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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31881/2026

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unale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dai difensori diScornaienchi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bianco del Foro di Paola;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, conl’ordinanza del 27 gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 9 gennaio 2026,che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di detenzione di armiclandestine, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.2. [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di ordinanza di custodia cautelarenel procedimento penale n. 4713/22 R.G.N.R.

D.D.A.

CZ e resosi irreperibile,veniva rinvenuto all'interno di un'abitazione sita a Cetraro in data 8 gennaio2026.

All'atto del controllo domiciliare, l'indagato veniva trovato in possesso ditre pistole con contrassegni obliterati e munizioni, di sostanze stupefacenti deltipo marijuana e cocaina e di una somma di denaro contante pari ad oltre72.000,00 euro, nonché di oggetti utili al proprio travisamento e di strumenti dicomunicazione.In sede di udienza di convalida, l'indagato si avvaleva della facoltà di nonrispondere e dichiarava spontaneamente di aver consentito ai militari di rinvenirequanto sottoposto a sequestro, ma sosteneva di non aver mai detenuto lasostanza stupefacente del tipo cocaina, deducendo che non a caso era stataritrovata in un immobile differente da quello da lui occupato.Il G.i.p. riteneva sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza e, per quel che riguarda le esigenze cautelari, ravvisava sia ilpericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede siail pericolo di fuga, in considerazione delle modalità e circostanze dei fatti nonchédello stato di latitanza dell'indagato e della disponibilità di strumenti dicamuffamento e comunicazione in grado di consentirgli l'allontanamento.Pertanto, applicava nei suoi confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere.3.

Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., ritenendo, quanto al giudizio di gravità indiziaria, che lalettura degli atti non consenta di nutrire fondati dubbi circa la riferibilità aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] del narcotico del tipo cocaina caduto in sequestro, nonessendovi alcuna contraddizione nel verbale di arresto datato 8 gennaio 2026che dà conto del ritrovamento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di unimmobile sito in Cetraro (CS) c.da [OSCURATO:PERSONA], parcellizzato in molteplicisubalterni, tutti interconnessi tra loro mediante accessi interni ed esterni, e delrinvenimento della sostanza stupefacente del tipo cocaina, avente il pesocomplessivo di 518 grammi, in un appartamento attiguo a quello nel qualel'indagato era nascosto e del quale possedeva le chiavi di accesso.

Quanto alleesigenze cautelari, ha concordato con la valutazione del G.i.p. in merito allasussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori difiducia, affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione dilegge e segnatamente degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, nonchè contestualmente mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen. – con riferimento al giudizio di riconducibilità della sostanza stupefacentedel tipo cocaina caduta in sequestro.Si duole il difensore del travisamento della prova in cui sarebbe incorsal’ordinanza impugnata, in quanto sostiene:-che «la cocaina è stata rinvenuta in un appartamento - diverso rispetto aquello in uso al ricorrente - posto al primo piano»;- che «le chiavi rinvenute nell'appartamento in cui è stato tratto in arresto loScornaienchi [OSCURATO:PERSONA] - come risulta pacificamente dai verbali di perquisizione esequestro - consentivano l'apertura della porta di accesso esterna al fabbricatoma non permettevano l'accesso all'appartamento in cui è stata rinvenuta lasostanza stupefacente.

Ogni singolo appartamento è dotato di un accessoesterno e di una porta interna»;- che questi elementi sono stati completamente travisati dal Giudice dellacautela, atteso che nel verbale di perquisizione locale e personale (allegato alricorso) si legge espressamente: «si dà atto che durante le operazioni si è resanecessaria la rimozione di ostacoli fissi quali la porta dell'appartamento posta alpiano superiore»;- che, pertanto, «il mazzo di chiavi che consentiva l'apertura della porta diaccesso esterna è stato utilizzato solo per accedere alla parte di fabbricatonell'appartamento posto al piano superiore (ovvero, lo si ripete, in quello in cui èstata rinvenuta la sostanza)»;- che «il borsello di colore nero "Angel" con all'interno lo stupefacente èstato trovato appeso ad attaccapanni dopo la rimozione di ostacoli fissi quali laporta dell'appartamento posta al piano superiore».Lamenta, altresì, che la carenza motivazionale è resa ancora più evidentedal fatto che l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna spiegazione in ordine atre circostanze che smentiscono l’ipotesi accusatoria: le dichiarazioni spontaneerese in sede di interrogatorio di garanzia dall’indagato che ha negato il possessodella sola cocaina, trovata in un immobile diverso da quello in cui si trovava; lamancata effettuazione delle indagini di natura scientifica (nella specie, di naturadattiloscopica e genetica) sia sul borsello che sulla busta in plastica al cui internoè stata rinvenuta la cocaina; l’assenza di rilievi fotografici e di videoriprese sullostato dei luoghi.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore si duole del travisamento della prova in cui sarebbe incorso ilTribunale del riesame e che lo avrebbe indotto, in punto di gravità indiziaria, aritenere certa la riconducibilità al ricorrente della sostanza stupefacente del tipococaina caduta in sequestro.

