CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 12795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 4107- 20 2 2 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. S LVFNC53S44C279G – elettivamente domiciliat a in Roma,al v ia le delle Milizie , n. 1 , presso lo studio dell’avvocato A nn a Ross i e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale autentica a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data 24.1.2022. RICORRENTE contro REGIONE ABRUZZO - c . f . 80003170661 – in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f. 01230590687 – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA avverso lasentenza n. 1031/2021 del la Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del7 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva , in accoglimento dell’ istanza a ll’uopo propost a , ammessa con determinazione dirigenziale dell’1.7.2003 della Regione Abruzzo alla fruizione di un contributo di importo pari ad euro 98 . 46 6, 63 , nell’ambito degli aiuti a sostegno della microimprenditorialità in aree protette per attività ricettiva extralberghiera da esercitare in immobile di sua proprietà in Comune di [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) . 2. [OSCURATO:PERSONA] dava avvio all’intervento in data 5 .5.200 4 e la Regione provvedeva all’erogazione delle anticipazioni di euro 49.233,32 e di euro 29.539,99(cfr. ricorso, pag. 3). 3. Con de libera n. 599 del 26.10.2009 la Giunta regionale dell’Abruzzo, giacché gli immobil i dei soggetti ammessi alla fruizione dei contributi, nonostante l’ultimazione degli interventi, avevano riportato ingenti danni a seguito del sisma del 6.4.2009, stabiliva di subordinare l’erogazione del saldo alla condizione che i beneficiari presentassero dichiarazione di impegno alla regolarizzazione delle rispettive posizioni amministrative entro e non oltre 12 mesi dalla ricezione del saldo, con rilascio di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dichiarazione personale di impegno all’iscrizione presso la Camera di Commercio(cfr. ricorso, pagg. 3 – 4 ) .4.[OSCURATO:PERSONA] ottemperava alle prescrizioni di cui alla delibera n. 599 del 26.10.2009,peraltro, mercé allegazione di idonea fideiussione bancaria e con determinazione dirigenziale del 3.3.2010 il [OSCURATO:PERSONA] territoriale della Giunta regionale dell’Abruzzo autorizzava la “F .I.R.A. ” s.p.a. alla erogazione del saldo di euro 19.693,12(cfr. ricorso, pag. 4). 5.Con delibera n. 160 del 7 . 3 .20 11 la Giunta regionale dell’Abruzzo , attesa l’impossibilità dei soggetti ammessi a contributo di iscriversi alla Camera di Commercio a causa dell’inagibilità degli immobili, stabiliva di differire di 12 mesi e poi, con delibera n. 151 del 12.3.2012,di ulteriori 12 mesi, fino al 30.6.2013, il termine per l’iscrizione presso la Camera di Commercio (cfr. ricorso, pagg. 4 –5). 6. In data 2 6 . 6 .20 13, a seguito di atto di significazione e diffida del 14.6.2013, [OSCURATO:PERSONA] certificazione attestante l’iscrizione presso la Camera di Commercio con la seguente annotazione: “l’impresa attualmente risulta non svolgere l’attività” (cfr. ricorso, pag. 6). 7.Di seguito, i l dirigente del [OSCURATO:PERSONA] territoriale della Giunta regionale dell’Abruzzocon determinazione n. DA20/14 del 4 . 7 .20 13 disponeva la revoca del finanziamento ed ordin ava a [OSCURATO:PERSONA] di far luogo alla restituzione dell’importo di euro 127.591,92, ovvero alla restituzione del contributo con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 6). 8.Con sentenza n. 809/2013 il T.A.R. Abruzzo, adito da [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. DA20/14 del 4.7.2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione (cfr. ricorso, pag. 12).9.[OSCURATO:PERSONA] attendeva alla rituale riproposizione del giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila. Chiedeva, peraltro, dichiarare infondata la pretesa della Regione Abruzzo volta al recupero, con interessi e rivalutazione, del contributo erogato (cfr. ricorso, pag. 13). Resisteva la Regione Abruzzo. 10. C o n sentenza n. 6 59 /201 9 il t ribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 1 4 ) . 11.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . [OSCURATO:PERSONA]. Veniva dichiarata contumace la “F.I.R.A.” s.p.a. 12. Con sentenza n. 1031/2021 la Co rte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame e condannava l’appellante allespese del grado. Evidenziava la Corte di L’Aquila che, a fronte del rilievo del tribunale, secondo cui “non v’era prova che anche alla data del 30.6.2013 il sisma costituisse causa di forza maggiore, (…) posto che [l’attrice] si era limitataalla mera produzione della scheda danni (…), che certificava lo stato dell’immobile solo nel periodo – si badi – immediatamente successivo al sisma” (così sentenza d’appello, pag. 11), l’appellante non aveva assolto la prova, cui era tenuta, dell’impossibilità, per causa a lei non imputabile, di portare a termine i lavori di ripristino dell’immobile danneggiato dal sisma del 6.4.2009 e di conseguire entro la data del 30.6.2013 il certificato di “vigenza” da rilasciarsi dalla Camera di Commercio, attestante l’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera (cfr. sentenza d’appello, pag. 14).Evidenziava altresì che era senz’altro da escludere che il “certificato di vigenza” fosse da considerare un adempimento soltanto formale e quindi inidoneo a giustificare la revoca; al contempo, che la delibera n. 599 del 26.10.2009 aveva, sì, svincolato ilpagamento del saldo dalla previa acquisizione del “certificato di vigenza”, nondimeno tanto aveva prefigurato in un’ottica rigorosamente solidaristica; in ogni caso, che, in considerazione della finalità del bando, di aiuto e sostegno alla microimprenditorialità, doveva reputarsi essenziale che il beneficiario documentasse che gli interventi fossero destinati all’esercizio di un’attività d’impresa in atto proprio grazie ad essi (cfr.sentenza d’appello, pag. 14). 13.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. La“F.I.R.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non ha svolto difese. 14.La r icorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 15.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che -contrariamente all’assunto della corte d’appello, che a conferma del primo dictum ha escluso la forza maggiore - è pacifico, siccome per nulla oggetto di contestazione da parte della Regione, che il proprio immobile era stato gravemente danneggiato dal sisma del 6.4.2009 ed era ancora inagibile alla data del 30.6.2013, data in cui era ancora in itinerel’approvazione del Piano di Ricostruzione comunale (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che ingiustificatamente la corte di merito le ha ascritto il mancato assolvimento dell’onere probatorio (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce che del resto la Regione non ha contestato la mancata approvazione del Piano di Ricostruzione, costituente, nei Comuni del cosiddetto “cratere sismico”, “lo strumento di pianificazione primaria, in assenza del quale non è possibile, per i proprietari degli immobili danneggiati, predisporre i progetti da sottoporre agli [OSCURATO:PERSONA] deputati alla concessione dei contributi pubblici” (così ricorso, pag. 16). Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, qualsivoglia modifica della situazione sostanziale esistente alla data del 30.6.2013 sarebbe stata assolutamente irrilevante, siccome la revoca è stata disposta dalla Regione in dipendenza del mancato inizio, alla data del 30.6.2013, dell’attività ricettiva(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce infine che la corte distrettuale gli ha addebitato la mancata dimostrazione di un fatto negativo, ossia la mancata dimostrazione della ristrutturazione del fabbricato danneggiato dal sisma (cfr. ricorso, pag. 18). 16.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto in ogni caso disconoscere ilsuo inadempimento, “anche laddove la Regione non avesse riconosciuto – come invece è avvenuto –la sussistenza della causa di forza maggiore” (così ricorso, pag. 19).Deduce invero che ha attuato l’intervento ammesso a contributo e l’unico elemento mancante, ovvero il certificato di “vigenza” da rilasciarsi dalla Camera di Commercio, costituisce un adempimento meramente formale (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce che tanto, del resto, lo si desume dalla stessa delibera n. 599/2009 della Giunta regionale dell’Abruzzo, con cui si ebbe a stabilire, a modifica del bando, che si sarebbe potuto far luogo all’erogazione del saldo “anche nelle more del perfezionamento degli atti abilitativi all’esercizio dell’attività ” (così ricorso, pag. 19). Deduce comunque che l’attivazione dell’attività ricettiva ed il rilascio del certificato di “vigenza” da parte della Camera di Commercio sono state impedite dalla persistenza della causa di forza maggiore originata dal sisma (cfr.ricorso, pag. 21). Deduce infine che risulta ex actis che la Regione Abruzzo ha attuato il recupero forzoso del contributo unicamente nei suoi confronti e nei confronti di altri sette beneficiari in posizione identica alla sua ed ha omesso l’adozione di analoghe iniziative nei confronti di soggetti titolari di ben 58 progetti non conclusi (cfr. ricorso, pagg. 22 –23). 17. I motiv i di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili alla stregua delle considerazioniche seguono. 18.Va previamente condiviso il rilievo espresso dal primo giudice e riflesso dall’impugnata statuizione della Corte di L’Aquila, secondo cui il giudice ordinario è deputato ad “accertare non i vizi dell’atto o del procedimento amministrativo che lo precede, (…) piuttosto l’effettiva presenza dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico europeo” (così sentenza d’appello, pag. 6. Al riguardo, cfr. Cass. 16.4.2004, n. 7241, secondo cui, nel caso di azione di restituzione delcontributo in conto capitale erogato ai sensi dell’art. 69 del d.P.R.6 marzo 1978, n. 218 (in tema di industrializzazione del Mezzogiorno), esercitata dall’amministrazione a seguito direvoca del beneficio per inadempimento, l’oggetto dellacognizione del giudice (ordinario) non è l’attodi revoca, bensì il rapporto nascente dall ’ atto stesso - costituito dalla pretesa dell’amministrazione di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato e dal contrapposto diritto dell’interessato al mantenimento del beneficio -e cioè, in definitiva, la sola sussistenza dell’asserito inadempimento delle condizioni di attribuzione del beneficio stesso). In tal guisa non può che essere disatteso il rilievo dellaricorrente secondo cui la Corte abruzzese ha obliterato che, “anche se si era in sede di giurisdizione ordinaria (…), oggetto del giudizio è un provvedimento amministrativo (quello di revoca) e non il rapporto” (così ricorso, pag. 17. Cfr. analogamente memoria, pag. 6). 19.I motivi di ricorso si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi d’appello (si condivide, dunque, il rilievo in tal senso formulato dalla Regione Abruzzo: cfr. controricorso, pag. 3). Del resto, con i motivi d’appello la ricorrente aveva lamentato “1) errata applicazione dell’art. 1218 c.c. e omessa considerazione della sussistenza e permanenza della causa di forza maggiore che ha impedito l’inizio dell’attività ricettiva e 2) errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 7), ossiaesattamente quanto ha addotto con il secondo e con il primo motivo di ricorso. Segnatamente, con il primo motivo d’appello [OSCURATO:PERSONA] censurato il primo dictum, siccome incomprensibilmente il tribunale l’aveva “ritenuta inadempiente rispetto all’impegno di dare inizio all’attività ricettiva (…), per non essere stato contestato dalla Regione (…) che ella avesse completato l’intervento edilizio ma non aveva potuto dare inizio all’attività poiché l’immobile ristrutturato era stato reso inagibile dal sisma del 6.4.2009 costituente causa di forza maggiore” (così sentenza d’appello, pagg. 7- 8 ) . Segnatamente, con il primo motivo d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì censurato il primo dictum, siccome dovevasi “ritenere la produzione del certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA un mero adempimento formale” (così sentenza d’appello, pag. 8). Segnatamente, con il primo motivo d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre, a censura del primo dictum, “evidenziato l’esistenza di ben 58 progetti aperti e non conclusi, rilevando che solo per 7 di essi (…) era stata dichiarata la decadenza dei contributi e ordinata la restituzione (…)” (così sentenza d’appello, pag. 9). Segnatamente, con il secondo motivo d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva, a censura del primo dictum, addotto che non era stato contestato “dalla Regione (…) che il proprio immobile fosse stato gravemente danneggiato dal sisma e che fosse inagibile alla data del 30.6.2013, nella quale era ancora in itinere l’approvazione del Piano di ricostruzione Comunale” (così sentenza d’appello, pagg. 9- 10 ) .20.Evidentemente, in questi termini, soccorre l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento - seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale- a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250). Ovvero l’insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 21.I motivi di ricorso si risolvono, nonostante l’indicazione di segno contrario di cui alle rispettive rubriche, nella censura del giudizio “di fatto” cui la Corte di L’Aquila ha atteso (la corte territoriale ha obliterato che “la situazione di fatto– e cioè la inagibilità conseguente ai danni prodotti dal sisma –era stata la ragione considerata dalla Regione (…)”: così ricorso, pag. 16; “lo scopo perseguito è stato, infatti, raggiunto, dato che i lavori di riattamento del fabbricato da destinare ad attività ricettiva erano stati ultimati prima del sisma del 6.4.2009, per cui non è possibile ritenere che vi sia stato inadempimento”: così ricorso, pag. 20. Cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401, seppur in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui lavalutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito). Viepiù che ambedue i mezzi di impugnazione risultano ancorati all’esplicito rilievoper cui il secondo dictum ha appieno confermato il primo dictum ( “la sentenza di cui si chiede la cassazione (…) ha fatto propria e confermata tale statuizione incorrendo anch’essa (…)”: così ricorso, pag. 16). 22.Negli enunciati termini non può che reputarsi quanto segue. I motivi di ricorso si qualificano propriamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. La seconda statuizione ha, appunto,confermato in toto la prima statuizione. Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2020. Conseguentemente si applica ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774). 23.Un’ultima notazione si impone. Non ha rilievo in questa sede giurisdizionale la reiterata deduzione circa l’asserita disparità di trattamento cui sarebbe incorsa la Regione Abruzzo (“ben altra tolleranza è stata dimostrata dalla Regione nei confronti di progetti non conclusi (…)”: così ricorso, pag. 23). 24. In dipendenza del la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannataa rimborsare alla Regione Abruzzo le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrent e, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, Regione Abruzzo, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que