Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01900/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 29 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 15 ottobre 2024 del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in relazione alle annualità 2014 e 2015, rispettivamente in data 26 giugno 2015 e 30 giugno 2016, per aver esposto nelle rispettive dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi consistenti in ricevute di spese mediche non sostenute.

2. L’imputato ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte di appello, pur avendo accertato il ravvedimento operoso con il versamento dell’intera somma corrispondente ai crediti di imposta fittizi, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha erroneamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità.

Precisa che dalla documentazione in atti era emerso che aveva effettuato l’integrale pagamento degli importi contestati in data 21 novembre 2018, prima della verifica tributaria risalente al 2019, allorché aveva saputo dell’accertamento, conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, circostanza pacificamente ammessa dalla Corte di appello.

Contesta che il deferimento all’Autorità giudiziaria abbia integrato una conoscenza formale del debito tributario.

Nella memoria ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che “I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente abbia provveduto ai versamenti in data 21 novembre 2018, ma la Corte territoriale ha ritenuto tale dato irrilevante perché l’imputato era stato già “deferito” all’Autorità giudiziaria in data 5 settembre 2018.

Ritiene il Collegio che il termine “deferimento” sia atecnico e non consenta di ritenere integrata con certezza la condizione della “formale conoscenza” degli atti tributari, richiesta dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, prima della quale è ammesso il ravvedimento operoso con efficacia estintiva del tributo e di non punibilità del reato.

La predetta normastabilisce, infatti, che gli atti tributari che assicurano la “formale conoscenza” sono gli accessi, le ispezioni, le verifiche, o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimento penale (si vedano per la specificazione della nozione di “formale conoscenza”, Sez. 3, n. 31010 del 07/03/2023, Princiotta, Rv. 284934 – 01, in un caso di presentazione di dichiarazione integrativa infedele dopo l’inizio dell’accertamento fiscale e Sez. 3, n. 26274 del 13/12/2022, Perri, non massimata).

Dunque, non è noto in cosa sia consistito “il deferimento” all’Autorità giudiziaria e se sia stato portato a conoscenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che dalla “formale conoscenza” dell’accertamento tributario o penal-tributario in corso dipende la valutazione della rilevanza del ravvedimento operoso, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di appello riesamini tale punto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 29 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 15 ottobre 2024 del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in relazione alle annualità 2014 e 2015, rispettivamente in data 26 giugno 2015 e 30 giugno 2016, per aver esposto nelle rispettive dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi consistenti in ricevute di spese mediche non sostenute. 2. L’imputato ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte di appello, pur avendo accertato il ravvedimento operoso con il versamento dell’intera somma corrispondente ai crediti di imposta fittizi, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha erroneamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità. Precisa che dalla documentazione in atti era emerso che aveva effettuato l’integrale pagamento degli importi contestati in data 21 novembre 2018, prima della verifica tributaria risalente al 2019, allorché aveva saputo dell’accertamento, conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, circostanza pacificamente ammessa dalla Corte di appello. Contesta che il deferimento all’Autorità giudiziaria abbia integrato una conoscenza formale del debito tributario. Nella memoria ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che “I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”. Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente abbia provveduto ai versamenti in data 21 novembre 2018, ma la Corte territoriale ha ritenuto tale dato irrilevante perché l’imputato era stato già “deferito” all’Autorità giudiziaria in data 5 settembre 2018. Ritiene il Collegio che il termine “deferimento” sia atecnico e non consenta di ritenere integrata con certezza la condizione della “formale conoscenza” degli atti tributari, richiesta dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, prima della quale è ammesso il ravvedimento operoso con efficacia estintiva del tributo e di non punibilità del reato. La predetta normastabilisce, infatti, che gli atti tributari che assicurano la “formale conoscenza” sono gli accessi, le ispezioni, le verifiche, o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimento penale (si vedano per la specificazione della nozione di “formale conoscenza”, Sez. 3, n. 31010 del 07/03/2023, Princiotta, Rv. 284934 – 01, in un caso di presentazione di dichiarazione integrativa infedele dopo l’inizio dell’accertamento fiscale e Sez. 3, n. 26274 del 13/12/2022, Perri, non massimata). Dunque, non è noto in cosa sia consistito “il deferimento” all’Autorità giudiziaria e se sia stato portato a conoscenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che dalla “formale conoscenza” dell’accertamento tributario o penal-tributario in corso dipende la valutazione della rilevanza del ravvedimento operoso, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di appello riesamini tale punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di R
Sentenza Cassazione n. 01900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris