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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36897/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16708-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7718/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ()) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della C di Palermo, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di spese deducibili per ristrutturazione edilizia in immobile a destinazione abitativa.

Più in particolare, il collegio d'appello riteneva che l'Ufficio avesse operato un inammissibile mutamento difensivo, passando dal diniego di deduzione per assenza di documentazione giustificativa, all'assunto che le spese fossero state svolte per lavori abusivi, poi debitamente rimossi, in disparte l'incoerenza temporale fra spese sostenute e lavori svolti.

Il ricorso è affidato a due connessi motivi di doglianza, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 115 c.p.c.; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la sentenza di secondo grado abbia motivato il rigetto dell'appello erariale per aver l'Ufficio proposto il gravame su motivazione diversa rispetto a quella esposta in atto di rettifica.

Assolvendo all'onere dell'autosufficienza, riportando gli atti ed i provvedimenti dei gradi di merito, segnatamente a pag. 4 del ricorso, afferma infatti l'Agenzia odierna ricorrente di aver sviluppato la linea Ric. 2021 n. 16708 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- difensiva in ragione della documentazione prodotta dalla parte contribuente per proporre ricorso avverso l'atto di diniego deduzione in difetto di prova.

Donde lo sviluppo del thema decidendum nel giudizio era frutto della linea difensiva proposta dalla parte privata e da ritenersi coerente con la struttura del processo tributario.

Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, ricordando che il processo tributario, pur partecipando della natura della giurisdizione amministrativa, è plasmato sul paradigma dell'impugnazione-merito (piuttosto che su quello dell'impugnazione-annullamento), spettando al giudice tributario di rimodulare la pretesa impositiva alla luce delle evenienze istruttorie nel corso del giudizio (cfr. Cass.

V, n. 6918/2013; n. 24611/2014).

Altresì, il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass.

V, n. 3080/2021, in continuità con n. 7393/2012; n. 27560/2018; n. 2531772014).

Ric. 2021 n. 16708 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -3- Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16708-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7718/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ()) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della C di Palermo, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di spese deducibili per ristrutturazione edilizia in immobile a destinazione abitativa. Più in particolare, il collegio d'appello riteneva che l'Ufficio avesse operato un inammissibile mutamento difensivo, passando dal diniego di deduzione per assenza di documentazione giustificativa, all'assunto che le spese fossero state svolte per lavori abusivi, poi debitamente rimossi, in disparte l'incoerenza temporale fra spese sostenute e lavori svolti. Il ricorso è affidato a due connessi motivi di doglianza, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 115 c.p.c.; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la sentenza di secondo grado abbia motivato il rigetto dell'appello erariale per aver l'Ufficio proposto il gravame su motivazione diversa rispetto a quella esposta in atto di rettifica. Assolvendo all'onere dell'autosufficienza, riportando gli atti ed i provvedimenti dei gradi di merito, segnatamente a pag. 4 del ricorso, afferma infatti l'Agenzia odierna ricorrente di aver sviluppato la linea Ric. 2021 n. 16708 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- difensiva in ragione della documentazione prodotta dalla parte contribuente per proporre ricorso avverso l'atto di diniego deduzione in difetto di prova. Donde lo sviluppo del thema decidendum nel giudizio era frutto della linea difensiva proposta dalla parte privata e da ritenersi coerente con la struttura del processo tributario. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, ricordando che il processo tributario, pur partecipando della natura della giurisdizione amministrativa, è plasmato sul paradigma dell'impugnazione-merito (piuttosto che su quello dell'impugnazione-annullamento), spettando al giudice tributario di rimodulare la pretesa impositiva alla luce delle evenienze istruttorie nel corso del giudizio (cfr. Cass. V, n. 6918/2013; n. 24611/2014). Altresì, il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021, in continuità con n. 7393/2012; n. 27560/2018; n. 2531772014). Ric. 2021 n. 16708 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present
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