CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 48861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava ex tunc, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, originariamente concessa, dal medesimo Tribunale, in data 27 maggio 2022, ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). 2. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, e deduce la violazione dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per omessa notifica alla parte e al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catania fissata per la revoca della misura alternativa. Ha precisato il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza, dopo un primo rinvio dell'udienza del 13 dicembre 2022, determinato dalla necessità di rinnovare la notifica (omessa tanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto nei riguardi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia, giusta dalla nomina in atti nel procedimento relativo alla richiesta della misura alternativa alla detenzione), all'udienza del 10 gennaio 2023, nonostante l'atto risultasse nuovamente non notificato sia a [OSCURATO:PERSONA], sia all'avv. [OSCURATO:PERSONA], disponeva ugualmente la revoca della misura. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 15 giugno 2023, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Preliminarmente va osservato che risulta dagli atti - il c:ui esame diretto è consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092) - che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la deliberazione in ordine alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. Pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stato dato avviso al Pubblico ministero, al difensore di ufficio contestualmente designato (in mancanza di nuova nomina per tale ulteriore fase processuale del precedente difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Gela), ma non n all'interessato. Pertanto, l'udienza del 10 gennaio 2023 si è svolta in assenza di [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza del Pubblico Ministero e del difensore di ufficio. 3. Ciò posto, l'eccezione concernente l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca della misura alternativa al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], è priva di pregio. Questa Corte ha più volte affermato che il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza ((Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276867; Sez. 1, n. 24938 del 28/1/2014, Mihalachi, Rv. 262131; Sez. 1, n. 1812 del 20/4/1994, Ventre, Rv. 197533). Alla stregua dell'enunciato e condiviso principio di diritto, richiamate le emergenze fattuali del procedimento, l'ordinanza impugnata non può ritenersi viziata, poiché è stato dato regolare avviso per l'udienza camerale al difensore di ufficio, non spiegando effetti, nel procedimento per la revoca della misura, la nomina del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore nel procedimento di revoca della misura alternativa. 4. È, invece, fondata la censura che si appunta sull'omessa notifica dell'avviso dell'udienza a [OSCURATO:PERSONA], posto che è principio consolidato quello per cui «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01). Ciò che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.T.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per