CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. 0( ORDINANZA • p' sul ricorso iscritto al n. 22191/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "T& A CONSULTING Soc. Coop. a r.l.", con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il 18 novembre 2019 n. 632/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il 18 novembre 2019 n. 632/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di una pluralità di cartelle esattoriali, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "T & A CONSULTING Soc. Coop. a r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia il 6 ottobre 2017 n. 193/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'intimazione di pagamento fosse priva di motivazione in ordine alle cause della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario. La "T & A CONSULTING Soc. Coop. a r.l." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 214, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 19 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'intimazione di pagamento dovesse contenere anche la motivazione della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato.1.1 Secondo questa Corte, infatti, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5", 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140). 1.2 Ne consegue, anche alla luce dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che l'automaticità tanto della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione in caso di inadempimento di cinque rate anche non consecutive, quanto della riscuotibilità in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto esclude la necessità di una specifica ed autonoma motivazione, essendo in re ipsa il presupposto (cioè, l'insolvenza "qualificata") dell'immediata esigibilità. A maggior ragione, poi, se l'amministrazione finanziaria abbia preventivamente comunicato (nel caso in esame, a mezzo di p.e.c., come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata) al contribuente le ragioni della decadenza dal beneficio della rateazione per non aver corrisposto cinque rate alle scadenze prefissate dal piano di rimborso.1.3 Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato a tale principio, avendo ritenuto che l'intimazione di pagamento dovesse contenere anche la specificazione dei motivi della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione non onorato, nonostante la preventiva comunicazione della rispristinata esigibilità dell'intero debito. 2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata