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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27381/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Ome il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Palazzolo sull'Oglio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 25/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in accoglimento dell'impugnazione del P.m. ed in riforma dell'ordinanza del Gip in data 13/10/2021, - riteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il delitto associativo contestato al capo 10) ( esclusa l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.) nonché con riguardo ai reati tributari contestati ai capi 11),26),37),39,40) e 41) e, atteso il rischio concreto ed attuale del rischio di recidiva, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari; - ritenuta la gravità indiziaria quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti ai capi 34) e 44), -ravvisato un concreto ed attuale rischio di recidiva- applicava nei confronti del medesimo la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale pari ad un anno.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1 e 292, comma 2 lett. c), cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 34) e 44) della rubrica.

Il difensore, dopo aver richiamato i tre elementi indiziari valorizzati dal collegio cautelare ai fini della gravità indiziaria, denunzia il travisamento della prova in relazione ai tracciati dei sistemi GPS/ambientali installati durante l'attività investigativa sulle autovetture in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata ha asserito che i richiamati tracciati attestano che il Gentile ed il Pinzoni si erano recati numerose volte presso le sedi delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( ben 46 volte tra il giorno 11/11/2019 e il 13/7/2020) mentre dall'annotazione della Squadra mobile di Brescia emerge che le tabelle riassuntive delle soste delle due autovetture nei pressi delle sedi legali delle due società riportano più volte la medesima sosta sicché, epurati dalle duplicazioni, gli accessi di Gentile e Punzoni sono stati oggetto di otto rilevamenti.

Con riguardo agli indici di fittizietà delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui amministratore [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe del sodalizio criminale contestato al capo 10), la difesa censura l'ordinanza impugnata per aver trascurato il dato relativo alla estraneità del ricorrente al sodalizio.

Con riferimento al prospetto contabile sequestrato al Gentile il 6/7/2020 assume la difesa che la valenza indiziaria è correlata al contesto investigativo e all'attività dell'associazione sub 10), di cui faceva parte il Gentile ma non il Belotti.

Inoltre, il documento sequestrato non è dotato di univoca efficacia dimostrativa con riguardo ai reati ascritti all'indagato, come emerge dal raffronto tra le società richiamate al capo 10) siccome coinvolte a vario titolo nei reati fine di natura tributaria e l'elenco di società riportate nel documento sequestrato, di cui solo cinque risultano riferibili al contesto associativo; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 9 d.lgs n. 74/2000, 110 cod.pen. e la mancanza della motivazione con riguardo al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa il Tribunale cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disposizione derogatoria prevista dall'art. 9 d.lgs n. 74/2000, ritenendo la configurabilità del concorso del potenziale utilizzatore nel reato commesso dall'emittente ex art. 110 cod.pen. in modo automatico, nell'ipotesi di mancato utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, mentre la disciplina normativa impone l'individuazione di una specifica condotta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla condotta tipica dell'emittente.

Aggiunge la difesa che non può neppure configurarsi in via automatica un concorso morale del potenziale utilizzatore nella condotta dell'emittente poiché i due soggetti possono essere portatori di interessi divergenti.

Sottolinea in proposito che la contestazione dell'art. 8 d.lgs n. 74 effettuata al capo 34) individua per i due concorrenti un'identica condotta e l'ordinanza impugnata non ha effettuato alcuno specifico accertamento circa l'apporto concursuale del Belotti, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], destinataria delle fatture, nella condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti commessa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione ai capi 34) e 44).

Il difensore sostiene che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) codice di rito è stata affermata sulla base di dati inesatti in quanto sotto il profilo quantitativo molte fatture risultano emesse nella medesima data o in giorni consecutivi, facendo presumere la riferibilità ad un'unica fornitura; l'imposta evasa nell'anno 2020, alla luce dell'importo delle fatture stesse, è inferiore a centomila euro e la loro emissione è concentrata in meno di sei mesi.

In particolare, i fatti contestati si collocano a più di due anni di distanza dall'applicazione della misura in difetto di indici di attualità della condotta.

