CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 777/2026Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 17913/2026Data pubblicazione 04/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 777/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo, con distrazione a vantaggio deldifensore del controricorrente, che ne ha fatto istanza, in qualità dianticipatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore delcontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge, con distrazione a vantaggio del difensore antistatario.Roma, 3 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano