CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerando, oltre alla personalità negativa dell'imputato, anche i plurimi precedenti penali gravanti su quest'ultimo, due dei quali per fatti specifici, rilevando altresì che è rimasta priva di qualsivoglia riscontro la tesi difensiva secondo cui Giuffrida si era allontanato dall'abitazione per acquistare dei medicinali per la cura della madre, e non emergendo in concreto alcuna "condotta collaborativa" (pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio, consolidato (da ultimo, v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso