CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento senza rinvio e per la rideterminazione della penainflitta al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 dicembre 2024, emessa in esito a giudizio abbreviato, ilTribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto inabitazione, commesso in Pavia l’1 settembre 2020, alla pena di anni 2 e mesi 8 direclusione ed euro 1000,00 di multa; la pena base era stata fissata in anni 4 direclusione ed euro 1.500,00 di multa, ridotta come sopra, in forza della scelta delrito.La Corte di appello di Milano, qualificata la contestata recidiva come nonreiterata, confermato il bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuantigeneriche con la recidiva e riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui allaregiudicanda e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Milano del 16 aprile 2021, che avevacondannato l’imputato ad anni 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, harideterminato la pena inflittagli in anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,applicandogli un aumento di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa ex art.81, secondo comma, cod. pen.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivodi impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Ha denunciato, al riguardo, la violazione dell’ art. 442 cod. proc. pen., sulrilievo che il giudice di appello, una volta riconosciuto l’invocato beneficio dellacontinuazione, all’atto di rideterminare la pena inflittagli, avrebbe omesso dioperare la riduzione per il rito abbreviato.3. È pervenuta in Cancelleria in data 16 febbraio 2026 requisitoria del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, conrideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione in mesi 8 direclusione ed euro 400,00 euro di multa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.1. La questione devoluta al giudice di legittimità riguarda unicamente la correttadeterminazione della pena, e segnatamente la verifica se, nel quantificarel’aumento per il reato satellite, il giudice di appello abbia o meno applicato ladiminuente per il rito abbreviato, trattandosi di reato giudicato, così come quellopiù grave di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 16 aprile 2021, con il medesimo rito speciale.2. La sentenza impugnata ha, invero, determinato l’aumento per lacontinuazione per il reato di cui alla regiudicanda in anni 1 di reclusione ed euro600,00 di multa, senza, tuttavia, specificare se tale quantificazione sia già fruttodell’applicazione della riduzione premiale ex art. 442 cod. proc. pen. ovvero se lastessa sia stata del tutto omessa. L’assenza di ogni indicazione sul punto impediscedi comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e, in particolare, sel’aumento sia stato determinato a monte e poi ridotto, oppure fissato al netto delladiminuente.3. Tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata affinchéil giudice del rinvio proceda a una nuova determinazione della pena, esplicitandoil criterio di calcolo adottato anche con riferimento alla diminuente premiale.4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamenteal trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviaper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]