Aggiunge il difensore che nell'originaria richiesta cautelare, richiamata in sede d'appello, il P.m. aveva argomentato il rischio di recidiva esclusivamente in relazione all'addebito associativo, per il quale il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una motivazione ben più pregnante di quella resa.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione dell'art. 416 cod.pen.

Secondo il difensore il Tribunale cautelare ha ritenuto la gravità indiziaria a carico del Poli per il capo 10) valorizzando la commissione dei reati fine, prescindendo dalla prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto di partecipare ad un sodalizio criminale, non risultando a tal fine utile la mera documentazione fiscale relativa ad operazioni inesistenti; 3.1 l'illogicità della motivazione in relazione ai capi 11),26),37),39),40),41), poiché l'inesistenza delle operazioni di fatturazione è stata desunta da elementi presuntivi, suscettibili di alternative e lecite spiegazioni; 3.2 l'illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura, risultando carente il percorso argomentativo del collegio cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso Belotti è manifestamente infondato.

La difesa contesta la capacità dimostrativa dell'apparato indiziario valorizzato dai giudici del Tribunale cautelare facendo leva su una frammentazione e decontestualizzazione dei singoli elementi, prescindendo da una lettura coordinata e sinergica degli stessi.

Deve, in particolare, osservarsi che l'esclusione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del prevenuto all'associazione contestata al capo 10) non comporta, come sostiene la difesa, la degradazione della capacità indiziante delle circostanze che attestano il coinvolgimento del ricorrente nel sistema delle false fatturazioni al centro dell'attività investigativa.

L'ordinanza impugnata ha ampiamente ricostruito, sulla base dei materiali in sequestro, degli accertamenti bancari e documentali e dei servizi di osservazione della P.g., il sistema fraudolento diretto alla consumazione di reati fiscali, tratteggiando i tre livelli in cui era articolato, al primo dei quali si collocano le società " clienti finali-annotanti", tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], legalmente rappresentata dal ricorrente, destinataria insieme ad altre compagini delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società c.d.

"filtro" e "destinate ad offrire copertura documentale agli acquisiti in nero" effettuati dalle stesse società annotanti, con retrocessione delle somme bonificate in contanti, previa decurtazione del prezzo pattuito per il servizio ( pag. 11).

I giudici della cautela ( pag. 15) hanno, altresì, ampiamente illustrato le risultanze che attingono la [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA], società priva di sedi operative e conseguentemente di capacità d'impresa, segnalata dall'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni sospette in quanto interessata da eccessiva movimentazione per rilevanti importi, effettuata con modalità on line e solo mediante bonifici bancari in entrata e in uscita e giacenze di conto giornaliere pressocché azzerate.

Detta compagine, alla luce dei sequestri operati il 28/3/2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultava beneficiaria di fatture emesse dalle società cartiere polacche Invelix S.P. e Poldrew S.P. relative alla cessione di beni i cui documenti di trasporto erano custoditi unitamente a quelli fiscali, a dimostrazione della fittizietà delle operazioni.

La BPM s.r.I., secondo le risultanze documentali scrutinate, ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 17 fatture nell'anno 2020 e 44 fatture annotate nell'anno 2019 e il fatto che il mero dato relativo alla consumazione dei reati provvisoriamente ascritti sub 34) e 44) sia stato ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'organico inserimento del ricorrente nella compagine criminosa nulla toglie alla capacità indiziante del compendio acquisito rispetto agli illeciti fiscali in contestazione.

Nessuna valenza dirimente può, infatti, riconnettersi al preteso errore nella lettura dei dati desunti dai tracciati GPS installati sulle autovetture dei coindagati Gentile e Pinzoni, restando accertato che i due si siano recati numerose volte presso l'indirizzo ove hanno la sede la BPM e la [OSCURATO:PERSONA]: il Gentile otto volte nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 15 luglio 2020 (pag. 24).

