Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 40631/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello ex-pusmr-G di 1=1 indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. peri., è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui ricorrano più aggravanti, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 625 cod. pen., ultimo comma, il quale prevede una pena edittale massima superiore ai cinque anni; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, il beneficio previsto dall'art.163 cod. pen. è stato concesso già due volte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigiere etensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello ex-pusmr-G di 1=1 indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. peri., è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui ricorrano più aggravanti, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 625 cod. pen., ultimo comma, il quale prevede una pena edittale massima superiore ai cinque anni; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, il beneficio previsto dall'art.163 cod. pen. è stato concesso già due volte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigiere etensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris