CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 09517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16559-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.16559/2019 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3284/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 4114/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.11.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il verbale di accertamento e il successivo avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e omessi in danno di n. 26 lavoratori addetti al montaggio e, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’impresa, ha ridotto l’ammontare dei contributi dovuti dell’importo pagato da quest’ultima alla Gestione separata; che avverso tale ultima statuizione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su quattro motivi, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso incidentale; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);[OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-29, l. n. 335/1995, e 1, comma 212, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che dal montante dovuto per differenze contributive dovesse essere detratta la percentuale del 4% dei compensi lordi percepiti da sei dei collaboratori oggetto dell’accertamento ispettivo, che essi avevano addebitato all’odierna controricorrente nelle fatture emesse; che, a sostegno della censura, l’Istituto ha rilevato che i giudici territoriali non si sarebbero avveduti “del fatto che il datore di lavoro […] non ha versato alcun contributo previdenziale alla Gestione separata dell’INPS”, essendo “pacifico che nei rapporti di lavoro autonomo la contribuzione previdenziale viene versata esclusivamente dal lavoratore autonomo”, di talché non avrebbe potuto l’odierna controricorrente portare in detrazione dai contributi dovuti somme che nemmeno avrebbero “natura di contributi previdenziali” (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione); che, tuttavia, va rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dell’odierna controricorrente di portare in detrazione le somme in questione sul presupposto che “non è contestato il fatto che la società appellante ha versato le somme dovute per ogni posizione lavorativa alla gestione separata” (così espressamente pag. 4 della sentenza impugnata); che, conseguentemente, la censura dell’INPS appare estranea alla ratio decidendi , che non riposa su una qualche interpretazione, in ipotesi errata, delle “norme di riferimento in materia di contribuzione previdenziale relativa ai lavoratori autonomi” (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), ma piuttosto –e come dianzi rilevato – sul “fatto che la società appellante ha versato le somme dovute per ogni posizione lavorativa alla gestione separata”; che a non diverse conclusioni induce il rilievo secondo cui già nel ricorso introduttivo del giudizio l’odierna controricorrente avrebbe ammesso “che la contribuzione alla Gestione separata sia stata versata interamente dai sei lavoratori” (così pag. 8 del ricorso per cassazione), difettando nel ricorso qualunque censura volta a rimettere in discussione –nei limiti in cui risulta possibile in questa sede di legittimità, ossia per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. oppure per omesso esame circa un fatto decisivo – il difforme giudizio di fatto compiuto al riguardo dalla Corte di merito; che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (20.11.2018), ossia entro il 20.5.2019, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente incidentale solo in data 28.6.2019; che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 20.5.2019: cfr. relata di notifica in calce al ricorso principale), costituendo anzi tale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, più di recente, Cass. n. 17707 del 2021); che, dovendosi la soccombenza riferire alla sola parte ricorrente in via principale, non procedendo in specie questa Corte ad alcun esame del ricorso divenuto inefficace (cfr. da ult. Cass. n. 33733 del 2023), l’INPS va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della conseguente declaratoria d’inefficacia del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo a carico del ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019); P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo