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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18102/2026

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n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pittone-ricorrente-Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n.503/2025 depositata il 28/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24412/2025Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 18102/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pittone-ricorrente-Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n.503/2025 depositata il 28/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24412/2025Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 18102/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris