Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35063/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16339/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Crescenzio, n. 91 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - n. 484/2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la mancanza o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento, nonché l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Disposta la sospensione dell'esecuzione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito, il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 812/2016, qualificò come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. le doglianze sulla mancanza o sull'invalidità della notifica degli atti precedenti al pignoramento, dichiarò l'inammissibilità sia dell'opposizione contro i crediti di natura tributaria, sia di quella proposta per vizi relativi alle cartelle, già oggetto di statuizione del Giudice di Pace di Lanusei con sentenza n. 93/2012; ritenne, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione concernente i crediti per le sanzioni amministrative portati dalle cartelle n. 07420060002692804 e 07420070000304808, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

2. L'impugnazione avverso la suddetta decisione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Sassari, che ha rilevato, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame con riguardo alle censure qualificate dal giudice di primo grado come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., essendo per esse esperibile soltanto il ricorso per cassazione.

Quanto, poi, alle doglianze riferite alle cartelle per crediti tributari, i giudici d'appello hanno confermato la sentenza impugnata che, aderendo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13913 del 2017, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/73, con statuizione non impugnata nelle forme di legge, e ritenuto, di conseguenza, coperta dal difetto di giurisdizione anche l'eccezione di prescrizione del credito tributario.

Hanno pure ritenuto corretta la valutazione del Tribunale laddove aveva osservato che gran parte delle cartelle e degli avvisi di pagamento sottesi al pignoramento presso terzi erano già stati oggetto d impugnazione, da parte dello stesso opponente, dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei e al Giudice di Pace di Tortolì, escludendo al contempo che, in relazione ad essi, fosse maturato il termine di prescrizione, e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le notificazioni effettuate da [OSCURATO:SOCIETA] fossero avvenute con le modalità riportate sulle copie fotostatiche prodotte, non sussistendo in capo all'agente della riscossione l'onere di produrre in giudizio copia integrale delle cartelle.

Hanno, infine, ritenuto non dimostrata l'eccezione dell'opponente di estinzione del suo debito per avvenuto pagamento da parte della ASL n. 4 di Lanusei.

3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. in data 6 settembre 2022 e memoria integrativa in data 7 settembre 2022.Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato: «A) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. - in relazione all'art. 2697 cod. civ. ed artt. 57 d.P.R. 602/73 e 615 c.p.c. avendo il Giudice di appello errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio spettante al ricorrente in relazione specifica alla cartella di pagamento di maggior importo la nr. 074R07420120010537846000, inserita nel pignoramento presso terzi opposto, dell'importo di euro 73.318,38 con precisione di cui all'AH. 1 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte e per difetto di giurisdizione del giudice ordinario - ex art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c. (v. pagina 5 della sentenza impugnata).

A.1) - Nullità / illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla questione/pronuncia di dichiarazione d'inammissibilità in riferimento all'art. 57 comma 1 lett.

A) del d.P.R. 602/73 e 615 c.p.c. - pagina 5 della sentenza impugnata in relazione alle cartelle aventi natura tributaria di cui all'Ali. 1 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte - ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.» — il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 114/18 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 cod. proc. civ., né della sentenza n. 4656/2017, passata in giudicato il 18 aprile 2018, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, nell'ambito del giudizio tributario di impugnazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento presso terzi, aveva annullato i predetti atti, pur essendo stata la sentenza prodotta nel giudizio di merito unitamente alla comparsa conclusionale.

Soggiunge che, a fronte del grave comportamento della controparte, che aveva insistito nella pretesa azionata, aveva diffidato e messo in mora l'Agenzia delle entrate Riscossione al fine di indurla ad ottemperare al giudicato derivante dalla sentenza della C.T.P. n. 4656/2017.

2. Con il secondo motivo si deduce «B)- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere, il Tribunale prima e la Corte d'appello dopo - pagina 4 sentenza impugnata, ultime tre righe - qualificato l'opposizione del ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - laddove il Giudice di appello, nella sentenza impugnata alla pagina 5, così scrive: " Trattandosi quindi di sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi....., l'appello per le doglianze qualificate dal giudice di primo grado come motivi di opposizione agli atti esecutivi.....deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c." e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- Cassazione civile, sesta sez. sentenza del 14 febbraio 2020, n. 3722, Pres.

Frasca, Rel.

Tatangelo; Cassazione civile sentenza 12 settembre 2019, n. 22753; Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 3-24 dicembre 2019, n. 34447».

Il ricorrente si duole del fatto che, pur avendo proposto ricorso principalmente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la Corte territoriale lo avesse erroneamente qualificato soltanto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., omettendo di pronunciarsi in merito alle censure con le quali era stato rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi era nullo perché carente dei requisiti minimi prescritti.

Richiamando pronunce di questa Corte (Cass. n. 14661/16 e 18312/14), evidenzia pure che in caso di contestuale proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art.617 cod. proc. civ., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, è ben possibile la denunzia, con atto di appello, e non con ricorso per cassazione, della omessa pronuncia sugli altri motivi integranti opposizione all'esecuzione.

Ribadisce altresì che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, sono ammesse, nelle controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella, le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e che va qualificata come opposizione ex art 615 cod. proc. civ. quella con cui si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «C) - Violazione o falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. - ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. (anche ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973), in relazione alla mancata dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e dei relativi titoli sottesi notificato il 12.2.2013 - Allegato n. 1 del fascicoletto per l'esame diretto della Suprema Corte», ribadendo che, pure alla luce della sentenza n. 26519 del 2017, il pignoramento presso terzi va eseguito a norma dell'art. 543, secondo comma, cod. proc. civ. e deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede, requisiti mancanti nel pignoramento oggetto di impugnazione.

4. Con il quarto motivo, denunciando «D) - Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all'art. 132 c.1 n. 4 - ex art. 360 c. 2 n. 4 c.p.c. - sulla dedotta censura di cui al capo A) della comparsa conclusionale del 13.4.2019 - che si trascrive: Nullità/Inesistenza/ inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Nullità/ inesistenza/inammissibilità dei connessi atti ed allegati ivi richiamati, per invalidità degli atti dell'A.d.E.R. compiuti dall'avvocato del libero foro per nullità della procura (Suprema Corte con sentenza n. 28684/2018 dep. il 9.11.2018; Suprema Corte, con sentenza n. 1992 del 24/01/2019; CTR Lazio sent. 451/19)», il ricorrente evidenzia che nel giudizio di appello era stata rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] una procura radicalmente nulla e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. e ad estrometterla dal giudizio.

5. Col quinto motivo, deducendo «E) - Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all'art. 132 c. 2 n. 4 - ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. - sulla dedotta censura di cui al capo C) della comparsa conclusionale del 13.4.2019 (di cui all'Ali. 3 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte) rubricata come segue: Estinzione del debito di [OSCURATO:SOCIETA] oggi AG.

E.R. per intervenuta sentenza n. 4656/2017, emessa nel procedimento n. 1627/2017, del 14.9.17, depositata il 19.10.2017, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, Sezione n. 2, passata in giudicato in data 18.4.2018, che si produce - doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale - in relazione alla cartella n. 074 2012 001053784600», il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia preso in esame il giudicato sopravvenuto, del giudizio tributario, sulla cartella di importo maggiore richiamata in rubrica.

6. Con il sesto motivo, rubricato: «F) - Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame e travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio - pagina 7 sentenza impugnata II° periodo -, in relazione all'estinzione del debito di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito pignoramento diretto presso terzi - ASL 4 di Lanusei - delle somme per euro 10.478,16 - ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.», il ricorrente evidenzia che, sebbene il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nuoro, con provvedimento del 14 maggio 2013, avesse sospeso l'esecuzione, la società [OSCURATO:SOCIETA], in data 14 giugno 2013, aveva fatto rinotificare allo stesso ricorrente atti di intimazione riferiti alle medesime cartelle di pagamento oggetto del provvedimento di sospensione; pur avendo avvertito, anche per iscritto, il legale di [OSCURATO:SOCIETA], la società aveva proceduto al pignoramento presso la ASL n. 4 di Lanusei della somma di circa euro 10.500,00, che l'Azienda avrebbe dovuto saldare al ricorrente, incassandola.

La Corte territoriale, pronunciandosi sul punto, aveva, erroneamente, dichiarato il difetto di prova dell'estinzione del debito, travisando la prova documentale che attestava l'esatto contrario.

7. Con il settimo motivo si deduce «F) - Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, omessa pronuncia e travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio - pagina 4, 5, 6 e 7 sentenza impugnata, in relazione alla mancata dichiarazione di nullità, decadenza e di prescrizione delle cartelle impugnate, sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato nanti il Tribunale Civile di Nuoro, nonché in relazione alla mancata dichiarazione di nullità delle cartelle impugnate, sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato nanti il Tribunale Civile di Nuoro, per mancata produzione dei documenti in originale, delle relate di notifica delle stesse cartelle e degli atti presupposti, connessi e collegati - ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe tralasciato di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale dedotta con riguardo ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, nonché sulla irritualità della produzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di copia fotostatica delle cartelle di pagamento e degli atti di intimazione sottesi al pignoramento, anziché degli originali.

8. Preliminarmente, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio: al presente giudizio non ha, infatti, partecipato il terzo pignorato, INPS, litisconsorte necessario.

8.1. Con una recente pronuncia (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533), questa Corte, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza.

A tale approdo questa Corte è giunta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di «interesse» è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.).Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.

Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse esserne l'atteggiamento assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000).

8.2. A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità.

Peraltro, nel caso di specie, sussiste evidentemente l'interesse del terzo a partecipare al giudizio, se si considera che si discute, tra l'altro, anche degli effetti che la sentenza n. 4656/2017 sopravvenuta nell'ambito del giudizio tributario e ormai passata in giudicato, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno ha annullato le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento sottese al pignoramento presso terzi, può spiegare nella presente controversia.

8.3. Il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l'orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644).

E tanto esclude, intuitivamente, che possano essere presi in considerazione i singoli motivi di ricorso e, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro.

9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nuoro, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16339/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Crescenzio, n. 91 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - n. 484/2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la mancanza o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento, nonché l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Disposta la sospensione dell'esecuzione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito, il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 812/2016, qualificò come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. le doglianze sulla mancanza o sull'invalidità della notifica degli atti precedenti al pignoramento, dichiarò l'inammissibilità sia dell'opposizione contro i crediti di natura tributaria, sia di quella proposta per vizi relativi alle cartelle, già oggetto di statuizione del Giudice di Pace di Lanusei con sentenza n. 93/2012; ritenne, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione concernente i crediti per le sanzioni amministrative portati dalle cartelle n. 07420060002692804 e 07420070000304808, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione. 2. L'impugnazione avverso la suddetta decisione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Sassari, che ha rilevato, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame con riguardo alle censure qualificate dal giudice di primo grado come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., essendo per esse esperibile soltanto il ricorso per cassazione. Quanto, poi, alle doglianze riferite alle cartelle per crediti tributari, i giudici d'appello hanno confermato la sentenza impugnata che, aderendo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13913 del 2017, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/73, con statuizione non impugnata nelle forme di legge, e ritenuto, di conseguenza, coperta dal difetto di giurisdizione anche l'eccezione di prescrizione del credito tributario. Hanno pure ritenuto corretta la valutazione del Tribunale laddove aveva osservato che gran parte delle cartelle e degli avvisi di pagamento sottesi al pignoramento presso terzi erano già stati oggetto d impugnazione, da parte dello stesso opponente, dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei e al Giudice di Pace di Tortolì, escludendo al contempo che, in relazione ad essi, fosse maturato il termine di prescrizione, e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le notificazioni effettuate da [OSCURATO:SOCIETA] fossero avvenute con le modalità riportate sulle copie fotostatiche prodotte, non sussistendo in capo all'agente della riscossione l'onere di produrre in giudizio copia integrale delle cartelle. Hanno, infine, ritenuto non dimostrata l'eccezione dell'opponente di estinzione del suo debito per avvenuto pagamento da parte della ASL n. 4 di Lanusei. 3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. in data 6 settembre 2022 e memoria integrativa in data 7 settembre 2022.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato: «A) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. - in relazione all'art. 2697 cod. civ. ed artt. 57 d.P.R. 602/73 e 615 c.p.c. avendo il Giudice di appello errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio spettante al ricorrente in relazione specifica alla cartella di pagamento di maggior importo la nr. 074R07420120010537846000, inserita nel pignoramento presso terzi opposto, dell'importo di euro 73.318,38 con precisione di cui all'AH. 1 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte e per difetto di giurisdizione del giudice ordinario - ex art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c. (v. pagina 5 della sentenza impugnata). A.1) - Nullità / illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla questione/pronuncia di dichiarazione d'inammissibilità in riferimento all'art. 57 comma 1 lett. A) del d.P.R. 602/73 e 615 c.p.c. - pagina 5 della sentenza impugnata in relazione alle cartelle aventi natura tributaria di cui all'Ali. 1 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte - ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.» — il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 114/18 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 cod. proc. civ., né della sentenza n. 4656/2017, passata in giudicato il 18 aprile 2018, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, nell'ambito del giudizio tributario di impugnazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento presso terzi, aveva annullato i predetti atti, pur essendo stata la sentenza prodotta nel giudizio di merito unitamente alla comparsa conclusionale. Soggiunge che, a fronte del grave comportamento della controparte, che aveva insistito nella pretesa azionata, aveva diffidato e messo in mora l'Agenzia delle entrate Riscossione al fine di indurla ad ottemperare al giudicato derivante dalla sentenza della C.T.P. n. 4656/2017. 2. Con il secondo motivo si deduce «B)- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere, il Tribunale prima e la Corte d'appello dopo - pagina 4 sentenza impugnata, ultime tre righe - qualificato l'opposizione del ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - laddove il Giudice di appello, nella sentenza impugnata alla pagina 5, così scrive: " Trattandosi quindi di sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi....., l'appello per le doglianze qualificate dal giudice di primo grado come motivi di opposizione agli atti esecutivi.....deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c." e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- Cassazione civile, sesta sez. sentenza del 14 febbraio 2020, n. 3722, Pres. Frasca, Rel. Tatangelo; Cassazione civile sentenza 12 settembre 2019, n. 22753; Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 3-24 dicembre 2019, n. 34447». Il ricorrente si duole del fatto che, pur avendo proposto ricorso principalmente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la Corte territoriale lo avesse erroneamente qualificato soltanto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., omettendo di pronunciarsi in merito alle censure con le quali era stato rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi era nullo perché carente dei requisiti minimi prescritti. Richiamando pronunce di questa Corte (Cass. n. 14661/16 e 18312/14), evidenzia pure che in caso di contestuale proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art.617 cod. proc. civ., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, è ben possibile la denunzia, con atto di appello, e non con ricorso per cassazione, della omessa pronuncia sugli altri motivi integranti opposizione all'esecuzione. Ribadisce altresì che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, sono ammesse, nelle controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella, le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e che va qualificata come opposizione ex art 615 cod. proc. civ. quella con cui si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella di pagamento. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «C) - Violazione o falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. - ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. (anche ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973), in relazione alla mancata dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e dei relativi titoli sottesi notificato il 12.2.2013 - Allegato n. 1 del fascicoletto per l'esame diretto della Suprema Corte», ribadendo che, pure alla luce della sentenza n. 26519 del 2017, il pignoramento presso terzi va eseguito a norma dell'art. 543, secondo comma, cod. proc. civ. e deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede, requisiti mancanti nel pignoramento oggetto di impugnazione. 4. Con il quarto motivo, denunciando «D) - Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all'art. 132 c.1 n. 4 - ex art. 360 c. 2 n. 4 c.p.c. - sulla dedotta censura di cui al capo A) della comparsa conclusionale del 13.4.2019 - che si trascrive: Nullità/Inesistenza/ inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Nullità/ inesistenza/inammissibilità dei connessi atti ed allegati ivi richiamati, per invalidità degli atti dell'A.d.E.R. compiuti dall'avvocato del libero foro per nullità della procura (Suprema Corte con sentenza n. 28684/2018 dep. il 9.11.2018; Suprema Corte, con sentenza n. 1992 del 24/01/2019; CTR Lazio sent. 451/19)», il ricorrente evidenzia che nel giudizio di appello era stata rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] una procura radicalmente nulla e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. e ad estrometterla dal giudizio. 5. Col quinto motivo, deducendo «E) - Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all'art. 132 c. 2 n. 4 - ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. - sulla dedotta censura di cui al capo C) della comparsa conclusionale del 13.4.2019 (di cui all'Ali. 3 del fascicoletto per la visione diretta della Suprema Corte) rubricata come segue: Estinzione del debito di [OSCURATO:SOCIETA] oggi AG. E.R. per intervenuta sentenza n. 4656/2017, emessa nel procedimento n. 1627/2017, del 14.9.17, depositata il 19.10.2017, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, Sezione n. 2, passata in giudicato in data 18.4.2018, che si produce - doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale - in relazione alla cartella n. 074 2012 001053784600», il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia preso in esame il giudicato sopravvenuto, del giudizio tributario, sulla cartella di importo maggiore richiamata in rubrica. 6. Con il sesto motivo, rubricato: «F) - Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame e travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio - pagina 7 sentenza impugnata II° periodo -, in relazione all'estinzione del debito di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito pignoramento diretto presso terzi - ASL 4 di Lanusei - delle somme per euro 10.478,16 - ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.», il ricorrente evidenzia che, sebbene il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nuoro, con provvedimento del 14 maggio 2013, avesse sospeso l'esecuzione, la società [OSCURATO:SOCIETA], in data 14 giugno 2013, aveva fatto rinotificare allo stesso ricorrente atti di intimazione riferiti alle medesime cartelle di pagamento oggetto del provvedimento di sospensione; pur avendo avvertito, anche per iscritto, il legale di [OSCURATO:SOCIETA], la società aveva proceduto al pignoramento presso la ASL n. 4 di Lanusei della somma di circa euro 10.500,00, che l'Azienda avrebbe dovuto saldare al ricorrente, incassandola. La Corte territoriale, pronunciandosi sul punto, aveva, erroneamente, dichiarato il difetto di prova dell'estinzione del debito, travisando la prova documentale che attestava l'esatto contrario. 7. Con il settimo motivo si deduce «F) - Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, omessa pronuncia e travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio - pagina 4, 5, 6 e 7 sentenza impugnata, in relazione alla mancata dichiarazione di nullità, decadenza e di prescrizione delle cartelle impugnate, sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato nanti il Tribunale Civile di Nuoro, nonché in relazione alla mancata dichiarazione di nullità delle cartelle impugnate, sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato nanti il Tribunale Civile di Nuoro, per mancata produzione dei documenti in originale, delle relate di notifica delle stesse cartelle e degli atti presupposti, connessi e collegati - ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe tralasciato di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale dedotta con riguardo ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, nonché sulla irritualità della produzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di copia fotostatica delle cartelle di pagamento e degli atti di intimazione sottesi al pignoramento, anziché degli originali. 8. Preliminarmente, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio: al presente giudizio non ha, infatti, partecipato il terzo pignorato, INPS, litisconsorte necessario. 8.1. Con una recente pronuncia (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533), questa Corte, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza. A tale approdo questa Corte è giunta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di «interesse» è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.).Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse esserne l'atteggiamento assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). 8.2. A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità. Peraltro, nel caso di specie, sussiste evidentemente l'interesse del terzo a partecipare al giudizio, se si considera che si discute, tra l'altro, anche degli effetti che la sentenza n. 4656/2017 sopravvenuta nell'ambito del giudizio tributario e ormai passata in giudicato, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno ha annullato le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento sottese al pignoramento presso terzi, può spiegare nella presente controversia. 8.3. Il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l'orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644). E tanto esclude, intuitivamente, che possano essere presi in considerazione i singoli motivi di ricorso e, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nuoro, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi de
Sentenza Cassazione n. 35063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris