CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con ìl proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta anche in considerazione della mancata escussione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. del figlio dell'imputata; - al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della legittima difesa; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. 3 - Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato adeguato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nella certificazione medica prodotta, mentre, al contrario, l'affermazione dell'imputata di essersi limitata a difendersi non aveva trovato conferma alcuna neppure nella certificazione medica in cui le erano state diagnosticate solo lesioni alla mano compatibili proprio con la denunciata condotta violenta tenuta. Si deve poi osservare come non sia stato operato il necessario vaglio di decisività della prova omessa anche considerando che il teste non era stato inserito nell'originaria lista ma era stato solo sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen..2 - La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Dalla sentenza impugnata non emerge poi che sia stato proposto apposito motivo di appello in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Non si procede alla liquidazione delle spese di parte civile non essendo stato fornito alcun contributo alla decisione da parte della medesima. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/