CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 ELIOS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 6 luglio 2020 dal Tribunale di Pavia all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 13 maggio 2020, espulso dal territorio dello Stato come da provvedimento del Prefetto di Bergamo del 13 febbraio 2017 con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, aveva illegalmente fatto rientro in Italia. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., quando risultava dagli atti che l'imputato era rientrato nel territorio dello Stato al solo fine di poter assistere alla nascita del figlio, dopo aver richiesto un appuntamento alla Questura di Pavia per regolarizzare la propria posizione in Italia. In ogni caso, l'imputato evidenzia che vi erano i presupposti per riconoscere la scriminante dello stato di necessità. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod.pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito„ facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che Bejo, gravato da diversi precedenti penali, di cui uno specifico, a conferma del fatto che lo stesso non fosse in grado di rispettare le regole imposte per ragioni di ordine e sicurezza, non aveva fornito il codice di accesso al cellulare trovato il suo possesso, circostanza che aveva impedito agli operanti di verificare l'esatto momento in cui aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato, al fine di accertare la durata del soggiorno e la veridicità delle sue dichiarazioni. Secondo il giudice di merito, pertanto, tali elementi non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che non fosse integrata la causa di non punibilità dello stato di necessità, posto che l'imputato non aveva dedotto alcun elemento comprovante un imminente pericolo del grave danno alla persona. A tal fine, la Corte di appello ha argomentato che nessun pericolo poteva ravvisarsi nella circostanza che all'imputato era nato un figlio, non essendo emersa alcuna necessità relativa alla sua presenza per risolvere alcuna difficoltà. La Corte territoriale, infine, ha fornito sul punto una motivazione chiara e ineccepibile sulla corretta applicazione della recidiva, perché ha evidenziato che i precedenti specifici e i reati contro la persona consentivano di ritenere l'incapacità dell'imputato di rispettare le regole stabilite sul territorio italiano, circostanza che rappresentava un indice di maggiore pericolosità del soggetto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gizzamut9 della somma di tremila eur~Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cenzo S