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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29466/2026

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orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo articolato – con cui si contesta la configurabilitàdel delitto di ricettazione, risultando in atti elementi (non adeguatamente vagliatidalla Corte territoriale) che proverebbero che il [OSCURATO:PERSONA] è l'autore del reatopresupposto di furto – difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dalgiudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esenteda vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo articolato – con cui si contesta la configurabilitàdel delitto di ricettazione, risultando in atti elementi (non adeguatamente vagliatidalla Corte territoriale) che proverebbero che il [OSCURATO:PERSONA] è l'autore del reatopresupposto di furto – difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dalgiudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché tende adottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esenteda vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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