CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37600/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente non applicabile nella fattispecie, in ragione del fatto che esso era stato redatto nell'ambito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio con la concessionaria; comunque [OSCURATO:PERSONA] ben poteva contestare la quantificazione dell'indennità operata unilateralmente dal Comune e adire il giudice arbitrale sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 16 della convenzione, tanto più che il Comune aveva prestato inequivoca adesione al procedimento arbitrale; non era ravvisabile un giudicato implicito nella sentenza del Consiglio di Stato del 1 luglio 2003 che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la determinazione provvisoria dell'indennità; la stima dell'indennità non era sindacabile, essendo stata motivata dagli arbitri all'esito di un congruo accertamento, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Avverso questa sentenza il Comune di Medicina propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] che propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno presentato memorie. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte e chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, che imputa alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 4 r.d. n. 2578 del 1925 e 13 dPR n. 902 del 1986 e motivazione contraddittoria, il Comune di Medicina lamenta che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato acquiescenza allo «stato di consistenza» che era divenuto definitivo. La tesi sostenuta è che lo «stato di consistenza» era stato formato unilateralmente dal Comune (ex art. 10, comma 4, dPR n. 902 del 1986) a causa del rifiuto del concessionario di redigerlo e comunicarlo nei termini previsti (ex art. 10, commi 1-3, dPR cit.) e che [OSCURATO:PERSONA] era decaduto dal potere di contestarlo, non avendolo redatto e comunicato all'ente concedente. Il motivo è infondato. Esso consiste in un tentativo di censurare impropriamente - senza indicare fatti decisivi non esaminati, nell'accezione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - l'accertamento del fatto, operato dai giudici di merito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al procedimento di formazione dello «stato di consistenza», con la conseguenza che non trova applicazione la fattispecie prevista nel caso in cui tale stato sia formato unilateralmente dall'ente concedente (art. 10, comma 4, dPR n. 902 del 1986) e il concessionario sia tenuto a presentare le controdeduzioni nel termine perentorio decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, in mancanza delle quali esso si intende accettato (art. 10, comma 5). Tanto premesso, è comunque decisivo il rilievo che il concessionario che non contesti lo «stato di consistenza» nel predetto termine non perde il diritto di contestare la stima finale della «equa indennità» che i comuni quando procedono al riscatto (peraltro nella specie contestato da [OSCURATO:PERSONA]) «debbono pagare» e determinare sulla base dei criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (art. 24, comma 4, r.d. n. 2578 del 1925), seppure sulla base di detto «stato» (art. 11, comma 1, dPR n. 902 del 1986). Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 10 dPR n. 902 del 1986 e motivazione insufficiente e illogica, per avere rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del collegio arbitrale per essere la controversia estranea all'ambito di operatività della clausola compromissoria inter-partes e comunque relativa a una materia riservata al collegio dei periti previsto (ex art. 10, comma 5, dPR n. 902 del 1986) nel caso di disaccordo tra le parti sullo «stato di consistenza». Il motivo è inammissibile. Esso non censura la ratio decidendi con cui la Corte d'appello (a pag. 8) si è pronunciata in senso affermativo sulla questione della arbitrabilità della lite concernente la stima dell'indennità di riscatto, in quanto inerente all'ambito della clausola compromissoria, rilevando che il Comune aveva accettato la procedura arbitrale: aveva provveduto alla nomina del proprio arbitro, partecipato alle operazioni del consulente tecnico e condiviso lo «stato di consistenza» a mezzo del proprio consulente di parte. Per altro verso, il motivo è formulato in modo perplesso e non pertinente, in quanto, da un lato, denuncia la non arbitrabilità della lite e, dall'altro, ne invoca la arbitrabilità mediante investitura di un collegio di tre periti che è previsto in caso di disaccordo sullo «stato di consistenza», mentre la controversia ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di riscatto. Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale il Comune, denunciando violazione dell'art. 2909 c.c., del dPR n. 902 del 1986 e motivazione insufficiente, ripropone l'eccezione di incompetenza degli arbitri per ragioni analoghe a quelle già esaminate nel precedente motivo e non coglie la ratio decídendí della sentenza impugnata, dolendosi del rigetto dell'eccezione di giudicato derivante dall'accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4905 del 2003, che avrebbe reputato legittima e congrua la quantificazione dell'indennità di riscatto. Ed infatti, come rilevato dal procuratore generale, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la stima proprio perché provvisoria, poiché l'importo era stato disposto, come rilevato dagli arbitri, in via meramente provvisoria in base ad un criterio di stima che era ancora passibile di verifica tecnica, fermo restando la «possibilità di pervenire, come in effetti pervenuto, ad una nuova e diversa valutazione della indennità stessa [all'esito di] una verifica tecnica esperita nel contraddittorio delle parti attraverso l'esperimento di una c.t.u. disposta dal giudice arbitrale nell'ambito di un legittimo arbitrato» (sentenza pag. 9). In conclusione, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 10200,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo