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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17043/2026

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naro Contardi del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 1035/5/2018 della Commissione tributariaregionale del Piemonte, depositata in data 11.6.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza279/1/2015 della C.T.P. di Alessandria, che aveva invece accolto ilricorso, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamenton.

T7J058C03218/2014, con il quale venivano recuperate maggioriNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026imposte Irpef e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, perl’anno di imposta 2009, essendosi accertato, ex artt. 38 e 41 bis deld.p.r. n. 600/73, un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto aquello dichiarato, sulla base del P.V.C. della Guardia di Finanza diAlessandria del 22.10.2014, da cui era emerso che il contribuente, aseguito di un accordo intercorso con le società datrici di lavoro, avevacostituito con il coniuge una società ([OSCURATO:SOCIETA].), di cui eraamministratore unico, che emetteva fatture per canoni di locazionealle predette società, allo scopo di occultare il concordato aumentodella retribuzione, per come ammesso in sede di interrogatorioformale davanti al pubblico ministero della Procura di Alessandria, dacui derivava l’ omessa dichiarazione di reddito da lavoro dipendente,nel periodo 2008-2012, pari a complessivi euro 853.000,00.2.

Riteneva la C.T.R., in sintesi, che il contraddittorioendoprocedimentale non fosse obbligatorio; che, in ogni caso, ilcontribuente non aveva specificato quali elementi, che avrebbe potutofar valere nel contraddittorio, avrebbero condotto ad un diversorisultato dell’accertamento; che l’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73 nontrovava applicazione, vertendosi in ipotesi di evasione e non dielusione; che, nel merito, la pretesa dell’Ufficio era fondata e trovavariscontro nelle stesse dichiarazioni dell’appellato.3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data11.5.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va in primo luogo rilevata d’ufficio la tardività della memoriaillustrativa, depositata in data 11 maggio 2026, ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.

Il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare alNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e ilsuccessivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2,comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto aprorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nellagiornata di sabato) operano infatti anche con riguardo ai termini che sicomputano "a ritroso", con la conseguenza che il termine per ildeposito della memoria, che sarebbe scaduto domenica 10 maggio2026, va prorogato “a ritroso” al primo giorno non festivo precedentee pertanto alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].( cfr. Cass. 21335/2017, Cass. n.7068/2020).2.

Con il primo articolato motivo, il ricorrente denunciacumulativamente: «nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente e contraddittoria.

Error in procedendo in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c. – violazione degli articoli 1, 2 e 8 dellalegge n. 74/2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c..Inconferenza del concetto di “inesistenza per natura giuridica” dellaprestazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis d.P.R.600/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.».

Con laprima sub censura addebita alla C.T.R. di aver adottato unamotivazione fumosa e contraddittoria, in quanto, da un lato avevariconosciuto che i contratti di locazione erano reali, dall’altro che ipredetti negozi giuridici servivano per occultare l’aumento distipendio, in modo da diminuire gli oneri fiscali.

La contraddittorietàconsisterebbe nel fatto che un negozio giuridico non può esserecontemporaneamente reale e nello stesso tempo simulato/apparente.La C.T.R. si era poi limitata a copiare il P.V.C. nella parte in cui venivaaffermato che nel giugno 2008 esso ricorrente aveva raggiunto unaccordo con le società da cui dipendeva, a mente del quale questeultime avrebbero provveduto ad aumentare la sua retribuzionemediante canoni di locazione di immobili, per poi concludereNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026frettolosamente per l’incomprensibilità della decisione dei primigiudici.

L’affermazione dei verificatori, priva di riscontro, era statacontestata ed inoltre si poneva in insanabile contraddizione con ilpassaggio motivazionale “la falsità dei suddetti rapporti deriva nondalla locazione, in quanto reale”, il che presupponeva che gli immobilifossero a disposizione delle locatarie che ne avevano il godimento.Con la seconda sub censura, assume, in subordine, che, ove non siravvisi la contraddittorietà e perplessità della motivazione, essasarebbe affetta da violazione di legge in ordine al concetto di“inesistenza per natura giuridica” delle prestazioni, sottesa ai reati didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti”.

La nozione di inesistenza giuridicacontrasterebbe con l’indirizzo di legittimità prevalente, dato che soloun indirizzo minoritario dava rilievo all’inesistenza giuridica dellaprestazione dedotta in fattura, definizione assai confusa,sostanzialmente sovrapponibile a quella civilistica della simulazionerelativa.

In realtà, nel caso di specie, l’A.F. avrebbe dovuto dimostrareche le società non avevano mai utilizzato gli immobili oppure che ilcanone di locazione fosse di gran lunga sproporzionato.

