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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22570/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Corte d'appello di indicata in epigrafe di conferma di quella di primo grado con cui è stato cdfflà-nnato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

L'esponente deduce illogicità della motivazione, sostenendo come gli elementi indicati in motivazione non siano idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato: erroneamente la Corte di merito ha ritenuto gravemente indiziaria la dichiarazione rilasciata dall'operante di polizia, in base alla quale il ricorrente "non fosse soggetto conosciuto in zona", da ciò desumendo che egli si fosse trovato nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di commerciare lo stupefacente.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimenti alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'affermazione che la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui sono richiamate con puntualità le numerose emergenze probatorie dalle quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato.

Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non sono articolate in modo da esporre il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Corte d'appello di indicata in epigrafe di conferma di quella di primo grado con cui è stato cdfflà-nnato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce illogicità della motivazione, sostenendo come gli elementi indicati in motivazione non siano idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato: erroneamente la Corte di merito ha ritenuto gravemente indiziaria la dichiarazione rilasciata dall'operante di polizia, in base alla quale il ricorrente "non fosse soggetto conosciuto in zona", da ciò desumendo che egli si fosse trovato nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di commerciare lo stupefacente. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimenti alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'affermazione che la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui sono richiamate con puntualità le numerose emergenze probatorie dalle quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato. Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non sono articolate in modo da esporre il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r
Sentenza Cassazione n. 22570/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris