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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27119/2026

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o.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25 novembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diTrieste ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmenteinternato, in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., presso la Casa circondarialedi Tolmezzo, avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza diUdine in data 11 giugno 2025, con cui era stata prorogata la misura disicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno, con termine al 24giugno 2026.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, in particolare degliartt. 203, 207, 208 e 215 e ss. cod. pen. e dell’art. 41-bis l. 354 del 1975(d’ora innanzi, ord. pen.), nonché il travisamento del concetto di attualità dellapericolosità sociale.Il Tribunale ha fondato il giudizio di perdurante pericolosità socialedell’internato quasi esclusivamente su fatti e condanne risalenti nel tempo (daiprimi anni ’80 sino al 2007), su un lunghissimo arco di latitanza conclusosi nel2009, sulla gravità dei reati e sul ruolo apicale nel sodalizio mafioso, nonchésulla persistente operatività del clan Caiazzo-Cimmino e sulla posizione dei figlie di altri familiari coinvolti in procedimenti di tipo associativo o comunquericonducibili alla criminalità organizzata; nel fare ciò, tuttavia, il Tribunale haconfuso la pericolosità “storica” con quella attuale omettendo di considerare ildecorso del tempo e la mancanza di elementi da cui desumere il pericolo direcidiva del prevenuto, quasi settantenne e gravemente malato.2.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione dell’impugnataordinanza, affetta da motivazione solo apparente, per relationem, cumulativa etautologica.Il Tribunale si è limitato a riportare il contenuto del provvedimentoemesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, le informative della D.D.A. edella D.N.A., stralci di relazioni parlamentari e di sentenze di merito, senzaesercitare su detto materiale un vaglio critico e senza fornire risposta allequestioni dedotte dal difensore con il reclamo, tra cui anche le condizioni disalute dell’internato e la sua impossibilità di svolgere qualsivoglia attivitàlavorativa.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in particolaredell’art. 203 cod. pen. per avere fondato la sussistenza della pericolosità delXXXXXXX sulla base di condotte ascrivibili a terzi (figli e familiari) e non suelementi soggettivi a lui riferibili.

Il Tribunale, in violazione del principio dipersonalità della responsabilità penale e delle misure di sicurezza, sanciti dallaCorte di legittimità, ha indebitamente sovrapposto la pericolosità sociale dei figlie dei parenti a quella dell ’ internato, omettendo di indicare alcuncomportamento concreto da lui tenuto negli ultimi anni dimostrativo della suacapacità di dirigere o partecipare alle attività del sodalizio.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo all’omessa valutazione delle condizioni di salutedell’internato e della loro incompatibilità con la misura di sicurezza della casa dilavoro (artt. 27 e 32 Cost., 1, 11 e 69 ord. pen. 3 e 8 CEDU), essendo stato ilXXXXXXX colto da ischemia cerebrale con significativi postumi invalidanti,dichiarato inabile al lavoro in via permanente per tre volte dal medico delcarcere di Tolmezzo, ed essendo la misura in atto, per definizione normativa,finalizzata alla rieducazione attraverso il lavoro.Il Tribunale non ha valutato la compatibilità tra la misura e l’accertatainabilità al lavoro, né ha disposto una consulenza medico-legale in merito allecondizioni di salute del XXXXXXX.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione almancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 666, 678 e 679 cod.proc. pen. e 69 ord. pen., con riferimento al diniego implicito ed immotivato didisporre una CTU medico-legale e di acquisire la cartella clinica del prevenuto.Nonostante le precise e specifiche richieste formulate dalla Difesa insede di reclamo, il Tribunale non ha disposto una CTU medico-legale né haacquisito la cartella clinica dell’internato, omettendo di argomentare le ragionidel diniego e limitandosi a decidere sulla base del pregresso materialeinformativo.2.6.

Con il sesto motivo deduce la violazione dei principi diproporzionalità e individualizzazione delle misure di sicurezza (art. 27 Cost.).Il Tribunale ha omesso di misurarsi con la possibile applicazione dimisure meno afflittive (quali la libertà vigilata), tenuto conto della duratacomplessiva della privazione della libertà già subita dal prevenuto, della sua etàavanzata e delle sue condizioni di salute.3.

Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteperché tutti attinenti al giudizio di persistente pericolosità sociale dell’internatoe alla struttura della motivazione sul punto, sono infondati e, per plurimi profili,si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione di merito non consentita insede di legittimità.Occorre rammentare che, agli effetti penali, la pericolosità socialerilevante ai fini dell’applicazione o della proroga di una misura di sicurezzaconsiste nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e deve essereapprezzata, ai sensi degli artt. 203 cod. pen. e 133 cod. pen., attraverso unavalutazione complessiva della personalità, della capacità criminale, dellacondotta antecedente e successiva al reato, nonché delle condizioni individuali,familiari e sociali dell’interessato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamentodella pericolosità attuale non può arrestarsi alla gravità dei fatti per i quali èintervenuta condanna, ma deve estendersi anche ai fatti successivi, alcomportamento tenuto durante l’esecuzione della pena, alle relazionitrattamentali, all’eventuale concessione di benefici e a ogni ulteriore elementoidoneo a fondare, in concreto, il giudizio prognostico di recidiva (Sez. 3, n.6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01; Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018,dep. 2019, Morreale, Rv. 274918 - 01; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010,Coniglione, Rv. 247986 - 01).3.

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, avendo fondato il giudizio di pericolosità non su un mero richiamo allastoria criminale del ricorrente, né sulla sola risalenza delle condanne, ma suuna valutazione articolata di una pluralità di indici, ritenuti tra loro convergentie idonei a dimostrare la persistente capacità del XXXXXXX di mantenerecollegamenti con il contesto criminale di appartenenza e di reiterare condottedelittuose.L’ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato l’ampio e qualificatopercorso criminale dell’internato, culminato in condanne per numerosi reati, trai quali due fattispecie associative di cui all’art. 416-bis cod. pen., conriconoscimento di un ruolo direttivo sino al 2007; ha richiamato i precedentiaccertamenti di pericolosità e la reiterata applicazione di misure di prevenzionee di sicurezza; ha dato conto della posizione apicale rivestita dal XXXXXXX nelclan Cimmino-Caiazzo, collegato all’Alleanza di Secondigliano, e delle risultanzeinvestigative poste a fondamento del decreto ministeriale del 15 maggio 2025di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.Da tale compendio il Tribunale ha desunto non soltanto la perduranteoperatività del gruppo criminale, ma anche l’assenza di sopravvenienzedimostrative di un effettivo mutamento del ruolo dell’internato, la mancatadissociazione dal sodalizio, la permanenza di legami con il gruppo, anchecapacità carismatica del ricorrente nel contesto camorristico di riferimento.Non è dunque condivisibile l’assunto difensivo secondo cui il Tribunaleavrebbe confuso la pericolosità storica con quella attuale.

Il decorso del tempoè stato non equivocamente e logicamente superato mediante il riferimento aelementi recenti e specifici: la proroga del regime differenziato, fondata supareri e note aggiornati degli organi investigativi e amministrativi; laperdurante operatività del clan; la mancanza di qualsiasi segnale didissociazione; la condotta intramuraria negativa, attestata dalla relazione dellaCasa circondariale di Tolmezzo, con episodio disciplinare del 6 ottobre 2025,consistito nell’aggressione a un operatore di polizia penitenziaria, cui eranoseguite la sanzione dell’esclusione dall’attività in comune e l’applicazione dellasorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., oltre a precedenti rapportidisciplinari del gennaio 2023 e del dicembre 2024.Neppure è ravvisabile il dedotto vizio di apparenza della motivazione o ilcarattere meramente cumulativo o per relationem del percorso argomentativo.Il provvedimento impugnato non si è limitato alla riproduzione di atti esterni,ma ha selezionato e coordinato le risultanze ritenute decisive, spiegando perchéesse fossero sintomatiche di una pericolosità non esaurita.

