CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 14-18.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14-18.10.2021 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i delitti di cui agli artt. 416bis cod. pen. e 74 DPR 309 del 1990 commessi, per quanto lo riguarda, dal 23.3.2015 sino alla attualità, quale partecipe della articolazione del clan Strisciuglio operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Bari - contro l'ordinanza del GIP resa in data 22.7.2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Gismondo lamentando: 2.1 mancanza o apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con rigetto della richiesta di retrodatazione della custodia cautelare: segnala che il Tribunale ha omesso di motivare sulla richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia se non recependo, di fatto, il parere del PM ed aderendo alla tesi di una contestazione "aperta" fondata sulle dichiarazioni di uno solo dei collaboratori di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia erano state depositate dalla difesa con il precipuo fine di dimostrare la inattendibilità del dichiarante il quale aveva riferito che il Gismondo non si occupa di estorsioni laddove lo stesso indagato era confesso su quelle che gli erano state contestate; segnala che tutti gli altri elementi erano presenti e già acquisiti al momento dell'arresto del ricorrente avvenuto nel 2018 e della ordinanza del gennaio del 2019 e come quelli valorizzati per ritenere la esistenza del vincolo associativo siano stati nel contempo svalutati ai fini della dimostrazione della unicità del disegno criminoso; sottolinea che nel caso di specie vi è identità dei reati, dei soggetti, del quartiere che indicano come quelle estorsioni fossero state già programmate e commissionate al Gismondo sin dal momento del suo approdo nel clan; denunzia quindi il carattere meramente apparente della motivazione spesa dal Tribunale per negare la retrodatazione sul vincolo della continuazione tra i diversi reati; riporta inoltre la parte del provvedimento con cui la Corte aveva escluso di poter fondare la retrodatazione sulla ipotesi introdotta dalla Corte Costituzionale e dalle SS.UU. "Librato" segnalando come la anteriorità del fatto sia giustificata dalla contestazione "aperta" nonostante il Gismondo sia indagato per fatti tutti anteriori alla prima ordinanza, del 2018, essendo rimasto in carcere per tutto il periodo successivo senza alcun elemento nuovo salvo le dichiarazioni del Carbonara; richiamata l'ordinanza impugnata quanto all'onere spettante al PM di fornire la prova del "tempus commissi delicti" rileva tuttavia come tale prova non sia stata nel caso di specie esplicata, se non assertivamente icon la incontestata esistenza del clan che non dimostra tuttavia la partecipazione del Gismondo sino alla attualità; sottolinea che altrettanto apodittica è la affermazione secondo cui il Gismondo non avrebbe dimostrato il suo recesso dal soda zio che invece è dimostrato da una serie di circostanze fattuali di cui il Tribunale ha cercato, senza riuscirvi, di sminuire la portata quasi che l'unico fattore idoneo a dimostrare l'allontanamento dal clan sia il "pentimento", secondo una norma in realtà inesistente 2.2 mancanza o apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al rigetto della richiesta pre-autorizzazione alla sostituzione della misura cautelare massima: richiama la richiesta formulata al GIP e la risposta fornita dal Tribunale che ha invocato un certo orientamento della giurisprudenza negandone nel contempo la praticabilità consentendo al ricorrente di fruire degli arresti domiciliari in luogo lontano da quello di insediamento del sodalizio, elemento questo valorizzato nella medesima decisione della S.C. richiamata dal Tribunale ma che inel caso di specie landava a coordinarsi con altri fattori di cui il giudice dell'appello cautelare non ha dato alcun conto;3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama i principi affermati dalla giurisprudenza quanto ai presupposti per la deducibilità della "retrodatazione" del termine di custodia cautelare con il ncorso per riesame e segnala come la sussistenza di una situazione indiziaria già idonea al momento della adozione del primo provvedimento non vada confusa con la semplice conoscenza o conoscibilità di fatti ma riferita a specifiche ipotesi di reato; rileva, perciò, che il Tribunale ha correttamente applicato le linee direttrici dettate dalla S.C. segnalando i plurimi elementi che impedivano nel caso di specie di ritenere i presupposti applicativi dell'istituto invocato; sottolinea come il provvedimento sia adeguatamente motivato anche con riguardo al profilo della rivalutazione della adeguatezza della misura più grave. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Con ordinanza del 7.4.2021 il GIP di Bari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza quanto ai delitti di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso e di partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 del DPR 309 del 1990 contestato dal 23.3.2015 alla attualità nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] del capoluogo pugliese; come si ricava dalla stessa lettura del provvedimento impugnato in questa sede, nei confronti del provvedimento genetico era stato proposto riesame solo per la adeguatezza della misura e non già per la gravità indiziaria. Il ricorrente, peraltro, era stato attinto da altro provvedimento di custodia cautelare in carcere dove era stato ristretto dal 6.12.2018 al luglio del 2020 e poi collocato agli arresti domiciliari in Lombardia; il Gismondo era infine tornato a Bari 20 giorni prima della adozione nuova ordinanza (resa nel procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]"); in sede di riesame la difesa aveva rappresentato tutte le circostanze idonee a giustificare (giovane età, confessione, risarcimento del danno, ruolo, brevità del periodo di associazione) la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari e che sono state riproposte in questa sede. In particolare, con istanza del 14.7.2021 la difesa aveva chiesto di retrodatare la decorrenza dei termini di fase al 5.12.2018 (ovvero alla esecuzione della OCC del 4.12.2018 adottata nell'ambito del procedimento "Madonnella") in cui gli erano contestati i delitti di ricettazione, detenzione e porto illegali di armi per fatti commessi in Bari il 15.11.2018 ed aggravati ai sensi art. 416bis.1 cod. pen. sotto il profilo della finalità di agevolazione del clan "Strisciuglio"; il giorno 11.1.2019 era stata adottata altra OCC per una estorsione - aggravata ancora ai sensi dell'art. 416b1s.1 cod. pen. - commessa tra agosto e settembre del 2018; la difesa aveva infatti segnalato che si trattava di fatti noti che erano stati anzi valorizzati per dimostrare la partecipazione al sodalizio. La difesa aveva anche sollecitato il GIP a "preautorizzare" la sostituzione della misura inframuraria con quella degli AA.DD. con indicazione a cura dello stesso ufficio del luogo ove darvi esecuzione. 2. Il GIP aveva respinto entrambe le richieste segnalando che, su quella relativa alla sostituzione di quella carceraria con la misura domiciliare, si sarebbe formato un giudicato cautelare invocando, in ogni caso, la "presunzione" di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.; quanto alla richiesta di "retrodatazione", aveva escluso ogni ipotesi di "continuazione" tra i fatti oggetto delle due diverse misure. 3. Con l'atto di appello la difesa aveva insistito sulla configurabilità del vincolo della continuazione; a suo avviso dimostrata dalla contestazione della aggravante agevolativa; aveva inoltre sostenuto che la stessa presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non è assoluta ed è perciò suscettibile di essere superata. 4. Il Tribunale, passate in rassegna le diverse ipotesi contemplate dall'art.297 cod. proc. pen., ha segnalato che nel caso in esame non è configurabile il vincolo della continuazione tra le ipotesi delittuose di natura associativa che erano state oggetto dell'ultima ordinanza rispetto ai singoli reati che erano stati invece contestati nei precedenti provvedimenti restrittivi difettando la prova dell'unitaria determinazione criminosa tra la adesione al sodalizio e la realizzazione dei reati fine o viceversa. Quanto alla ipotesi introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 408 del 2005 e delle SS.UU. Librato, relativa alla adozione della misura per fatti diversi ma accertati attraverso fonti di prova acquisite già al momento della prima ordinanza e con separazione dei procedimenti, pendenti di fronte alla medesima autorità giudiziaria, frutto di scelta del pubblico ministero, il Tribunale ha fatto presente che i reati associativi sono permanenti e che la relativa condotta era proseguita "131-wanche dopo la adozione e la esecuzione delle prime ordinanze (cfr., le SS.UU. Librato sui reati permanenti ed anche le SS.UU. Giorgi del 19.7.2018).A tal proposito ha sottolineato che non soltanto vi era la prova positiva della persistente operatività del clan Strisciuglio ma che, per altro verso, non vi era alcun elemento che testimoniasse il recesso del ricorrente atteso che la confessione ed il risarcimento del danno per i singoli reati-fine può assumere rilievo per la quantificazione della pena ma non per dimostrare l'allontanamento definitivo del ricorrente dal sodalizio poiché le intercettazioni telefoniche (oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) eseguite in carcere avevano dato conto della prosecuzione della attività di traffico di stupefacenti anche all'interno degli istituti di detenzione. 5. Con l'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., concernente le contestazioni c.d. "a catena", il legislatore ha codificato la regula iurís, frutto della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del codice previgente, con la quale era stata individuata una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all'evidente fine di evitare il fenomeno della dilatazione dei tempi della "carcerazione provvisoria" mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona, di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel testo originario l'art. 297, comma :3, cod. proc. peri., stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratío delicti o di aberratío ictus pluríoffensíva. Nella versione successiva, introdotta nel 1995 con la legge 332, l'operatività del meccanismo di retrodatazione è stata riservata esclusivamente ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); si è, poi, introdotta una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura.., i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave") non operante in questi termini laddove la seconda ordinanza cautelare sia stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). L'ambito operativo della disposizione si è ampliato in conseguenza e effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza" ed inoltre ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, che ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. In definitiva, la disposizione in esame, secondo uno schema ricostruttivo che risulta puntualmente e chiaramente delineato da Cass. Pen., 3, 29.1.2016 n. 10.788, Rao, tratteggia tre diverse ipotesi di "retrodatazione" caratterizzate, peraltro, dal presupposto comune consistente nel fatto che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi antecedentennente alla data emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore. La prima ipotesi è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti - reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata) e, per le imputazioni oggetto del primo provvechmento coercitivo, non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In questo caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente e, dunque - come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure" (cfr., Cass. SS.UU., 19.12.2006, Librato); detto automatismo risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89) ed opera solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale. La seconda ipotesi, si è detto, rappresenta una variante della prima e riposa comunque sull'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo; essa presuppone, inoltre, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti essendo peraltro irrilevante il fatto che essi siano frutto della "gemmazione" da un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tal caso risulta applicabile la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. La terza ipotesi è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione "non qualificata"; si tratta, infatti, della ipotesi frutto dell'intervento nnanipolativo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005 per effetto del quale la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare si applica "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze"; in tal caso il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare; con l'ulteriore precisazione secondo cui tale regola opera solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, occorre verificare che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza e che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., SS.UU. "Librato"; Cass. Pen., 1, 27.5.2008 n. 22.681, Caniello). 6.1 Tanto premesso, e tornando al caso di specie, va in primo luogo rilevato che, a fronte di una articolata e dettagliata motivazione con cui il Tribunale ha escluso ogni ipotesi di "retrodatazione" della decorrenza del termine di fase, la difesa non ha preso posizione e non si è confrontata criticamente con le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato rispetto alle quali si pone semplicemente in contrapposizione dialettica non riuscendo ad evidenziare profili di manifesta illogicità o violazione di legge suscettibili di essere vagliati in sede di legittimità. Per altro verso, è sufficiente rilevare che gli elementi puntualmente valorizzati dai giudici della cautela consentono di ribadire il principio per cui ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910 - 01; conf., Sez. 1, Sentenza n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873 - 01; Sez. l, Ordinanza n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576 - 01). Ancora recentemente, questa stessa Sezione ha nuovamente affermato che in tema di "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], RV. 279222 - 01; conf., Sez. 6 - , Sentenza n. 52015 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2 -74511 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259771 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237 - 01). 6.2 Analogamente generico è il motivo articolato in punto di adeguatezza della misura e di superamento della "doppia presunzione" di cui al connnna 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. tendendo la difesa a sovrapporre il dato della cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari (oggetto della richiesta di riesame) con quello del "merito", ossia della "attualita" della partecipazione del Gismondo al sodalizio anche successivamente alla adozione delle precedenti misure cautelari finendo cioè per confondere i termini della contestazione (che è stata formulata fino alla attualita' e che sorregge la nuova OCC) con l'aspetto concernente la cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari. In definitiva, però, il ricorso non si confronta adeguatamente con il contenuto del provvedimento che, argomentando in ordine alla questione della "retrodatazione", ha nel contempo motivato sulla mancanza di ogni elemento su cui fondare una diagnosi di rescissione del legame tra l'imputato ed il sodalizio di appartenenza. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e