CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08774/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000 per aver, in qualità di amministratore di fatto della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] formalmente nella titolarità della moglie, occultato le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 10 d. Igs. 74/2000 e 62-bis cod. pen. e al vizio motivazionale: 2.1) l'insussistenza del dolo specifico, non desumibile dalla circostanza che l'imputato non avesse mai dichiarato reddito, né pagato imposte, trattandosi di omissioni indipendenti dalla volontà di non consentire la ricostruzione del volume di affari, tanto più che quest'ultimo era stato sia pure parzialmente, come dato atto dalla Corte di appello, ricostruito; censura al riguardo la asserita inverosimiglianza della versione resa dall'imputato in ordine all'incolpevole perdita della documentazione in contestazione, rimarcando come la stessa fosse stata confermata, quanto alle vicende relative ad uno sfratto per morosità in cui erano andati perduti tanto le scritture quanto i documenti contabili relativi alla ditta individuale; 2.2) il trattamento sanzionatorio fissato in misura pari al triplo del minimo edittale sul rilievo palesemente illogico che fosse stata occultata o distrutta l'intera contabilità atteso che, non potendosi sapere quale fosse stata la contabilità tenuta, non poteva neppure affermarsi che la stessa fosse stata integralmente distrutta, nonché il diniego delle attenuanti generiche fondato sul mancato riconoscimento da parte dell'imputato delle proprie responsabilità, in stridente violazione della prerogativa difensiva del nemo tenetur se detergere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte distrettuale, deve essere dichiarato inammissibile. Le doglianze che il ricorrente rivolge alla sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo, coerentemente individuato dalla Corte fiorentina nella volontà dell'imputato di sottrarsi, nella speranza di non venire scoperto dal Fisco, ad ogni adempimento di natura tributaria che trova conferma nella stessa scelta iniziale di non aver mai dichiarato redditi e di non aver mai pagato imposte, scelta rispetto alla quale l'occultamento o la distruzione delle scritture e della documentazione contabile è solo una conseguenza resa necessaria dal sopravvenuto accertamento della Guardia di Finanza, si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dai giudici di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. Deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente, che si limita con il presente ricorso a riproporre la versione già declinata agli inquirenti in ordine al preteso smarrimento della suddetta documentazione al momento dello sfratto per morosità eseguito sulla sua abitazione, rimasta sfornita di qualsiasi riscontro od evidenza processuale. Del tutto legittimamente, pertanto, la Corte distrettuale ha desunto la sussistenza del dolo specifico, costituito secondo quanto previsto dall'art. 10 d. Igs. 74/2000 dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso il maldestro escamotage dello smarrimento, finisce con l'avvalorare ulteriormente l'indubbia coscienza e volontà della condotta, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), dimostrazione questa nella specie raggiunta attraverso il controllo incrociato con i soggetti utilizzatori delle fatture emesse dalla ditta gestita dal Michelucci, compiuto nell'attività di indagine. 2. Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze esposte con il secondo motivo devono ritenersi, in quanto afferenti ad un profilo della regiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, indeducibili, sottraendosi allo scrutinio di legittimità in quanto sorrette da sufficiente motivazione. Costituendo infatti il trattamento punitivo il frutto di una valutazione globale, non è necessaria allorquando la pena si assesti, come nel caso di specie, al di sotto della media edittale una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice 2 del merito (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), il quale comunque ha ritualmente assolto ad ogni onere motivazionale valorizzando la gravità della condotta in relazione non soltanto all'intera contabilità distrutta o comunque occultata (dove l'integralità è riferita al fatto che coprisse vari anni di imposta), ma altresì ai consistenti importi oggetto del volume di affari sia pure solo parzialmente ricostruito, senza che in ogni caso la difesa abbia indicato alcun parametro, tra quelli declinati dall'art. 133 cod. pen., indebitamente disatteso dal giudice del merito per un maggiore contenimento della dosimetria sanzionatoria. Né possono trovare ingresso le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche fondato sulla mancanza di elementi di segno positivo che consentissero di ritenere l'imputato del beneficio invocato: il riferimento al silenzio tenuto da costui per mancata ammissione delle proprie responsabilità viene effettuato dalla Corte medicea non certo per penalizzare l'esercizio di una legittima scelta defensionale, così come tenta di sostenere la difesa nel presente ricorso, ma esclusivamente per contrastare la condotta processuale collaborativa vagamente prospettata con i motivi di gravame. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]