CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la Corte di appello di Napoli riduceva a un anno e due mesi di reclusione e 1.600 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento, per un verso, al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod. pen., i cui presupposti sarebbero sussistenti, stante le gravissime condizioni di salute in cui versa l'imputato e il suo stato di indigenza, sia alla manca applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Con atto pervenuto il 28 febbraio 2022, l'imputato ha dichiarato espressamente di rinunciare al gravame proposto; di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA]: wro N CA L