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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 47197/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 21/05/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 20 della rubrica, che veniva ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetística Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava.

Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine.

Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce di Rosarno, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare.

In questa ampia cornice investigativa, al capo 20 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., commesso a Rosarno il 13/01/2018, in relazione a un più vasto traffico di sostanze stupefacenti controllato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i cui canali il ricorrente aveva acquistato una partita di droga, costituita da un chilogrammo di marijuana.

Il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto della partita di marijuana di cui si controverte, collegato alla rete soggettiva oggetto di vaglio cautelare, si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, dalle quali emergevano i rapporti esistenti, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA], anche con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato al mercato degli stupefacenti.

Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore della condotta illecita commessa dal ricorrente e della sua riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] l'elevato disvalore della condotta illecita oggetto di vaglio cautelare era attestato dal quantitativo consistente di marijuana del quale si discute, ammontante a un chilogrammo; dalle trattative avviate dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di una partita di marijuana di dieci chilogrammi; dal suo collegamento con alcuni esponenti storici della cosca Mancuso di Límbadí, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso ìn termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, richiamando erroneamente il collegamento del ricorrente alla cosca Mancuso di Limbadi, che doveva essere escluso, non avendo il ricorrente riportato condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico.

Tali incongruità argomentative, al contempo, rendevano evidente l'eccessiva severità della misura cautelare alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, atteso che, tenuto conto della sua modesta caratura criminale, sarebbe stato possibile disporre la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati al ricorrente al capo 30 della rubrica rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto dei parametri enucleati dall'art. 275 cod. proc. pen., ai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si conformava nel rispetto delle emergenze indiziarie.

Non può, in proposito, non ribadirsi che l'inserimento dì [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti rosarnese non può ritenersi occasionale e circoscritto all'episodio delittuoso oggetto di vaglio, in ragione dei rapporti consolidati esistenti tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali risultava collegato.

Tale inserimento risultava ulteriormente attestato dal fatto che il ricorrente non soltanto aveva acquistato la partita dì marijuana, ammontante a un chilogrammo, di cui si controverte, ma aveva avviato una trattativa con [OSCURATO:PERSONA]° finalizzata ad acquistare dieci chilogrammi della stessa tipologia di droga.

Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] desumeva la pericolosità sociale di Burzì, sulla quale il provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie, richiamando correttamente i suoi collegamenti con alcuni esponenti di spicco della cosca Mancuso di Limbadi, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali priva di rilievo appare la censura difensiva relativa all'assenza di condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico.

La fattispecie contestata all'imputato, dunque, imponeva di ritenere altamente pericolosi e connotati da serialità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] sull'adeguatezza del regime cautelare carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari, con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico.

Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale kilo C'N4 (.4,44 u•A‘i esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, evidenziava gYthe gli elementi indiziari acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inducevano a «escludere [...] che la condotta posta in essere nell'ambito dell'odierno procedimento rappresenti un episodio isolato, dovendosi la stessa inserire in rapporti di maggiore consistenza criminale, certamente sintomatici della propensione del ricorrente alla perpetrazione di condotte di tenore analogo a quelle contestategli [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmìssione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21/05/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui al capo 20 della rubrica, che veniva ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetística Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce di Rosarno, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa ampia cornice investigativa, al capo 20 della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., commesso a Rosarno il 13/01/2018, in relazione a un più vasto traffico di sostanze stupefacenti controllato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i cui canali il ricorrente aveva acquistato una partita di droga, costituita da un chilogrammo di marijuana. Il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto della partita di marijuana di cui si controverte, collegato alla rete soggettiva oggetto di vaglio cautelare, si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, dalle quali emergevano i rapporti esistenti, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA], anche con altri soggetti operanti nello stesso contesto criminale, legato al mercato degli stupefacenti. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore della condotta illecita commessa dal ricorrente e della sua riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al mercato degli stupefacenti, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992) e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] l'elevato disvalore della condotta illecita oggetto di vaglio cautelare era attestato dal quantitativo consistente di marijuana del quale si discute, ammontante a un chilogrammo; dalle trattative avviate dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di una partita di marijuana di dieci chilogrammi; dal suo collegamento con alcuni esponenti storici della cosca Mancuso di Límbadí, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico, senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso ìn termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, richiamando erroneamente il collegamento del ricorrente alla cosca Mancuso di Limbadi, che doveva essere escluso, non avendo il ricorrente riportato condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico. Tali incongruità argomentative, al contempo, rendevano evidente l'eccessiva severità della misura cautelare alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, atteso che, tenuto conto della sua modesta caratura criminale, sarebbe stato possibile disporre la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati al ricorrente al capo 30 della rubrica rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto dei parametri enucleati dall'art. 275 cod. proc. pen., ai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si conformava nel rispetto delle emergenze indiziarie. Non può, in proposito, non ribadirsi che l'inserimento dì [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti rosarnese non può ritenersi occasionale e circoscritto all'episodio delittuoso oggetto di vaglio, in ragione dei rapporti consolidati esistenti tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali risultava collegato. Tale inserimento risultava ulteriormente attestato dal fatto che il ricorrente non soltanto aveva acquistato la partita dì marijuana, ammontante a un chilogrammo, di cui si controverte, ma aveva avviato una trattativa con [OSCURATO:PERSONA]° finalizzata ad acquistare dieci chilogrammi della stessa tipologia di droga. Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] desumeva la pericolosità sociale di Burzì, sulla quale il provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie, richiamando correttamente i suoi collegamenti con alcuni esponenti di spicco della cosca Mancuso di Limbadi, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali priva di rilievo appare la censura difensiva relativa all'assenza di condanne riguardanti tale contesto 'ndranghetistico. La fattispecie contestata all'imputato, dunque, imponeva di ritenere altamente pericolosi e connotati da serialità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] sull'adeguatezza del regime cautelare carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari, con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale kilo C'N4 (.4,44 u•A‘i esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, evidenziava gYthe gli elementi indiziari acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inducevano a «escludere [...] che la condotta posta in essere nell'ambito dell'odierno procedimento rappresenti un episodio isolato, dovendosi la stessa inserire in rapporti di maggiore consistenza criminale, certamente sintomatici della propensione del ricorrente alla perpetrazione di condotte di tenore analogo a quelle contestategli [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmìssione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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