Il richiamo ainformative, pareri, precedenti provvedimenti e relazioni penitenziarie è statoutilizzato non come sostituto della motivazione, ma come base conoscitiva diuna valutazione autonoma, nella quale il Tribunale ha individuato gli elementi dicontinuità tra il pregresso ruolo criminale, la perdurante vitalità del sodalizio ela condotta successiva dell’internato.Parimenti, va escluso che il giudizio di pericolosità sia stato fondato suuna indebita responsabilità per fatto altrui.

I riferimenti ai familiari, allecondanne riportate dai figli, alla disponibilità abitativa della ex moglie e altenore di vita del nucleo familiare non sono stati valorizzati come autonomofondamento della misura, bensì come elementi del contesto relazionale eambientale nel quale l’internato sarebbe stato destinato a reinserirsi e comeindici della persistente rete di collegamenti con il gruppo criminale.

Essi siinseriscono, dunque, in una valutazione complessiva che resta centrata sullaposizione personale del ricorrente: il ruolo apicale storicamente rivestito,l’assenza di dissociazione, la perdurante considerazione nel sodalizio, icollegamenti economici e familiari, nonché la condotta intramuraria recente.Ne consegue che le doglianze difensive, pur formalmente prospettatecome violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono nella contrapposizionedi una diversa lettura del compendio valutativo, incentrata sull’etàdell’internato, sulla risalenza di alcune condanne e sulle condizioni di salute,senza tuttavia confrontarsi con la pluralità degli elementi recenti eindividualizzanti posti dal Tribunale a fondamento del giudizio prognostico.4.

Il quarto e il quinto motivo, strettamente connessi perché entrambila casa di lavoro e al mancato espletamento di accertamenti medico-legali,sono infondati.La difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe dato risposta espressaalle allegazioni concernenti l’ischemia cerebrale sofferta dal XXXXXXX, i postumiinvalidanti e le attestazioni di inabilità permanente al lavoro, né avrebbedisposto consulenza medico-legale o acquisito la cartella clinica aggiornata.La censura, tuttavia, non assume carattere decisivo nei termini in cui èstata formulata.Il ricorrente, infatti, non deduce una concreta incompatibilità dellecondizioni di salute con il regime di internamento in sé considerato, né allegaomissioni terapeutiche, carenze assistenziali, aggravamenti clinici causalmentericonducibili all’esecuzione della misura o sofferenze eccedenti quelleinevitabilmente connesse alla restrizione.

La doglianza è costruita, piuttosto,sull’assunto che la dichiarata inabilità al lavoro renderebbe automaticamenteincompatibile la misura di sicurezza della casa di lavoro, in quanto misurastrutturalmente finalizzata alla rieducazione mediante attività lavorativa.Proprio tale impostazione consente di escludere anche la decisività delmancato approfondimento medico-legale.

Nel procedimento di sorveglianzal’esercizio dei poteri istruttori officiosi è funzionale all’accertamento di fattidecisivi ai fini della decisione; esso, pertanto, non può essere invocato in modomeramente esplorativo, quando la stessa prospettazione difensiva non indichiun profilo clinico idoneo a incidere sulla possibilità di esecuzione della misura,ma soltanto sull’idoneità allo svolgimento di attività lavorativa in senso stretto.Nel merito, la prospettazione difensiva non può essere condivisa.La misura della casa di lavoro conserva certamente una funzionetrattamentale e rieducativa, ma il riferimento al lavoro non può essere inteso insenso meramente meccanico, come imposizione necessaria di una prestazionelavorativa ordinaria, continuativa e invariabile.