La C.TR.aveva invece avvalorato dei moventi individuali e metagiuridici,nonostante le dichiarazioni rese dal contribuente, richiamatedall’Agenzia delle Entrate nell’atto impositivo, non avessero alcunvalore confessorio.Con la terza, deduce, infine, la violazione dell’art. 37 bis d.p.r. n.600/73, in quanto si sarebbe in astratto in presenza di una operazioneelusiva e giammai evasiva, dotata di sostanza economica eregolarmente dichiarata come reddito da locazione.3.

Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,Numero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c.», lamenta che i giudici del gravame avrebbero omesso diconsiderare il fatto decisivo della realità delle prestazioni consistentinel pagamento dei canoni di locazione.4.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta «violazione efalsa applicazione dell’art. 37 bis, c. 4 e 5, del d.P.R. 600/73 vigenteratione temporis, per omesso invio della richiesta di chiarimenti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», essendosi inpresenza di una fattispecie di elusione, a fronte della quale l’art. 37bis prevede, a pena di nullità, forme di contraddittorio preventivo,forma negoziale pienamente legittima ed effettiva, sostenendo cheavesse il solo scopo di garantire un vantaggio fiscale indebito.5.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.5.1.

Partendo, in ordine logico giuridico, dalla censura di difetto dimotivazione, va osservato che il vizio di contraddittorietà dellamotivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica diun passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicatinel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo.

In altre parole, quando le affermazioni contenutein una sentenza si elidono a vicenda, non è possibile comprenderel’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice alla decisione.5.2.

Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna contraddittorietà, dalmomento che la C.T.R. ha ritenuto che, sebbene i contratti dilocazione fossero “reali”, intendendo con tale aggettivo riferirsi allaloro materiale esistenza ed alla loro effettiva esecuzione (i canoni dilocazione venivano effettivamente versati dalle società datrici di lavorodel Taverna alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Taverna eraamministratore unico), essi erano stati stipulati al fine di occultare lareale natura dell’erogazione, che, secondo gli accordi tra le parti,risultanti da atto scritto ed ammessi dal Taverna in sede diNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026interrogatorio formale reso davanti al P.M della Procura di Alessandria(allegato 2 al PVC), costituiva invece un’integrazione della retribuzioneda lavoro dipendente formalmente risultante dalle buste paga, il chedava luogo ad evasione fiscale per dichiarazione infedele dei redditiimponibili.5.3.

L’inesistenza giuridica delle operazioni (nozione accolta dallagiurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. pen. n. 45114/2022)si verifica quando il negozio giuridico rappresentato nei documentifiscali è, nella sostanza, diverso da quello effettivamente posto inessere dalle parti (simulazione relativa).

In altre parole, il contrattovoluto dalle parti ( patto modificativo del contratto di lavorodipendente sotto il profilo della retribuzione) è diverso da quelloformalmente stipulato ( contratto di locazione di immobili di proprietàdi una società riconducibile al dipendente, fatto quest’ultimoincontroverso), con la conseguenza che la fattura emessa per i canonidi locazione ha ad oggetto una prestazione che non poteva esserefatturata dalla società immobiliare riconducibile al dipendente, madichiarata dal Taverna persona fisica quale provento di reddito dalavoro dipendente a fini Irpef, quale era.5.4.

E’ pertanto evidente che il ragionamento dei giudici di appello èlogico e coerente, che alcun “movente meta giuridico” è ravvisabile eche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nel corsodelle indagini penali sono pienamente utilizzabili nel processotributario quale elemento indiziario, anche unico. (cfr. Cass.9593/2019, secondo cui, nel giudizio tributario il materiale probatorioacquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri delprocedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesafiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, poitrasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi cheNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026il giudice deve valutare ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 633 del1972).5.5.

Infine, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, sonoriservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicchérisulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcuneprove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto siapervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. trale molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n.10956, Cass. 17107/2025).5.6.

Da ultimo, è conforme a diritto l’inquadramento della vicendanella fattispecie dell’evasione e non dell’elusione, atteso che ilmeccanismo della simulazione relativa sopra descritto consentiva allesocietà datrici di lavoro di non versare i contributi previdenziali e, alcontempo, di dedurre i costi e detrarre l’Iva sulle fatture passive e, alTaverna, di risparmiare sull’Irpef, dichiarando un reddito da lavorodipendente inferiore a quello reale, rimanendo del tutto irrilevante chei redditi fondiari siano stati eventualmente dichiarati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]..

Pertanto, non sussiste il lamentato vizio di violazione dilegge.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Spese secondo soccombenza.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
naro Contardi del foro di Roma,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 1035/5/2018 della Commissione tributariaregionale del Piemonte, depositata in data 11.6.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza279/1/2015 della C.T.P. di Alessandria, che aveva invece accolto ilricorso, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamenton. T7J058C03218/2014, con il quale venivano recuperate maggioriNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026imposte Irpef e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, perl’anno di imposta 2009, essendosi accertato, ex artt. 38 e 41 bis deld.p.r. n. 600/73, un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto aquello dichiarato, sulla base del P.V.C. della Guardia di Finanza diAlessandria del 22.10.2014, da cui era emerso che il contribuente, aseguito di un accordo intercorso con le società datrici di lavoro, avevacostituito con il coniuge una società ([OSCURATO:SOCIETA].), di cui eraamministratore unico, che emetteva fatture per canoni di locazionealle predette società, allo scopo di occultare il concordato aumentodella retribuzione, per come ammesso in sede di interrogatorioformale davanti al pubblico ministero della Procura di Alessandria, dacui derivava l’ omessa dichiarazione di reddito da lavoro dipendente,nel periodo 2008-2012, pari a complessivi euro 853.000,00.2. Riteneva la C.T.R., in sintesi, che il contraddittorioendoprocedimentale non fosse obbligatorio; che, in ogni caso, ilcontribuente non aveva specificato quali elementi, che avrebbe potutofar valere nel contraddittorio, avrebbero condotto ad un diversorisultato dell’accertamento; che l’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73 nontrovava applicazione, vertendosi in ipotesi di evasione e non dielusione; che, nel merito, la pretesa dell’Ufficio era fondata e trovavariscontro nelle stesse dichiarazioni dell’appellato.3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data11.5.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va in primo luogo rilevata d’ufficio la tardività della memoriaillustrativa, depositata in data 11 maggio 2026, ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. Il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare alNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e ilsuccessivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2,comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto aprorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nellagiornata di sabato) operano infatti anche con riguardo ai termini che sicomputano "a ritroso", con la conseguenza che il termine per ildeposito della memoria, che sarebbe scaduto domenica 10 maggio2026, va prorogato “a ritroso” al primo giorno non festivo precedentee pertanto alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].( cfr. Cass. 21335/2017, Cass. n.7068/2020).2. Con il primo articolato motivo, il ricorrente denunciacumulativamente: «nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente e contraddittoria. Error in procedendo in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c. – violazione degli articoli 1, 2 e 8 dellalegge n. 74/2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c..Inconferenza del concetto di “inesistenza per natura giuridica” dellaprestazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis d.P.R.600/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.». Con laprima sub censura addebita alla C.T.R. di aver adottato unamotivazione fumosa e contraddittoria, in quanto, da un lato avevariconosciuto che i contratti di locazione erano reali, dall’altro che ipredetti negozi giuridici servivano per occultare l’aumento distipendio, in modo da diminuire gli oneri fiscali. La contraddittorietàconsisterebbe nel fatto che un negozio giuridico non può esserecontemporaneamente reale e nello stesso tempo simulato/apparente.La C.T.R. si era poi limitata a copiare il P.V.C. nella parte in cui venivaaffermato che nel giugno 2008 esso ricorrente aveva raggiunto unaccordo con le società da cui dipendeva, a mente del quale questeultime avrebbero provveduto ad aumentare la sua retribuzionemediante canoni di locazione di immobili, per poi concludereNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026frettolosamente per l’incomprensibilità della decisione dei primigiudici. L’affermazione dei verificatori, priva di riscontro, era statacontestata ed inoltre si poneva in insanabile contraddizione con ilpassaggio motivazionale “la falsità dei suddetti rapporti deriva nondalla locazione, in quanto reale”, il che presupponeva che gli immobilifossero a disposizione delle locatarie che ne avevano il godimento.Con la seconda sub censura, assume, in subordine, che, ove non siravvisi la contraddittorietà e perplessità della motivazione, essasarebbe affetta da violazione di legge in ordine al concetto di“inesistenza per natura giuridica” delle prestazioni, sottesa ai reati didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti”. La nozione di inesistenza giuridicacontrasterebbe con l’indirizzo di legittimità prevalente, dato che soloun indirizzo minoritario dava rilievo all’inesistenza giuridica dellaprestazione dedotta in fattura, definizione assai confusa,sostanzialmente sovrapponibile a quella civilistica della simulazionerelativa. In realtà, nel caso di specie, l’A.F. avrebbe dovuto dimostrareche le società non avevano mai utilizzato gli immobili oppure che ilcanone di locazione fosse di gran lunga sproporzionato. La C.TR.aveva invece avvalorato dei moventi individuali e metagiuridici,nonostante le dichiarazioni rese dal contribuente, richiamatedall’Agenzia delle Entrate nell’atto impositivo, non avessero alcunvalore confessorio.Con la terza, deduce, infine, la violazione dell’art. 37 bis d.p.r. n.600/73, in quanto si sarebbe in astratto in presenza di una operazioneelusiva e giammai evasiva, dotata di sostanza economica eregolarmente dichiarata come reddito da locazione.3. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,Numero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c.», lamenta che i giudici del gravame avrebbero omesso diconsiderare il fatto decisivo della realità delle prestazioni consistentinel pagamento dei canoni di locazione.4. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta «violazione efalsa applicazione dell’art. 37 bis, c. 4 e 5, del d.P.R. 600/73 vigenteratione temporis, per omesso invio della richiesta di chiarimenti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», essendosi inpresenza di una fattispecie di elusione, a fronte della quale l’art. 37bis prevede, a pena di nullità, forme di contraddittorio preventivo,forma negoziale pienamente legittima ed effettiva, sostenendo cheavesse il solo scopo di garantire un vantaggio fiscale indebito.5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.5.1. Partendo, in ordine logico giuridico, dalla censura di difetto dimotivazione, va osservato che il vizio di contraddittorietà dellamotivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica diun passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicatinel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo. In altre parole, quando le affermazioni contenutein una sentenza si elidono a vicenda, non è possibile comprenderel’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice alla decisione.5.2. Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna contraddittorietà, dalmomento che la C.T.R. ha ritenuto che, sebbene i contratti dilocazione fossero “reali”, intendendo con tale aggettivo riferirsi allaloro materiale esistenza ed alla loro effettiva esecuzione (i canoni dilocazione venivano effettivamente versati dalle società datrici di lavorodel Taverna alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Taverna eraamministratore unico), essi erano stati stipulati al fine di occultare lareale natura dell’erogazione, che, secondo gli accordi tra le parti,risultanti da atto scritto ed ammessi dal Taverna in sede diNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026interrogatorio formale reso davanti al P.M della Procura di Alessandria(allegato 2 al PVC), costituiva invece un’integrazione della retribuzioneda lavoro dipendente formalmente risultante dalle buste paga, il chedava luogo ad evasione fiscale per dichiarazione infedele dei redditiimponibili.5.3. L’inesistenza giuridica delle operazioni (nozione accolta dallagiurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. pen. n. 45114/2022)si verifica quando il negozio giuridico rappresentato nei documentifiscali è, nella sostanza, diverso da quello effettivamente posto inessere dalle parti (simulazione relativa). In altre parole, il contrattovoluto dalle parti ( patto modificativo del contratto di lavorodipendente sotto il profilo della retribuzione) è diverso da quelloformalmente stipulato ( contratto di locazione di immobili di proprietàdi una società riconducibile al dipendente, fatto quest’ultimoincontroverso), con la conseguenza che la fattura emessa per i canonidi locazione ha ad oggetto una prestazione che non poteva esserefatturata dalla società immobiliare riconducibile al dipendente, madichiarata dal Taverna persona fisica quale provento di reddito dalavoro dipendente a fini Irpef, quale era.5.4. E’ pertanto evidente che il ragionamento dei giudici di appello èlogico e coerente, che alcun “movente meta giuridico” è ravvisabile eche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nel corsodelle indagini penali sono pienamente utilizzabili nel processotributario quale elemento indiziario, anche unico. (cfr. Cass.9593/2019, secondo cui, nel giudizio tributario il materiale probatorioacquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri delprocedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesafiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, poitrasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi cheNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026il giudice deve valutare ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 633 del1972).5.5. Infine, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, sonoriservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicchérisulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcuneprove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto siapervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. trale molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n.10956, Cass. 17107/2025).5.6. Da ultimo, è conforme a diritto l’inquadramento della vicendanella fattispecie dell’evasione e non dell’elusione, atteso che ilmeccanismo della simulazione relativa sopra descritto consentiva allesocietà datrici di lavoro di non versare i contributi previdenziali e, alcontempo, di dedurre i costi e detrarre l’Iva sulle fatture passive e, alTaverna, di risparmiare sull’Irpef, dichiarando un reddito da lavorodipendente inferiore a quello reale, rimanendo del tutto irrilevante chei redditi fondiari siano stati eventualmente dichiarati dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. Pertanto, non sussiste il lamentato vizio di violazione dilegge.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Spese secondo soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 2811/2019Numero sezionale 4303/2026Numero di raccolta generale 17043/2026Data pubblicazione 30/05/2026per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])