CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 38066/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18430-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 14648/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/05/2022; Ric. 2022 n. 18430 sez. ML -ud. 15-11-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’INAIL, controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 14648 del 2022, ha chiesto la correzione del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, nella statuizione di condanna alle spese, è indicato come parte soccombente tenuta al pagamento delle spese, “l’INPS” anziché il ricorrente soccombente “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Quest’ultimo non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Il ricorso merita accoglimento. 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). 6. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione d ella sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti Ric. 2022 n. 18430 sez. ML -ud. 15-11-2022 processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001). 7. Nel caso in esame, posto che l’INPS non era parte del procedimento, la statuizione di inammissibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], unita alla motivazione sulla regolazione delle spese in base al criterio di soccombenza (par. 12 della ordinanza n. 14648 del 2022), rende evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nel dispositivo ha condannato “l’INPS”, anziché “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 8. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nel secondo rigo del dispositivo, a pag. 4, par. 3, dopo la parola “Condanna”, del nominativo “[OSCURATO:PERSONA]” anziché dell’“INPS”. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 14648 del 2022 sia corretta attraverso la indicazione nel secondo rigo del dispositivo, a pag. 4, par. 3, dopo la parola “Condanna”, del nominativo “[OSCURATO:PERSONA]” anziché dell’“INPS”. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta Ric. 2022 n. 18430