I numerosi accessi, uniti alle risultanze del prospetto sequestrato al Gentile stesso, riportante una sorta di contabilità occulta relativa ai rapporti intrattenuti con molteplici società, con specificazione delle cifre da "dare" e del "prezzo" da ricevere (percentualmente corrispondente al 9% dei singoli importi cui si fa riferimento) danno attendibile conto della fruizione da parte del ricorrente del "servizio" di false fatturazioni architettato dal sodalizio sub 10) e depongono per la irricevibilità delle doglianze difensive sul punto. 2.Destituite di pregio risultano anche le censure sviluppate nel secondo motivo con riguardo alla mancata applicazione della regola derogatoria di cui all'art. 9 d.lgs n. 74/2000 in relazione al capo 34).

In detto capo si contesta al ricorrente, ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 8 d.

Igs n. 74/2000, di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], che ometteva di indicarle in dichiarazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si è in proposito evidenziato che la norma in discussione mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, rischio da escludere allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Rv. 277978; n. 14862 del 17/03/2010, Rv. 246967; Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Rv. 225453).

La difesa non contesta il richiamato principio ma sostiene che, nella specie, sia nell'incolpazione provvisoria che nella valutazione del Tribunale non risulta precisato l'apporto concursuale del ricorrente nella condotta di emissione delle fatture per operazioni inesistenti.

La difesa trascura di considerare che nel capo d'imputazione il P.m. ha espressamente richiamato il "previo accordo" tra il Belotti e il Gafforelli quale espressione del concorso, suggerendo la condivisa determinazione circa l'emissione dei documenti fiscali falsi.

Inoltre, sotto il profilo della prova logica è incontestabile che l'emissione trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione sicché le due condotte sono geneticamente avvinte da un rapporto di interdipendenza che rende del tutto implausibile che l'emittente agisca nell'ignoranza del destinatario piuttosto che sotto la spinta istigatrice del medesimo.

Ed è propria l'intima connessione tra la fattispecie di cui all'art. 8 e quella sanzionata all'art. 2 del D.Igs n. 74 che giustifica la deroga alla disciplina del concorso prevista dall'art. 9, intesa a scongiurare la violazione del divieto di bis in idem sostanziale.

3. Ad esiti reiettivi deve pervenirsi anche in relazione alle censure svolte nel quarto motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione ex art. 274, lett. c) cod.proc.pen.

L'impugnata ordinanza ha in proposito evidenziato la cospicua quantità di fatture emesse ed annotate, la rilevante entità dell'imposta evasa (superiore ad euro 250mila per l'anno d'imposta 2019), la protrazione temporale delle condotte che ne esclude l'occasionalità, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di recidiva.

La difesa tende ad un'alternativa lettura dei dati valorizzati dai giudici della cautela facendo leva sulla successione dei documenti falsi annotati, sulla loro concentrazione temporale e sull'entità dell'imposta evasa per l'anno 2020, ovvero su elementi che non incidono in senso decisivo sul giudizio relativo al trattamento cautelare formulato, il quale riposa sull'intensità della risoluzione a delinquere del prevenuto, per come desumibile dalle emergenze scrutinate, e sulla recente consumazione delle condotte addebitate, che connota in termini di attualità l'esigenza di neutralizzare il rischio di ricaduta nell'illecito.

4. Alla luce delle considerazioni svolte la complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure svolte nei tre motivi proposti.

In particolare con riguardo all'addebito associativo di cui al capo 10) la difesa svolge brevi ed assertivi rilievi in ordine alla valorizzazione dei reati-fine senza rapportarsi criticamente all'ampia motivazione resa dai giudici della cautela alle pag. 29 e segg. sul ruolo del Poli, quale amministratore della società "filtro" DA.P0 s.r.I., e sugli elementi che ne attestano la partecipazione all'associazione criminosa.

Del tutto privi di concreti e puntuali riferimenti alla motivazione censurata s'appalesano i restanti motivi relativi all'asserito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria con riguardo ai reati fine provvisoriamente ascritti al ricorrente e all'adeguatezza della misura applicata.

L'assenza del necessario coefficiente di specificità priva l'impugnazione di efficacia devolutiva ed impone l'emissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Ome il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Palazzolo sull'Oglio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 25/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in accoglimento dell'impugnazione del P.m. ed in riforma dell'ordinanza del Gip in data 13/10/2021, - riteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il delitto associativo contestato al capo 10) ( esclusa l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.) nonché con riguardo ai reati tributari contestati ai capi 11),26),37),39,40) e 41) e, atteso il rischio concreto ed attuale del rischio di recidiva, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari; - ritenuta la gravità indiziaria quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti ai capi 34) e 44), -ravvisato un concreto ed attuale rischio di recidiva- applicava nei confronti del medesimo la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale pari ad un anno. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1 e 292, comma 2 lett. c), cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 34) e 44) della rubrica. Il difensore, dopo aver richiamato i tre elementi indiziari valorizzati dal collegio cautelare ai fini della gravità indiziaria, denunzia il travisamento della prova in relazione ai tracciati dei sistemi GPS/ambientali installati durante l'attività investigativa sulle autovetture in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata ha asserito che i richiamati tracciati attestano che il Gentile ed il Pinzoni si erano recati numerose volte presso le sedi delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( ben 46 volte tra il giorno 11/11/2019 e il 13/7/2020) mentre dall'annotazione della Squadra mobile di Brescia emerge che le tabelle riassuntive delle soste delle due autovetture nei pressi delle sedi legali delle due società riportano più volte la medesima sosta sicché, epurati dalle duplicazioni, gli accessi di Gentile e Punzoni sono stati oggetto di otto rilevamenti. Con riguardo agli indici di fittizietà delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui amministratore [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe del sodalizio criminale contestato al capo 10), la difesa censura l'ordinanza impugnata per aver trascurato il dato relativo alla estraneità del ricorrente al sodalizio. Con riferimento al prospetto contabile sequestrato al Gentile il 6/7/2020 assume la difesa che la valenza indiziaria è correlata al contesto investigativo e all'attività dell'associazione sub 10), di cui faceva parte il Gentile ma non il Belotti. Inoltre, il documento sequestrato non è dotato di univoca efficacia dimostrativa con riguardo ai reati ascritti all'indagato, come emerge dal raffronto tra le società richiamate al capo 10) siccome coinvolte a vario titolo nei reati fine di natura tributaria e l'elenco di società riportate nel documento sequestrato, di cui solo cinque risultano riferibili al contesto associativo; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 9 d.lgs n. 74/2000, 110 cod.pen. e la mancanza della motivazione con riguardo al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa il Tribunale cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disposizione derogatoria prevista dall'art. 9 d.lgs n. 74/2000, ritenendo la configurabilità del concorso del potenziale utilizzatore nel reato commesso dall'emittente ex art. 110 cod.pen. in modo automatico, nell'ipotesi di mancato utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, mentre la disciplina normativa impone l'individuazione di una specifica condotta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla condotta tipica dell'emittente. Aggiunge la difesa che non può neppure configurarsi in via automatica un concorso morale del potenziale utilizzatore nella condotta dell'emittente poiché i due soggetti possono essere portatori di interessi divergenti. Sottolinea in proposito che la contestazione dell'art. 8 d.lgs n. 74 effettuata al capo 34) individua per i due concorrenti un'identica condotta e l'ordinanza impugnata non ha effettuato alcuno specifico accertamento circa l'apporto concursuale del Belotti, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], destinataria delle fatture, nella condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti commessa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione ai capi 34) e 44). Il difensore sostiene che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) codice di rito è stata affermata sulla base di dati inesatti in quanto sotto il profilo quantitativo molte fatture risultano emesse nella medesima data o in giorni consecutivi, facendo presumere la riferibilità ad un'unica fornitura; l'imposta evasa nell'anno 2020, alla luce dell'importo delle fatture stesse, è inferiore a centomila euro e la loro emissione è concentrata in meno di sei mesi. In particolare, i fatti contestati si collocano a più di due anni di distanza dall'applicazione della misura in difetto di indici di attualità della condotta. Aggiunge il difensore che nell'originaria richiesta cautelare, richiamata in sede d'appello, il P.m. aveva argomentato il rischio di recidiva esclusivamente in relazione all'addebito associativo, per il quale il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una motivazione ben più pregnante di quella resa.