CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6049/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio del primo. – controricorrente – avverso la sentenza n. 1517/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 6049/2017 Numero sezionale 2137/2021 Numero di raccolta generale 19026/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, ha rigettato la sua domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 10.329,13, che il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva aver concesso in mutuo al [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver mutuato al [OSCURATO:PERSONA] 5 milioni di lire in data 2 aprile 1998 e 15 milioni di lire in data 4 settembre 1998, per consentire al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di evitare il protesto di alcune cambiali da costui rilasciate alla società [OSCURATO:SOCIETA].. A prova della propria pretesa il [OSCURATO:PERSONA] produceva due scritture private, rispettivamente del 2 aprile e del 4 settembre 1998, attestanti la consegna del denaro e sottoscritte dal suocero del [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA]; secondo il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva riscosso il denaro per conto di suo genero, secondo quanto era solito fare, come confermato dalla testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA], moglie dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che attestava di aver lei stessa consegnato il denaro al sig. [OSCURATO:PERSONA] e confermava che costui agiva per conto del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte felsinea, investita degli appelli principale del [OSCURATO:PERSONA] e incidentale del [OSCURATO:PERSONA], ha rigetto il primo, confermando la valutazione del Tribunale di inidoneità della testimonianza della signora Caselli a fornire sufficiente prova della erogazione di un mutuo dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], ed ha accolto il secondo, riformando la statuizione di compensazione delle spese decisa dal primo giudice e ponendo le spese del primo grado (come pure quelle del secondo grado) a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 6049/2017 Numero sezionale 2137/2021 Numero di raccolta generale 19026/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 il signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 7 ottobre 2021, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria difensiva. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli articoli 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo inattendibile la dichiarazione della teste Caselli, in ragione del rapporto di coniugio intercorrente tra la stessa e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo è inammissibile perché attinge il giudizio di attendibilità di una testimonianza; è allora necessario ricordare il principio - affermato, fra le tante, in Cass. n. 16467/17 - che «la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova». Né appaiono persuasivi i rilievi sviluppati nella memoria del ricorrente secondo cui il giudizio di attendibilità della teste Caselli risulterebbe aprioristico ed astratto, non considerando né l'intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni, né l'esistenza di ulteriori e plurimi riscontri probatori. Al riguardo è sufficiente considerare che la Corte territoriale ha implicitamente fatta propria la considerazione del primo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 6049/2017 Numero sezionale 2137/2021 Numero di raccolta generale 19026/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 giudice - il quale aveva valorizzato la circostanza che le scritture contrattuali erano state firmate solo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] - e, in tal modo, ha sufficientemente e chiaramente motivato il proprio convincimento. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 n. 5 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] fondata soltanto sulla prova testimoniale. Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso, infatti, attinge il complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte territoriale, svolgendo un'impugnazione sostanzialmente di tipo devolutivo. Va qui, allora, ricordato che, «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia» (Cass.23940/17). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 6049/2017 Numero sezionale 2137/2021 Numero di raccolta generale 19026/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Tanto premesso, il Collegio osserva, per un verso, che la motivazione della sentenza impugnata non è meramente apparente, risultando, anzi, pienamente idonea ad esplicitare le ragioni della decisione; per altro verso, che il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c. non risulta ritualmente coltivato, perché non deduce l'omesso esame di un fatto decisivo ma pretende di sostituire al ragionamento inferenziale del giudice di merito quello proposto dal medesimo ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., ex art. 360 n. 3, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo ammissibile l’appello incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA], ancorché esso fosse stato proposto oltre i termini perentori di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. In particolare, il ricorrente deduce che il controricorrente ha proposto il proprio appello incidentale - concernente la statuizione di compensazione delle spese effettuata dal primo giudice - solo quattro giorni prima dell’udienza fissata in citazione. Il motivo è fondato; la comparsa di costituzione, con appello incidentale, del sig. [OSCURATO:PERSONA] non risulta depositata nel rispetto del termine di cui agli artt. 166 e 343 c.p.c.. Donde l’inammissibilità di tale appello (cfr. Cass. 12724/15: «L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.»). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 6049/2017 Numero sezionale 2137/2021 Numero di raccolta generale 19026/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Con il quarto motivo di ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché di omessa e contraddittoria motivazione, che affliggerebbero la sentenza impugnata là dove essa ha riformato il capo della sentenza del tribunale di Parma relativo alla compensazione delle spese del primo grado. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo mezzo di gravame. In definitiva, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati, il terzo va accolto ed il quarto va dichiarato assorbito. In accoglimento del terzo motivo, il capo della sentenza che ha accolto l’appello incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA] va cassato senza rinvio, ferma la regolazione delle spese del giudizio di appello operata nella impugnata sentenza, in ragione della prevalente soccombenza (sul merito) dell’appellante principale [OSCURATO:PERSONA]. Le spese del giudizio di cassazione si compensano in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso. PQM La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto. Cassa senza rinvio la statuizione della sentenza impugnata di accoglimento dell’appello incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I