CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 29732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della libertà di Milano,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, rigettando l’appellodell’imputato, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha rigettato larichiesta di sostituire con gli arresti domiciliari con utilizzo di un dispositivo elettronico dicontrollo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazioneai reati ex artt. 73 (capi 23 e 24) e 74 8capo 1), commi 1, 2, e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 descritti nelle imputazioni.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellaordinanza per mancanza di motivazione circa la rivalutazione delle esigenze cautelari,considerando gli elementi di novità a sostegno della istanza di modifica della misuracautelare: il lungo tempo trascorso dalla applicazione della misura, la leale condottaprocessuale dell’imputato (che ha ammesso la sua ressponblità in relazione a alcune delleimputazioni) e il suo reinserimento familiare e lavorativo, i contenuti dell’esamedell’imputato e del teste Muratore nel dibattimento, il parere favorevole alla sostituzionedella misura cautelare espresso dal Pubblico ministero procedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va ribadito che nel caso di appello contro la ordinanza che ha rigettato la richiestadi revoca di una misura cautelare personale, il tribunale non deve riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento ma limitarsi a controllare chel'ordinanza sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata circa eventuali nuovifatti, preesistenti o sopravvenuti, che possano modificare la valutazione degli elementi diprova o delle esigenze cautelari (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv.265569).2. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha rilevato che è intervenuto il giudicatocautelare, perché non è stata impugnata l’ordinanza adottata in sede di riesame il27/11/2024, e ha osservato che gli elementi valorizzati dalla difesa non possonogiustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare considerando: a) gli strettirapporti anche di natura familiare tra i membri dell'associazione e tra il ricorrente e Senka,Ajdari, suo cugino, e la moglie di Senka, domiciliata nell'abitazione dove il [OSCURATO:PERSONA] chiede disvolgere gli arresti domiciliari; b) la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella base operativadell'associazione (il bar Bonsai di Corsico) in occasione dell'incontro con Senka, avvenutoil 13 settembre 2021, poco prima di ritirare un considerevole quantitativo di eroina.Inoltre, ha considerato che il ricorrente ha ammesso la sua responsabilitàlimitatamente a quanto è emerso in modo palese dalle indagini e, per quel che riguarda ladisponibilità di una abitazione per gli arresti domiciliari, che l’imputato già nella stessaabitava all’epoca dei fatti.Ha condiviso le argomentazioni espresse dal Tribunale nell’ordinanza oggetto diappello (p. 15): l’esistenza di un pericolo intenso di recidiva per i forti legami, anchefamiliari, con gli associati e per i notevoli guadagni derivanti dall’attività delittuosa; laprofessionalità criminale dimostrata e la proclività a delinquere desunta dal fatto che gliindagati hanno continuato a delinquere pur dopo alcuni arresti; la discontinuità dell’attivitàlavorativa trascorsa; la circostanza che gli arresti domiciliari, anche con l’utilizzo distrumenti elettronici di controllo, non varrebbero a salvaguardare le esigenze cautelari,perché, per quanto prima osservato e per il fatto che gli stessi familiari dell’imputatorisultano coinvolti nella vicenda criminale, eventuali divieti di comunicazione sarebberofacilmente aggirabili e il ricorrente potrebbe agevolmente reiterare condotte illecite.3. Rispetto alle argomentazioni ─ esenti da manifeste illogicità ─ del Tribunale, icontenuti del ricorso in esame si presentano generici e non offrono elementi di valutazionenuovi.Né l'attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari può essere desunta dal solodecorso del tempo, peraltro nel caso in esame non esteso, trascorso dalla commissionedel reato alla esecuzione della misura (ex multis: Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119), perché tale circostanza rileva ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,per il giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, ma non ai fini della revoca osostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2, n.12807 del 19/02/2020, Rv.278999).Neanche rileva il diverso trattamento cautelare della coindagata Gordichuc, perché ilTribunale ha considerato la diversità delle contestazioni rivolte ai due coindagati: il ruolosostanzialmente esecutivo della donna e l’incarico di primaria importanza del ricorrente(la consegna di un milione di euro all’agente sotto copertura è la cifra più alta in un'unicasoluzione accertata tra tutte le cessioni di denaro monitorate nel corso delle indagini) chemanifesta la fiducia del gruppo criminale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti ex art. 94-ter cod. proc. pen.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]