CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio dell’ordina nza impugnata con trasmissione atti al Comune di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 7 maggio 2025 il Tribunale di Catania, rilevato che, per mero errore materiale del dispositivo della sentenza n. 2853 del 1996 emessa in data 14 maggio1996 dalla Pretura circondariale di Catania, nel procedimento RGNR 1993/15251 e RG 1996/242 a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Giudice non aveva ordinato la demolizione dell’opera abusiva, ha provveduto a correggere l’errore materiale e a ordinare la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi per violazione di norme processuali, il primo perché si è proceduto alla correzione dell’errore materiale nell’ambito dell’incidente di esecuzione sollecitato dal Pubblico ministero e il secondo perché il provvedimento è stato assunto de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono fondati perché la correzione dell’errore materiale, in esito all’incidente di esecuzione promosso dal Pubblico ministero, come nel caso in esame, non può essere eseguita de plano, procedura prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo per la richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o per la richiesta meramente reiterativa della richiesta già rigettata. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. Così decis