La casa di lavoro non siesaurisce, infatti, nella mera utilizzazione della capacità lavorativadell’internato, né presuppone che questi sia comunque in grado di svolgerepiuttosto, l’inserimento in un percorso di osservazione, controllo e trattamento,nel quale l’eventuale attività lavorativa costituisce uno degli strumenti dellarisocializzazione e deve essere concretamente conformata alle condizionipersonali, sanitarie e funzionali dell’interessato.In questa prospettiva, l’inabilità al lavoro, anche quando attestata intermini permanenti, rileva non come causa automatica di incompatibilità con lamisura, ma come dato da considerare nella concreta modulazione delprogramma trattamentale.Spetta, infatti, all’amministrazione penitenziaria, sotto il controllodell’autorità di sorveglianza, conformare le attività richieste all’internato allesue residue capacità e alle prescrizioni sanitarie, escludendo prestazioni noncompatibili con le condizioni fisiche e assicurando, ove necessario, modalitàalternative di partecipazione al percorso rieducativo.In questa direzione si è già affermato, con principio risalente, maiavversato, ed al quale va data continuità, che le norme fondamentali delsistema penale e dell’ordinamento penitenziario non sono contrarie al senso diumanità nella parte in cui consentono, ricorrendone i presupposti,l’assegnazione a case di lavoro o colonie agricole anche di persone inabili allavoro, dovendo l’attività essere svolta, sotto il controllo del giudice disorveglianza, nei limiti di compatibilità con le condizioni fisiche dell’interessato(Sez. 2, n. 2360 del 06/11/1973, dep. 1974, Griffani, Rv. 126475 - 01).5.

È infondato anche il sesto motivo, relativo alla dedotta violazione deiprincipi di proporzionalità e individualizzazione della misura.Il Tribunale, nel confermare la proroga della casa di lavoro, haimplicitamente escluso l’adeguatezza di misure meno afflittive, quali la libertàvigilata, facendo leva sulla particolare intensità della pericolosità accertata,sulla persistente operatività del sodalizio mafioso di riferimento, sull’assenza didissociazione, sulla permanenza di collegamenti familiari e ambientali e sullacondotta intramuraria recente.

A fronte di tale giudizio, la richiesta diapplicazione di una misura meno contenitiva si risolve in una diversaponderazione del medesimo compendio fattuale e non evidenzia alcuna fratturalogica o giuridica nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata.6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diTrieste ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], attualmenteinternato, in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., presso la Casa circondarialedi Tolmezzo, avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza diUdine in data 11 giugno 2025, con cui era stata prorogata la misura disicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno, con termine al 24giugno 2026.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in particolare degliartt. 203, 207, 208 e 215 e ss. cod. pen. e dell’art. 41-bis l. 354 del 1975(d’ora innanzi, ord. pen.), nonché il travisamento del concetto di attualità dellapericolosità sociale.Il Tribunale ha fondato il giudizio di perdurante pericolosità socialedell’internato quasi esclusivamente su fatti e condanne risalenti nel tempo (daiprimi anni ’80 sino al 2007), su un lunghissimo arco di latitanza conclusosi nel2009, sulla gravità dei reati e sul ruolo apicale nel sodalizio mafioso, nonchésulla persistente operatività del clan Caiazzo-Cimmino e sulla posizione dei figlie di altri familiari coinvolti in procedimenti di tipo associativo o comunquericonducibili alla criminalità organizzata; nel fare ciò, tuttavia, il Tribunale haconfuso la pericolosità “storica” con quella attuale omettendo di considerare ildecorso del tempo e la mancanza di elementi da cui desumere il pericolo direcidiva del prevenuto, quasi settantenne e gravemente malato.2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione dell’impugnataordinanza, affetta da motivazione solo apparente, per relationem, cumulativa etautologica.Il Tribunale si è limitato a riportare il contenuto del provvedimentoemesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, le informative della D.D.A. edella D.N.A., stralci di relazioni parlamentari e di sentenze di merito, senzaesercitare su detto materiale un vaglio critico e senza fornire risposta allequestioni dedotte dal difensore con il reclamo, tra cui anche le condizioni disalute dell’internato e la sua impossibilità di svolgere qualsivoglia attivitàlavorativa.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in particolaredell’art. 203 cod. pen. per avere fondato la sussistenza della pericolosità delXXXXXXX sulla base di condotte ascrivibili a terzi (figli e familiari) e non suelementi soggettivi a lui riferibili. Il Tribunale, in violazione del principio dipersonalità della responsabilità penale e delle misure di sicurezza, sanciti dallaCorte di legittimità, ha indebitamente sovrapposto la pericolosità sociale dei figlie dei parenti a quella dell ’ internato, omettendo di indicare alcuncomportamento concreto da lui tenuto negli ultimi anni dimostrativo della suacapacità di dirigere o partecipare alle attività del sodalizio.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo all’omessa valutazione delle condizioni di salutedell’internato e della loro incompatibilità con la misura di sicurezza della casa dilavoro (artt. 27 e 32 Cost., 1, 11 e 69 ord. pen. 3 e 8 CEDU), essendo stato ilXXXXXXX colto da ischemia cerebrale con significativi postumi invalidanti,dichiarato inabile al lavoro in via permanente per tre volte dal medico delcarcere di Tolmezzo, ed essendo la misura in atto, per definizione normativa,finalizzata alla rieducazione attraverso il lavoro.Il Tribunale non ha valutato la compatibilità tra la misura e l’accertatainabilità al lavoro, né ha disposto una consulenza medico-legale in merito allecondizioni di salute del XXXXXXX.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione almancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 666, 678 e 679 cod.proc. pen. e 69 ord. pen., con riferimento al diniego implicito ed immotivato didisporre una CTU medico-legale e di acquisire la cartella clinica del prevenuto.Nonostante le precise e specifiche richieste formulate dalla Difesa insede di reclamo, il Tribunale non ha disposto una CTU medico-legale né haacquisito la cartella clinica dell’internato, omettendo di argomentare le ragionidel diniego e limitandosi a decidere sulla base del pregresso materialeinformativo.2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dei principi diproporzionalità e individualizzazione delle misure di sicurezza (art. 27 Cost.).Il Tribunale ha omesso di misurarsi con la possibile applicazione dimisure meno afflittive (quali la libertà vigilata), tenuto conto della duratacomplessiva della privazione della libertà già subita dal prevenuto, della sua etàavanzata e delle sue condizioni di salute.3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteperché tutti attinenti al giudizio di persistente pericolosità sociale dell’internatoe alla struttura della motivazione sul punto, sono infondati e, per plurimi profili,si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione di merito non consentita insede di legittimità.Occorre rammentare che, agli effetti penali, la pericolosità socialerilevante ai fini dell’applicazione o della proroga di una misura di sicurezzaconsiste nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e deve essereapprezzata, ai sensi degli artt. 203 cod. pen. e 133 cod. pen., attraverso unavalutazione complessiva della personalità, della capacità criminale, dellacondotta antecedente e successiva al reato, nonché delle condizioni individuali,familiari e sociali dell’interessato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamentodella pericolosità attuale non può arrestarsi alla gravità dei fatti per i quali èintervenuta condanna, ma deve estendersi anche ai fatti successivi, alcomportamento tenuto durante l’esecuzione della pena, alle relazionitrattamentali, all’eventuale concessione di benefici e a ogni ulteriore elementoidoneo a fondare, in concreto, il giudizio prognostico di recidiva (Sez. 3, n.6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01; Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018,dep. 2019, Morreale, Rv. 274918 - 01; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010,Coniglione, Rv. 247986 - 01).3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, avendo fondato il giudizio di pericolosità non su un mero richiamo allastoria criminale del ricorrente, né sulla sola risalenza delle condanne, ma suuna valutazione articolata di una pluralità di indici, ritenuti tra loro convergentie idonei a dimostrare la persistente capacità del XXXXXXX di mantenerecollegamenti con il contesto criminale di appartenenza e di reiterare condottedelittuose.L’ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato l’ampio e qualificatopercorso criminale dell’internato, culminato in condanne per numerosi reati, trai quali due fattispecie associative di cui all’art. 416-bis cod. pen., conriconoscimento di un ruolo direttivo sino al 2007; ha richiamato i precedentiaccertamenti di pericolosità e la reiterata applicazione di misure di prevenzionee di sicurezza; ha dato conto della posizione apicale rivestita dal XXXXXXX nelclan Cimmino-Caiazzo, collegato all’Alleanza di Secondigliano, e delle risultanzeinvestigative poste a fondamento del decreto ministeriale del 15 maggio 2025di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.Da tale compendio il Tribunale ha desunto non soltanto la perduranteoperatività del gruppo criminale, ma anche l’assenza di sopravvenienzedimostrative di un effettivo mutamento del ruolo dell’internato, la mancatadissociazione dal sodalizio, la permanenza di legami con il gruppo, anchecapacità carismatica del ricorrente nel contesto camorristico di riferimento.Non è dunque condivisibile l’assunto difensivo secondo cui il Tribunaleavrebbe confuso la pericolosità storica con quella attuale. Il decorso del tempoè stato non equivocamente e logicamente superato mediante il riferimento aelementi recenti e specifici: la proroga del regime differenziato, fondata supareri e note aggiornati degli organi investigativi e amministrativi; laperdurante operatività del clan; la mancanza di qualsiasi segnale didissociazione; la condotta intramuraria negativa, attestata dalla relazione dellaCasa circondariale di Tolmezzo, con episodio disciplinare del 6 ottobre 2025,consistito nell’aggressione a un operatore di polizia penitenziaria, cui eranoseguite la sanzione dell’esclusione dall’attività in comune e l’applicazione dellasorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., oltre a precedenti rapportidisciplinari del gennaio 2023 e del dicembre 2024.Neppure è ravvisabile il dedotto vizio di apparenza della motivazione o ilcarattere meramente cumulativo o per relationem del percorso argomentativo.Il provvedimento impugnato non si è limitato alla riproduzione di atti esterni,ma ha selezionato e coordinato le risultanze ritenute decisive, spiegando perchéesse fossero sintomatiche di una pericolosità non esaurita. Il richiamo ainformative, pareri, precedenti provvedimenti e relazioni penitenziarie è statoutilizzato non come sostituto della motivazione, ma come base conoscitiva diuna valutazione autonoma, nella quale il Tribunale ha individuato gli elementi dicontinuità tra il pregresso ruolo criminale, la perdurante vitalità del sodalizio ela condotta successiva dell’internato.Parimenti, va escluso che il giudizio di pericolosità sia stato fondato suuna indebita responsabilità per fatto altrui. I riferimenti ai familiari, allecondanne riportate dai figli, alla disponibilità abitativa della ex moglie e altenore di vita del nucleo familiare non sono stati valorizzati come autonomofondamento della misura, bensì come elementi del contesto relazionale eambientale nel quale l’internato sarebbe stato destinato a reinserirsi e comeindici della persistente rete di collegamenti con il gruppo criminale. Essi siinseriscono, dunque, in una valutazione complessiva che resta centrata sullaposizione personale del ricorrente: il ruolo apicale storicamente rivestito,l’assenza di dissociazione, la perdurante considerazione nel sodalizio, icollegamenti economici e familiari, nonché la condotta intramuraria recente.Ne consegue che le doglianze difensive, pur formalmente prospettatecome violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono nella contrapposizionedi una diversa lettura del compendio valutativo, incentrata sull’etàdell’internato, sulla risalenza di alcune condanne e sulle condizioni di salute,senza tuttavia confrontarsi con la pluralità degli elementi recenti eindividualizzanti posti dal Tribunale a fondamento del giudizio prognostico.4. Il quarto e il quinto motivo, strettamente connessi perché entrambila casa di lavoro e al mancato espletamento di accertamenti medico-legali,sono infondati.La difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe dato risposta espressaalle allegazioni concernenti l’ischemia cerebrale sofferta dal XXXXXXX, i postumiinvalidanti e le attestazioni di inabilità permanente al lavoro, né avrebbedisposto consulenza medico-legale o acquisito la cartella clinica aggiornata.La censura, tuttavia, non assume carattere decisivo nei termini in cui èstata formulata.Il ricorrente, infatti, non deduce una concreta incompatibilità dellecondizioni di salute con il regime di internamento in sé considerato, né allegaomissioni terapeutiche, carenze assistenziali, aggravamenti clinici causalmentericonducibili all’esecuzione della misura o sofferenze eccedenti quelleinevitabilmente connesse alla restrizione. La doglianza è costruita, piuttosto,sull’assunto che la dichiarata inabilità al lavoro renderebbe automaticamenteincompatibile la misura di sicurezza della casa di lavoro, in quanto misurastrutturalmente finalizzata alla rieducazione mediante attività lavorativa.Proprio tale impostazione consente di escludere anche la decisività delmancato approfondimento medico-legale. Nel procedimento di sorveglianzal’esercizio dei poteri istruttori officiosi è funzionale all’accertamento di fattidecisivi ai fini della decisione; esso, pertanto, non può essere invocato in modomeramente esplorativo, quando la stessa prospettazione difensiva non indichiun profilo clinico idoneo a incidere sulla possibilità di esecuzione della misura,ma soltanto sull’idoneità allo svolgimento di attività lavorativa in senso stretto.Nel merito, la prospettazione difensiva non può essere condivisa.La misura della casa di lavoro conserva certamente una funzionetrattamentale e rieducativa, ma il riferimento al lavoro non può essere inteso insenso meramente meccanico, come imposizione necessaria di una prestazionelavorativa ordinaria, continuativa e invariabile. La casa di lavoro non siesaurisce, infatti, nella mera utilizzazione della capacità lavorativadell’internato, né presuppone che questi sia comunque in grado di svolgerepiuttosto, l’inserimento in un percorso di osservazione, controllo e trattamento,nel quale l’eventuale attività lavorativa costituisce uno degli strumenti dellarisocializzazione e deve essere concretamente conformata alle condizionipersonali, sanitarie e funzionali dell’interessato.In questa prospettiva, l’inabilità al lavoro, anche quando attestata intermini permanenti, rileva non come causa automatica di incompatibilità con lamisura, ma come dato da considerare nella concreta modulazione delprogramma trattamentale.Spetta, infatti, all’amministrazione penitenziaria, sotto il controllodell’autorità di sorveglianza, conformare le attività richieste all’internato allesue residue capacità e alle prescrizioni sanitarie, escludendo prestazioni noncompatibili con le condizioni fisiche e assicurando, ove necessario, modalitàalternative di partecipazione al percorso rieducativo.In questa direzione si è già affermato, con principio risalente, maiavversato, ed al quale va data continuità, che le norme fondamentali delsistema penale e dell’ordinamento penitenziario non sono contrarie al senso diumanità nella parte in cui consentono, ricorrendone i presupposti,l’assegnazione a case di lavoro o colonie agricole anche di persone inabili allavoro, dovendo l’attività essere svolta, sotto il controllo del giudice disorveglianza, nei limiti di compatibilità con le condizioni fisiche dell’interessato(Sez. 2, n. 2360 del 06/11/1973, dep. 1974, Griffani, Rv. 126475 - 01).5. È infondato anche il sesto motivo, relativo alla dedotta violazione deiprincipi di proporzionalità e individualizzazione della misura.Il Tribunale, nel confermare la proroga della casa di lavoro, haimplicitamente escluso l’adeguatezza di misure meno afflittive, quali la libertàvigilata, facendo leva sulla particolare intensità della pericolosità accertata,sulla persistente operatività del sodalizio mafioso di riferimento, sull’assenza didissociazione, sulla permanenza di collegamenti familiari e ambientali e sullacondotta intramuraria recente. A fronte di tale giudizio, la richiesta diapplicazione di una misura meno contenitiva si risolve in una diversaponderazione del medesimo compendio fattuale e non evidenzia alcuna fratturalogica o giuridica nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris