CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29759 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da F.I.P.AB. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta -ricorrenti non costituiti- Contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 476/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. F.I.P.AB. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., RE.MA . [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, in data 26 luglio 2021, notificavano all'Agenzia delle entrate e alli Agenzia delle Dogane e Monopoli, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 476/07/21, pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di liquidazione di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni sul decreto di esecutività di lodo arbitrale. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 6 dicembre 2021, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte dei ricorrenti, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2800,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.