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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 51353/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25512/23 Koci + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso (attinenti alla affermazione di responsabilità e all'asserita sussistenza della legittima difesa) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, con cui si afferma l'intervenuta prescrizione f è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia di appello (24 febbraio 2023) la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi 64 giorni di sospensione per Covid (reato commesso in data 26 giugno 2015, termine quindi scadente il 28 febbraio 2023); rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25512/23 Koci + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso (attinenti alla affermazione di responsabilità e all'asserita sussistenza della legittima difesa) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, con cui si afferma l'intervenuta prescrizione f è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia di appello (24 febbraio 2023) la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi 64 giorni di sospensione per Covid (reato commesso in data 26 giugno 2015, termine quindi scadente il 28 febbraio 2023); rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 51353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris