CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 15249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 12 ottobre 2021, e depositata il 15 ottobre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 11 dicembre 2018. Il Tribunale, in particolare, ha premesso che è onere dell'imputato dare dimostrazione di essere venuto a conoscenza del decreto in un momento successivo alla notifica di questo. Ha poi osservato che, nella specie, la notifica del provvedimento è stata effettuata nel luogo di residenza dell'imputato e che questi non ha fornito alcuna prova di aver avuto conoscenza del provvedimento solo successivamente alla notifica. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, sviluppati congiuntamente. Con i due motivi, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 170 e 175, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta esclusione della mancata conoscenza del decreto fino ad aprile 2021, e, quindi, fino ad un momento utile rispetto all'istanza di restituzione nel termine. Si deduce che la mancata conoscenza del decreto fino al momento indicato dall'istante è stata esclusa sulla base di mere congetture. Si rappresenta, in particolare, che l'unico elemento fattuale valorizzato, e cioè la notifica presso l'abitazione degli anziani genitori, in un paese vicino a quello in cui effettivamente risiede l'odierno ricorrente, è solo apparentemente persuasivo. Si segnala, infatti, che i genitori dell'attuale ricorrente, a causa della pandemia da Covid-19, mai sono usciti di casa a partire dal marzo 2020, neppure per ritirare la posta, e che la cassetta della posta è ubicata a circa 150 metri da tale abitazione. Si osserva, inoltre, che la procedura di notifica è solo formalmente rituale. Si premette che l'ufficiale postale ha dato atto: -) nella relata di notifica del 21 gennaio 2021, di aver inviato copia del decreto penale a mezzo del servizio postale; -) nella relata di notifica del 22 gennaio 2021, di non aver potuto consegnare l'atto «per temporanea assenza del destinatario», e di aver spedito raccomandata comunicante l'avvenuto deposito; -) nell'attestazione del 4 febbraio 2021, del mancato ritiro nell'atto nel termine di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito. Si rappresenta, poi, che l'opposizione è stata ritenuta tardiva, per il decorso del termine di dieci giorni dal 22 gennaio 2021, con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Velletri emesso in data 8 aprile 2021. Si segnala, quindi, che i due genitori dell'attuale ricorrente erano risultati positivi ai controlli per il Covid-19 nel dicembre 2020, e si erano negativizzati solo nel gennaio 2021, sicché il 22 gennaio 2021 erano certamente presenti a casa al momento dell'accesso dell'ufficiale postale. Si evidenzia, ancora, pur senza eccepire invalidità, che, a norma dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., quando la notifica a mezzo posta non sia andata a buon fine per irreperibilità del i destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere nelle forme ordinarie. Si aggiunge che la deduzione della ritardata conoscenza non è stata presentata a fini dilatori, perché nell'opposizione è formulata istanza di oblazione. Si conclude che costituisce mera congettura l'affermazione secondo cui il ricorrente, accudendo gli anziani genitori, ritirava anche la posta dalla cassetta. 3. Il ricorrente, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Nella memoria, il ricorrente ribadisce le proprie censure alla decisione impugnata, sottolineando che la notificazione, pur se formalmente regolare, non costituisce elemento dal quale desumere l'effettiva conoscenza dell'atto. 4. Il ricorso è fondato. Costituisce principio ampiamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (cfr., tra le tantissime, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936-01, e Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875-01, quest'ultima relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale - notificato per compiuta giacenza presso la residenza dell'interessato - nella quale il medesimo aveva allegato di essere tornato solo dopo la scadenza di detto termine). Nella specie, il ricorrente ha allegato, e documentato, che: -) il procedimento di notifica si è svolto tra il 21 ed il 22 gennaio 2021, senza consegna dell'atto per «temporanea assenza del destinatario» in occasione di entrambi gli accessi, e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito il 22 gennaio 2021, con conseguente perfezionamento della procedura per compiuta giacenza il 10 febbraio 2021; -) egli ha depositato l'atto di opposizione con istanza di oblazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma il 19 marzo 2021; -) egli è residente, in fatto, unitamente a moglie e figli, in Comune diverso da quello in cui è stata effettuata la notifica; -) nell'immobile presso il quale è stata effettuata la notifica abitano i suoi anziani genitori; -) la cassetta postale in cui sono state inserite le notificazioni e comunicazioni è ubicato a 150 metri di distanza dall'abitazione dei genitori; -) nel periodo dell'effettuazione della notifica, e precisamente nel gennaio 2021, i suoi genitori erano entrambi affetti da COVID- ( 19; -) egli non è animato da intenti dilatori, perché ha presentato opposizione con richiesta di oblazione. Ciò posto, il Tribunale non spiega compiutamente perché il ricorrente, nonostante la rappresentazione e documentazione delle circostanze indicate, non avrebbe adempiuto all'onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato. Né, d'altro canto, può ritenersi correttamente motivata l'affermazione dell'avvenuto raggiungimento della prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, sdlo perché l'adempimento informativo è avvenuto nel luogo di formale residenza dell'odierno ricorrente, nonché di effettiva residenza dei suoi genitori. Sembra possibile aggiungere, anzi, che un ulteriore elemento logico coerente con la valorizzazione delle circostanze prospettate dall'imputato è costituito dalla breve durata del periodo di "ritardo": la stessa infatti è pari a trentuno giorni, perché compresa tra il 16 febbraio 2021, termine ultimo per proporre tempestiva opposizione, ed il 19 marzo 2021, data di effettiva presentazione dell'opposizione. 5. Alla fondatezza del ricorso, segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia per nuovo esame dell'istanza di restituzione nel termine. Il Tribunale valuterà la fondatezza dell'istanza di restituzione nel termine all'esito dell'esame di tutte le risultanze acquisite, ed eventualmente, se necessario, dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria, confrontandosi compiutamente con gli elementi allegati dalla difesa. P.Q.M. Annulla l'ordi