In particolare, il Tribunale del riesame avrebbefondato il suo convincimento in ordine alla attribuzione al ricorrente delladisponibilità della cocaina su una informazione diversa da quella risultante dalverbale di sequestro, in cui si darebbe atto che le chiavi trovatenell’appartamento dell’indagato aprivano il portone esterno dello stabile e nonl’appartamento posto al piano superiore ove il borsello contenente la sostanzastupefacente è stato rinvenuto.In tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesamecon il quale aveva lamentato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta inun immobile differente da quello nella disponibilità dell'indagato, che GiuseppeScornaienchi non ne possedeva le chiavi di accesso e che l'apertura della portaaveva difatti richiesto la forzatura della stessa, ma non si confronta con leargomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Orbene, il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di certa riconducibilitàal ricorrente della sostanza stupefacente del tipo cocaina sul verbale di sequestroda cui risulta che «l'appartamento ove era custodita la droga del tipo cocaina –le cui chiavi si trovavano nella disponibilità dell'indagato – è luogo differentedall'immobile posto al piano superiore, interessato dalla forzatura della porta diaccesso, tanto desumibile dalla descrizione della collocazione del primo comeunivoci riferimenti ivi riportati » (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata).Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èaffetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto dal verbaledi perquisizione locale e contestuale sequestro risulta chiaramente che lasostanza stupefacente del tipo cocaina è stata «rinvenuta nell’appartamentoerano presenti all'interno dell’appartamento occupato dal ricercato […] nellospecifico, lo stupefacente risultava all’interno di un borsello di colore nero“Angel” appeso ad attaccapanni» (pag. 4 del verbale di perquisizione locale econtestuale sequestro); mentre l’attestazione che «durante le operazioni si èresa necessaria la rimozione di ostacoli fissi quali la porta dell'appartamentoposta al piano superiore» (pag. 4 del verbale di perquisizione cit.) è posta allafine di tutto il verbale e da essa non si può in alcun modo dedurre che lasostanza stupefacente sia stata rinvenuta nell’appartamento posto al pianosuperiore, come sostiene il ricorrente.Deve escludersi, quindi, il dedotto vizio di travisamento della prova.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.4.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dai difensori diScornaienchi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bianco del Foro di Paola;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, conl’ordinanza del 27 gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 9 gennaio 2026,che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di detenzione di armiclandestine, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.2. [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di ordinanza di custodia cautelarenel procedimento penale n. 4713/22 R.G.N.R. D.D.A. CZ e resosi irreperibile,veniva rinvenuto all'interno di un'abitazione sita a Cetraro in data 8 gennaio2026. All'atto del controllo domiciliare, l'indagato veniva trovato in possesso ditre pistole con contrassegni obliterati e munizioni, di sostanze stupefacenti deltipo marijuana e cocaina e di una somma di denaro contante pari ad oltre72.000,00 euro, nonché di oggetti utili al proprio travisamento e di strumenti dicomunicazione.In sede di udienza di convalida, l'indagato si avvaleva della facoltà di nonrispondere e dichiarava spontaneamente di aver consentito ai militari di rinvenirequanto sottoposto a sequestro, ma sosteneva di non aver mai detenuto lasostanza stupefacente del tipo cocaina, deducendo che non a caso era stataritrovata in un immobile differente da quello da lui occupato.Il G.i.p. riteneva sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza e, per quel che riguarda le esigenze cautelari, ravvisava sia ilpericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede siail pericolo di fuga, in considerazione delle modalità e circostanze dei fatti nonchédello stato di latitanza dell'indagato e della disponibilità di strumenti dicamuffamento e comunicazione in grado di consentirgli l'allontanamento.Pertanto, applicava nei suoi confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere.3. Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., ritenendo, quanto al giudizio di gravità indiziaria, che lalettura degli atti non consenta di nutrire fondati dubbi circa la riferibilità aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] del narcotico del tipo cocaina caduto in sequestro, nonessendovi alcuna contraddizione nel verbale di arresto datato 8 gennaio 2026che dà conto del ritrovamento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di unimmobile sito in Cetraro (CS) c.da [OSCURATO:PERSONA], parcellizzato in molteplicisubalterni, tutti interconnessi tra loro mediante accessi interni ed esterni, e delrinvenimento della sostanza stupefacente del tipo cocaina, avente il pesocomplessivo di 518 grammi, in un appartamento attiguo a quello nel qualel'indagato era nascosto e del quale possedeva le chiavi di accesso. Quanto alleesigenze cautelari, ha concordato con la valutazione del G.i.p. in merito allasussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori difiducia, affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione dilegge e segnatamente degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, nonchè contestualmente mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen. – con riferimento al giudizio di riconducibilità della sostanza stupefacentedel tipo cocaina caduta in sequestro.Si duole il difensore del travisamento della prova in cui sarebbe incorsal’ordinanza impugnata, in quanto sostiene:-che «la cocaina è stata rinvenuta in un appartamento - diverso rispetto aquello in uso al ricorrente - posto al primo piano»;- che «le chiavi rinvenute nell'appartamento in cui è stato tratto in arresto loScornaienchi [OSCURATO:PERSONA] - come risulta pacificamente dai verbali di perquisizione esequestro - consentivano l'apertura della porta di accesso esterna al fabbricatoma non permettevano l'accesso all'appartamento in cui è stata rinvenuta lasostanza stupefacente. Ogni singolo appartamento è dotato di un accessoesterno e di una porta interna»;- che questi elementi sono stati completamente travisati dal Giudice dellacautela, atteso che nel verbale di perquisizione locale e personale (allegato alricorso) si legge espressamente: «si dà atto che durante le operazioni si è resanecessaria la rimozione di ostacoli fissi quali la porta dell'appartamento posta alpiano superiore»;- che, pertanto, «il mazzo di chiavi che consentiva l'apertura della porta diaccesso esterna è stato utilizzato solo per accedere alla parte di fabbricatonell'appartamento posto al piano superiore (ovvero, lo si ripete, in quello in cui èstata rinvenuta la sostanza)»;- che «il borsello di colore nero "Angel" con all'interno lo stupefacente èstato trovato appeso ad attaccapanni dopo la rimozione di ostacoli fissi quali laporta dell'appartamento posta al piano superiore».Lamenta, altresì, che la carenza motivazionale è resa ancora più evidentedal fatto che l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna spiegazione in ordine atre circostanze che smentiscono l’ipotesi accusatoria: le dichiarazioni spontaneerese in sede di interrogatorio di garanzia dall’indagato che ha negato il possessodella sola cocaina, trovata in un immobile diverso da quello in cui si trovava; lamancata effettuazione delle indagini di natura scientifica (nella specie, di naturadattiloscopica e genetica) sia sul borsello che sulla busta in plastica al cui internoè stata rinvenuta la cocaina; l’assenza di rilievi fotografici e di videoriprese sullostato dei luoghi.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore si duole del travisamento della prova in cui sarebbe incorso ilTribunale del riesame e che lo avrebbe indotto, in punto di gravità indiziaria, aritenere certa la riconducibilità al ricorrente della sostanza stupefacente del tipococaina caduta in sequestro. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbefondato il suo convincimento in ordine alla attribuzione al ricorrente delladisponibilità della cocaina su una informazione diversa da quella risultante dalverbale di sequestro, in cui si darebbe atto che le chiavi trovatenell’appartamento dell’indagato aprivano il portone esterno dello stabile e nonl’appartamento posto al piano superiore ove il borsello contenente la sostanzastupefacente è stato rinvenuto.In tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesamecon il quale aveva lamentato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta inun immobile differente da quello nella disponibilità dell'indagato, che GiuseppeScornaienchi non ne possedeva le chiavi di accesso e che l'apertura della portaaveva difatti richiesto la forzatura della stessa, ma non si confronta con leargomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Orbene, il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di certa riconducibilitàal ricorrente della sostanza stupefacente del tipo cocaina sul verbale di sequestroda cui risulta che «l'appartamento ove era custodita la droga del tipo cocaina –le cui chiavi si trovavano nella disponibilità dell'indagato – è luogo differentedall'immobile posto al piano superiore, interessato dalla forzatura della porta diaccesso, tanto desumibile dalla descrizione della collocazione del primo comeunivoci riferimenti ivi riportati » (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata).Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èaffetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto dal verbaledi perquisizione locale e contestuale sequestro risulta chiaramente che lasostanza stupefacente del tipo cocaina è stata «rinvenuta nell’appartamentoerano presenti all'interno dell’appartamento occupato dal ricercato […] nellospecifico, lo stupefacente risultava all’interno di un borsello di colore nero“Angel” appeso ad attaccapanni» (pag. 4 del verbale di perquisizione locale econtestuale sequestro); mentre l’attestazione che «durante le operazioni si èresa necessaria la rimozione di ostacoli fissi quali la porta dell'appartamentoposta al piano superiore» (pag. 4 del verbale di perquisizione cit.) è posta allafine di tutto il verbale e da essa non si può in alcun modo dedurre che lasostanza stupefacente sia stata rinvenuta nell’appartamento posto al pianosuperiore, come sostiene il ricorrente.Deve escludersi, quindi, il dedotto vizio di travisamento della prova.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.4. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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