CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art 54 Ord. pen., in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il suo reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata, rispetto al semestre di detenzione sofferta dal 19 marzo 2021 al 18 settembre 2021, a causa del suo arresto per violazione della legge stupefacenti (detenzione di 4 Kg di marijuana) avvenuto il giorno 22 ottobre 2021 presso la sua abitazione. Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria, conforme alla giurisprudenza in materia - che la commissione di un reato riverbera i suoi effetti negativi sui semestri immediatamente precedenti poiché porta ad escludere che vi sia stata una reale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Considerato, quindi, che la lamentata violazione di legge non sussiste dato che questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 otto