CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 31503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24258/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoGianni Dionigi - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA d epositato il 18/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino albanese , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Perugia, richiesto dal locale Questore ai sensi degli artt. 13, comma 5-bis, RG 24258/22 Leka-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievodella violazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 5-bis d.lgs. 286/1998 , dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, oltre che per la mancata concessione della partenza volontaria, avendo il decidente pronunciato l'impugnata convalida quantunque l'unico caso in cui è consentito disporre « l'allontanamento » immediato riguarda lo straniero sottoposto a procedimento penale, condizione non riconoscibile in capo al ricorrente, peraltro titolare nel nostro paese di una posizione lavorativa. Non ha svolto attività difensival'amministrazione convenut a . [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico mo tivo del proposto ricorso è inammissibile, sostanziandosi nell'indiretta sollecitazione ad una rinnovazione del giudizio di merito. La prospettazione ricorrente si mostra, infatti, del tutto irrituale; essa opera, contro ogni obbligo di specificità, un 'inammissibile mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei e non autonomamente identificabili, deducendo nel contempo che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da un errore di diritto (violazione dell'art. 13, d.lgs. 286/1998), da un vizio di nullità (carenza di motivazione) e da un errore di giudizio (difetto di istruttoria), in tal modo chiamando la Corte ad esercitare un uffic io che non le pertiene, posto che, come già si è altrove affermato, una prospettazione siffatta «mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero RG 24258/22 Leka-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse»(Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874). 3. Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater . P.Q.M. Dichiarail ricorso inammissibile . Cosi deciso in Roma nella camera di consigl