CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1a Corte di appello di Napoli / il 6 novembre 202C), ha integralmente / confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cuNTribunale di Avellinol il 29 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di corrente elettrica, e, con le generiche equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo, il terzo ed il quarto motivo). 2.1. Con il primo motivo, rammentato che l'arco temporale formalmente contestato nell'editto del P.M. è ricompreso tra il 21 giugno 2008 ed il 23 ottobre 2012, lamenta avere spostato il Giudice la data della contestazione ad un periodo successivo, cioè 4 ottobre 2013 - 15 luglio 2014, affermando che ciò risulterebbe dagli atti del fascicolo (da una missiva dell'Enel del 18 agosto 2014 e da una fattura del 20 marzo 2015), senza necessità di un approfondimento, jA4 t pur chiesto dalla Difesa,* audizione di un responsabile Enel, al fine di stabilire con certezza il periodo di ritenuto irregolare prelievo di energia elettrica. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe in presenza di un macroscopico errore di valutazione, in quanto gli stessi documenti richiamati dal Tribunale, letti esattamente, dimostrerebbero la correttezza dell'imputazione elevata dal P.M. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione al tema oggetto del precedente motivo, già sviluppato nell'atto di appello, della mancata disamina, con conseguente omissione di pronunzia, da parte della Corte territoriale, che si sarebbe limitata ad affrontare l'aspetto - di diritto - della violazione o meno del principio di correlazione tra accusa e sentenza, senza però affrontare il tema della fondatezza, in fatto, della modifica, come ricavabile dalla documentazione in atti, ove correttamente letta ed intesa. 2.3. Mediante l'ulteriore motivo, strettamente legato ai precedenti, il ricorrente censura la omessa declaratoria di prescrizione del reato che, ove correttamente ricondotto all'arco temporale 21 giugno 2008 - 23 ottobre 2012, pur tenuto conto della sospensione per 61 giorni a partire dal 18 novembre 2016 e di quella a causa dell'emergenza sanitaria, sarebbe prescritto alla data del 27 giugno 2020 (o, al più tardi, al 16 ottobre 2020), mentre la sentenza di secondo grado è stata adottata il 6 novembre 2020. 2.4. Con l'ultimo motivo denunzia assenza del requisito grafico della motivazione e, comunque, mancanza della stessa in relazione alla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, commi 4 e 6, cod. pen., richiesta ritenuta - si stima, illegittimamente - generica e mancante di specificità, mentre se ne sostiene la corretta introduzione nell'atto di impugnazione e la fondatezza nel merito. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.M. nella requisitoria scritta del 27 dicembre 20202, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come concretamente ritenuto, non risulta prescritto, i primi due motivi di ricorso sono fondati. Condivisibile risulta la requisitoria del P.G.: infatti la sentenza impugnata alla p. 4 (peraltro richiamando due precedenti, di cui uno non pertinente, poiché riguarda la modifica del luogo e non già della data del reato) si limita ad affermare che non sarebbe violato il principio di correlazione tra chiesto e pronunziato, senza, però, in alcun modo affrontare nel merito il primo dei motivi di appello relativo alla rispondenza alla realtà e alla correttezza della modifica temporale della contestazione ad opera del Giudice di primo grado. Si impone pertanto un nuovo giudizio di appello, in cui si fornisca risposta alla censura difensiva. La doglianza di cui all'ultimo motivo di ricorso risulta assorbita. 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13/01/2022. Il C nsi l'ere estensore