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione dell'art. 416 cod.pen. Secondo il difensore il Tribunale cautelare ha ritenuto la gravità indiziaria a carico del Poli per il capo 10) valorizzando la commissione dei reati fine, prescindendo dalla prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto di partecipare ad un sodalizio criminale, non risultando a tal fine utile la mera documentazione fiscale relativa ad operazioni inesistenti; 3.1 l'illogicità della motivazione in relazione ai capi 11),26),37),39),40),41), poiché l'inesistenza delle operazioni di fatturazione è stata desunta da elementi presuntivi, suscettibili di alternative e lecite spiegazioni; 3.2 l'illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura, risultando carente il percorso argomentativo del collegio cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso Belotti è manifestamente infondato. La difesa contesta la capacità dimostrativa dell'apparato indiziario valorizzato dai giudici del Tribunale cautelare facendo leva su una frammentazione e decontestualizzazione dei singoli elementi, prescindendo da una lettura coordinata e sinergica degli stessi. Deve, in particolare, osservarsi che l'esclusione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del prevenuto all'associazione contestata al capo 10) non comporta, come sostiene la difesa, la degradazione della capacità indiziante delle circostanze che attestano il coinvolgimento del ricorrente nel sistema delle false fatturazioni al centro dell'attività investigativa. L'ordinanza impugnata ha ampiamente ricostruito, sulla base dei materiali in sequestro, degli accertamenti bancari e documentali e dei servizi di osservazione della P.g., il sistema fraudolento diretto alla consumazione di reati fiscali, tratteggiando i tre livelli in cui era articolato, al primo dei quali si collocano le società " clienti finali-annotanti", tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], legalmente rappresentata dal ricorrente, destinataria insieme ad altre compagini delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società c.d. "filtro" e "destinate ad offrire copertura documentale agli acquisiti in nero" effettuati dalle stesse società annotanti, con retrocessione delle somme bonificate in contanti, previa decurtazione del prezzo pattuito per il servizio ( pag. 11). I giudici della cautela ( pag. 15) hanno, altresì, ampiamente illustrato le risultanze che attingono la [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA], società priva di sedi operative e conseguentemente di capacità d'impresa, segnalata dall'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni sospette in quanto interessata da eccessiva movimentazione per rilevanti importi, effettuata con modalità on line e solo mediante bonifici bancari in entrata e in uscita e giacenze di conto giornaliere pressocché azzerate. Detta compagine, alla luce dei sequestri operati il 28/3/2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultava beneficiaria di fatture emesse dalle società cartiere polacche Invelix S.P. e Poldrew S.P. relative alla cessione di beni i cui documenti di trasporto erano custoditi unitamente a quelli fiscali, a dimostrazione della fittizietà delle operazioni. La BPM s.r.I., secondo le risultanze documentali scrutinate, ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 17 fatture nell'anno 2020 e 44 fatture annotate nell'anno 2019 e il fatto che il mero dato relativo alla consumazione dei reati provvisoriamente ascritti sub 34) e 44) sia stato ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'organico inserimento del ricorrente nella compagine criminosa nulla toglie alla capacità indiziante del compendio acquisito rispetto agli illeciti fiscali in contestazione. Nessuna valenza dirimente può, infatti, riconnettersi al preteso errore nella lettura dei dati desunti dai tracciati GPS installati sulle autovetture dei coindagati Gentile e Pinzoni, restando accertato che i due si siano recati numerose volte presso l'indirizzo ove hanno la sede la BPM e la [OSCURATO:PERSONA]: il Gentile otto volte nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 15 luglio 2020 (pag. 24). I numerosi accessi, uniti alle risultanze del prospetto sequestrato al Gentile stesso, riportante una sorta di contabilità occulta relativa ai rapporti intrattenuti con molteplici società, con specificazione delle cifre da "dare" e del "prezzo" da ricevere (percentualmente corrispondente al 9% dei singoli importi cui si fa riferimento) danno attendibile conto della fruizione da parte del ricorrente del "servizio" di false fatturazioni architettato dal sodalizio sub 10) e depongono per la irricevibilità delle doglianze difensive sul punto. 2.Destituite di pregio risultano anche le censure sviluppate nel secondo motivo con riguardo alla mancata applicazione della regola derogatoria di cui all'art. 9 d.lgs n. 74/2000 in relazione al capo 34). In detto capo si contesta al ricorrente, ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 8 d. Igs n. 74/2000, di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], che ometteva di indicarle in dichiarazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si è in proposito evidenziato che la norma in discussione mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, rischio da escludere allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Rv. 277978; n. 14862 del 17/03/2010, Rv. 246967; Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Rv. 225453). La difesa non contesta il richiamato principio ma sostiene che, nella specie, sia nell'incolpazione provvisoria che nella valutazione del Tribunale non risulta precisato l'apporto concursuale del ricorrente nella condotta di emissione delle fatture per operazioni inesistenti. La difesa trascura di considerare che nel capo d'imputazione il P.m. ha espressamente richiamato il "previo accordo" tra il Belotti e il Gafforelli quale espressione del concorso, suggerendo la condivisa determinazione circa l'emissione dei documenti fiscali falsi. Inoltre, sotto il profilo della prova logica è incontestabile che l'emissione trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione sicché le due condotte sono geneticamente avvinte da un rapporto di interdipendenza che rende del tutto implausibile che l'emittente agisca nell'ignoranza del destinatario piuttosto che sotto la spinta istigatrice del medesimo. Ed è propria l'intima connessione tra la fattispecie di cui all'art. 8 e quella sanzionata all'art. 2 del D.Igs n. 74 che giustifica la deroga alla disciplina del concorso prevista dall'art. 9, intesa a scongiurare la violazione del divieto di bis in idem sostanziale. 3. Ad esiti reiettivi deve pervenirsi anche in relazione alle censure svolte nel quarto motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione ex art. 274, lett. c) cod.proc.pen. L'impugnata ordinanza ha in proposito evidenziato la cospicua quantità di fatture emesse ed annotate, la rilevante entità dell'imposta evasa (superiore ad euro 250mila per l'anno d'imposta 2019), la protrazione temporale delle condotte che ne esclude l'occasionalità, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di recidiva. La difesa tende ad un'alternativa lettura dei dati valorizzati dai giudici della cautela facendo leva sulla successione dei documenti falsi annotati, sulla loro concentrazione temporale e sull'entità dell'imposta evasa per l'anno 2020, ovvero su elementi che non incidono in senso decisivo sul giudizio relativo al trattamento cautelare formulato, il quale riposa sull'intensità della risoluzione a delinquere del prevenuto, per come desumibile dalle emergenze scrutinate, e sulla recente consumazione delle condotte addebitate, che connota in termini di attualità l'esigenza di neutralizzare il rischio di ricaduta nell'illecito. 4. Alla luce delle considerazioni svolte la complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure svolte nei tre motivi proposti. In particolare con riguardo all'addebito associativo di cui al capo 10) la difesa svolge brevi ed assertivi rilievi in ordine alla valorizzazione dei reati-fine senza rapportarsi criticamente all'ampia motivazione resa dai giudici della cautela alle pag. 29 e segg. sul ruolo del Poli, quale amministratore della società "filtro" DA.P0 s.r.I., e sugli elementi che ne attestano la partecipazione all'associazione criminosa. Del tutto privi di concreti e puntuali riferimenti alla motivazione censurata s'appalesano i restanti motivi relativi all'asserito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria con riguardo ai reati fine provvisoriamente ascritti al ricorrente e all'adeguatezza della misura applicata. L'assenza del necessario coefficiente di specificità priva l'impugnazione di efficacia devolutiva ed impone l'emissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 27381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris