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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 15691/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2296/2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2c , 10 t-A cLA ,bk controricorrente - avverso la sentenza n. 1266 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate di Bari notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imponibile del contribuente in C 62.926,00, a fronte del dichiarato per C 20.879,00, in relazione all'anno di imposta 2006; in particolare, l'ufficio ritenne che il reddito dichiarato fosse incongruo ed ingiustificato in relazione alla capacità di spesa e gestionale del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava avere la disponibilità di due autovetture (una di esse, utilizzata per la propria attività di agente di commercio, in quota spese al 20%), di un'imbarcazione da diporto a vela e di una residenza con superficie di 300 metri quadrati; l'amministrazione aveva pertanto operato la ricostruzione del reddito presuntivo con il metodo del cd.

"redditometro", di cui al d.m. 10/9/1992, attuativo dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. 29/9/1973, n. 600; il [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso innanzi alla C.T.P., che accolse il ricorso ritenendo che l'amministrazione non avesse dimostrato l'esistenza di un'attività occulta idonea a consentirgli una capacità di spesa compatibile con gli indici rilevatori evidenziati; proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso fu respinto dalla C.T.R.; i giudici d'appello osservarono che gli indicatori utilizzati dall'amministrazione rappresentavano presunzioni semplici dell'esistenza di un maggior reddito, superabili dal contribuente; ritennero, quindi, che i rilievi difensivi di quest'ultimo, uniti alla scarsa significanza degli elementi utilizzati in sede di accertamento, fossero sufficienti a smentire il fatto che egli avesse una maggiore disponibilità di reddito, posto a monte della pretesa erariale; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; l'intimato ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico mezzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973, dell'art.2697 cod. civ. e del d.m. 10/9/1992.

Al riguardo, assume che la C.T.R. avrebbe errato nell'escludere che gli elementi presuntivi a carico del contribuente non siano sufficienti a fondare l'accertamento di maggiori redditi non dichiarati, ciò che richiederebbe la dimostrazione di circostanze ulteriori.

Sostiene che, al contrario, il fatto che il contribuente abbia nella sua disponibilità taluni dei beni presi in considerazione dal "redditometro" costituisce presunzione legale di capacità contributiva, di per sé idonea a consentire la rettifica dei redditi, salva prova contraria.

L'onere di quest'ultima, evidenzia ancora l'agenzia, grava tuttavia sul contribuente, e l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ne individua il contenuto nella dimostrazione dell'identità della spesa per incrementi patrimoniali con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; dimostrazione che, nella specie, non risulta affatto fornita.

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.

Questi ha anzitutto eccepito il difetto di interesse da parte dell'amministrazione, per non aver essa impugnato la sentenza d'appello nella parte in cui afferma che «per la determinazione sintetica del reddito non possono essere presi in considerazione, come nel caso in esame, beni usati per l'esercizio di impresa o beni di proprietà di entrambi i coniugi» e «non risultano essere state provate dall'ufficio altre occulte attività, e le stesse motivazioni dell'ufficio risultano essere state generiche»; su tali considerazioni, costituenti autonome rationes decidend" della sentenza impugnata, si sarebbe formato il giudicato, con conseguente inammissibilità della presente impugnazione.

In realtà, come si è osservato, il motivo di ricorso muove dal rilievo dell'erroneità della decisione nella parte in cui nega agli indicatori utilizzati dall'amministrazione finanziaria il valore probatorio necessario a fondare l'accertamento presuntivo; e contesta, conseguentemente, l'assunto in base al quale graverebbe sull'erario la prova specifica di «altre occulte attività».

Si tratta, pertanto, di elementi che attengono alla medesima ratio decidendi cui è ispirata la sentenza d'appello.

Le ulteriori eccezioni di inammissibilità, fondate sull'asserita genericità del ricorso, sulla mancata indicazione delle parti di sentenza in contrasto con la normativa evocata, sulla novità della censura e sul fatto che la stessa agiterebbe- in realtà- questioni di merito, sono anch'esse tutte prive di pregio.

Il ricorso contiene, infatti, la specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e delle parti della sentenza che si pongono in contrasto con le stesse, evidenziando con chiarezza le criticità che emergono dalla lettura della motivazione; tali profili, poi, attengono all'applicazione delle norme dedotte (e non ad elementi fattuali) e ricalcano interamente un tema già evocato dall'odierna ricorrente come motivo di appello.

3. Passando allo scrutinio del motivo, lo stesso è fondato e meritevole di accoglimento.

3.1. Costituisce un principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal d.m. 10/09/1992 e ss.mm., riguardanti il cd. redditometro e provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi; resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 27811/2018, Cass. n. 16912/2016).

In relazione al contenuto di tale prova contraria, è poi utile sottolineare che la stessa giurisprudenza ha registrato un processo di progressiva mitigazione, giungendo, nel tempo, a ritenere che, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi impone la dimostrazione della loro disponibilità, della loro entità e della durata del relativo possesso, ma non anche del loro utilizzo per sostenere le spese contestate (cfr. Cass. n. 16637/2020; Cass. n. 20479/2019).

3.2. Nel caso di specie, pertanto, non si rileva alcuna carenza negli adempimenti probatori a carico dell'amministrazione; e la sentenza impugnata, nell'affermare il contrario, si pone in contrasto con gli indicati principi.

Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza va cassata, con rinvio per una nuova valutazione alla C.T.R.

Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2296/2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2c , 10 t-A cLA ,bk controricorrente - avverso la sentenza n. 1266 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate di Bari notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imponibile del contribuente in C 62.926,00, a fronte del dichiarato per C 20.879,00, in relazione all'anno di imposta 2006; in particolare, l'ufficio ritenne che il reddito dichiarato fosse incongruo ed ingiustificato in relazione alla capacità di spesa e gestionale del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava avere la disponibilità di due autovetture (una di esse, utilizzata per la propria attività di agente di commercio, in quota spese al 20%), di un'imbarcazione da diporto a vela e di una residenza con superficie di 300 metri quadrati; l'amministrazione aveva pertanto operato la ricostruzione del reddito presuntivo con il metodo del cd. "redditometro", di cui al d.m. 10/9/1992, attuativo dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. 29/9/1973, n. 600; il [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso innanzi alla C.T.P., che accolse il ricorso ritenendo che l'amministrazione non avesse dimostrato l'esistenza di un'attività occulta idonea a consentirgli una capacità di spesa compatibile con gli indici rilevatori evidenziati; proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso fu respinto dalla C.T.R.; i giudici d'appello osservarono che gli indicatori utilizzati dall'amministrazione rappresentavano presunzioni semplici dell'esistenza di un maggior reddito, superabili dal contribuente; ritennero, quindi, che i rilievi difensivi di quest'ultimo, uniti alla scarsa significanza degli elementi utilizzati in sede di accertamento, fossero sufficienti a smentire il fatto che egli avesse una maggiore disponibilità di reddito, posto a monte della pretesa erariale; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; l'intimato ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che: 1. Con l'unico mezzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973, dell'art.2697 cod. civ. e del d.m. 10/9/1992. Al riguardo, assume che la C.T.R. avrebbe errato nell'escludere che gli elementi presuntivi a carico del contribuente non siano sufficienti a fondare l'accertamento di maggiori redditi non dichiarati, ciò che richiederebbe la dimostrazione di circostanze ulteriori. Sostiene che, al contrario, il fatto che il contribuente abbia nella sua disponibilità taluni dei beni presi in considerazione dal "redditometro" costituisce presunzione legale di capacità contributiva, di per sé idonea a consentire la rettifica dei redditi, salva prova contraria. L'onere di quest'ultima, evidenzia ancora l'agenzia, grava tuttavia sul contribuente, e l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ne individua il contenuto nella dimostrazione dell'identità della spesa per incrementi patrimoniali con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; dimostrazione che, nella specie, non risulta affatto fornita. 2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente. Questi ha anzitutto eccepito il difetto di interesse da parte dell'amministrazione, per non aver essa impugnato la sentenza d'appello nella parte in cui afferma che «per la determinazione sintetica del reddito non possono essere presi in considerazione, come nel caso in esame, beni usati per l'esercizio di impresa o beni di proprietà di entrambi i coniugi» e «non risultano essere state provate dall'ufficio altre occulte attività, e le stesse motivazioni dell'ufficio risultano essere state generiche»; su tali considerazioni, costituenti autonome rationes decidend" della sentenza impugnata, si sarebbe formato il giudicato, con conseguente inammissibilità della presente impugnazione. In realtà, come si è osservato, il motivo di ricorso muove dal rilievo dell'erroneità della decisione nella parte in cui nega agli indicatori utilizzati dall'amministrazione finanziaria il valore probatorio necessario a fondare l'accertamento presuntivo; e contesta, conseguentemente, l'assunto in base al quale graverebbe sull'erario la prova specifica di «altre occulte attività». Si tratta, pertanto, di elementi che attengono alla medesima ratio decidendi cui è ispirata la sentenza d'appello. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità, fondate sull'asserita genericità del ricorso, sulla mancata indicazione delle parti di sentenza in contrasto con la normativa evocata, sulla novità della censura e sul fatto che la stessa agiterebbe- in realtà- questioni di merito, sono anch'esse tutte prive di pregio. Il ricorso contiene, infatti, la specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e delle parti della sentenza che si pongono in contrasto con le stesse, evidenziando con chiarezza le criticità che emergono dalla lettura della motivazione; tali profili, poi, attengono all'applicazione delle norme dedotte (e non ad elementi fattuali) e ricalcano interamente un tema già evocato dall'odierna ricorrente come motivo di appello. 3. Passando allo scrutinio del motivo, lo stesso è fondato e meritevole di accoglimento. 3.1. Costituisce un principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal d.m. 10/09/1992 e ss.mm., riguardanti il cd. redditometro e provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi; resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 27811/2018, Cass. n. 16912/2016). In relazione al contenuto di tale prova contraria, è poi utile sottolineare che la stessa giurisprudenza ha registrato un processo di progressiva mitigazione, giungendo, nel tempo, a ritenere che, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi impone la dimostrazione della loro disponibilità, della loro entità e della durata del relativo possesso, ma non anche del loro utilizzo per sostenere le spese contestate (cfr. Cass. n. 16637/2020; Cass. n. 20479/2019). 3.2. Nel caso di specie, pertanto, non si rileva alcuna carenza negli adempimenti probatori a carico dell'amministrazione; e la sentenza impugnata, nell'affermare il contrario, si pone in contrasto con gli indicati principi. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza va cassata, con rinvio per una nuova valutazione alla C.T.R. Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera
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