CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7715 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legalerappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] retto (pec: ) domicili at a pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1090/2021 depositata il 20 settembre 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , è statoaccolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Unipersonale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 343 / 1 /20 19 la quale ha rigettato i l ricors o in- troduttivodella contribuente, proposto avverso due avvisi di accerta- mentoper IVA relativ i agli anni di imposta 20 13 e 20 14 . 2.Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati alla società nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla contri- buente,quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4%ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 delle prestazioni da essa rese ad un proprio committente , nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ’ abitazione di costui e fatturata dalla contribuente negli anni 2013 e 2014 , alla luce del la circostanza chel’immobile è stato qualificat o come di lusso . 3.[OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione resa dal giudice di prime cureaffermando: a) l’ irretroattività del nuovo clas- samento A/8 efficace solamente a far data dal gennaio 2018 e non quindinel biennio accertato 2013 - 2014 oggetto di riprese ad imposi- zione,poiché la rettifica della categoria catastale dell’immobile è stata effettuataoltre l’anno dalla presentazione, da parte del committente, dell’originariadichiarazione Docfa; b) l’ irretroattività del nuovo classa- mentopoiché la sua rettifica è stata resa necessaria dalla modifica dei luoghi (costruzione dell’impianto sportivo) sopravvenuta alla presen- tazione,da parte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa almomento dell’ultimazione della costruzione della propria abitazione; c)in ipotesi di revoca del beneficio dell’aliquota IVA agevolata, il sog- gettotenuto al pagamento dell’imposta è solamente il committente e nonla società appaltatrice. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’A genzia per tremotivi, cui resist e l a contribuent e con controricorso. Anteriormente all’udienza,con nota e poi con memori a illustrativ a depositat e , rispet- tivamenteil 4 e 6 ottobre 202 3 , l a società ha reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e ha offerto a cor- redodocumentazione sull’intervenuto pagamento . Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. 7. Alla luce diquanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaC