CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 18835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4026/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappre- sentano e difendono; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 4175/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/6/2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 4929/2015), in riforma della decisione di primogrado, ha rigettato la domanda proposta da Fa brizio Maffei per lacondanna del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (oggi GEDI Edito- riales.p.a.) e di [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento, in favore dell’attore, deidanni da quest'ultimo subiti a seguito della diffusione, sulla rivista L’[OSCURATO:SOCIETA](edita da lla società convenuta e diretta dalla Hamaui), di un articolodal contenuto asseritamente diffamatorio nei confronti del Maf- fei; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, sulla base degli elementi di prova acquisiti al g iudizio – tra cuii documenti utilizzati nel separato giudizio penale di diffamazione celebratonei confronti della Hamaui – era emersa la piena riconduci- bilitàdell’articolo in esame al legittimo esercizio, da parte dei suoi au- tori,della libertà di manif estazione del pensiero, avuto riguardo al ri- spettodei requisiti dell’interesse pubblico delle notizie diffuse, della ve- rità putativa dei fatti rappresentati e della continenza formale dell’esposizione; avverola sentenza del giudice del rinvio, Fabrizio M affei propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ilGruppo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, proponendo, a loro volta,ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo del ricorso principale, il Maffei censura la sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654c.p.p., nonché per illogicità ma nifesta e carenza della motivazione Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri circaun fatto decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale, pur riconoscendo il carattere non vincolantedell’assoluzione pronunciata in sede penale nei confronti d i DanielaHamaui, di fatto utilizzato le risultanze istruttorie di detta pro- nuncia,fondando su di esse la propria decisione in modo illegittimo, venendo meno, sulla base di una motivazione gravemente viziata sul pianologico, al rispetto del principio che impone la completa autonomia ela netta separazione tra giudizio civile e penale ove condotti in rela- zionea un medesimo fatto; ilmotivo è infondato; dev’esserepreliminarmente rilevata la totale scorrettezza della mo- dalitàdi evocazione , da parte del ri corrente principale, del vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., non essendo più data, a seguito della modifica- zionedi tale ultima norma (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54,co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012) , la possibilità di censurare la motivazione (asserita- mente)illogica del giudice d’appello , potendo il ricorrente unicamente dolersidell’eventuale “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizioche è stato oggetto di discussione tra l e parti” ; nelmerito, varrà considerare come , con la pronuncia emessa nel corso del presente giudizio, questa Corte di legitt i mità (cfr. Cass., n. 4929/2015)ha espressamente sancito il principio di diritto secondo cui “la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudicecivile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata qualeparte civile, abbia scelto di non costituirsi par te civile, ed abbia propostola domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile primache fosse pronunciata la sentenza penale ”; aseguito di tale pronuncia, pertanto, a l giudice del rinvio – pur non imponendosi a lcun vincolo ricollegabile a ll’ assoluzione pronunciata in Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sedepenale nei confronti della Hamaui – era comunque rimasta pre- servata la possibilità di valorizzare , ai fini probatori, qualunque ele- mento istruttorio acquisito nel corso del giudizio penale , avuto anche riguardoal carattere meramente formale, e non già sostanziale, della cassazionecon rinvio pronunciata in sede civile dal giudice di legitti- mità; e tanto, in forza del consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale l’a rt. 654 c.p.p. , diversam ente dall'art.652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penaledi condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbianopartecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni ditale mancata partecipazione , con la consegue nza che nel successivo giudiziocivile relativo al fatto per il quale sia stata esercitata l'azione penale,il giudice civile , pur non vincolato dal giudicato penale , è co- munqueabilitato a procedere autonomamente alla valutazione del ma- terialeprobatorio acquisito al processo nel caso di mancata partecipa- zioneal giudizio penale del danneggiato che pure era stato posto in condizione di farlo (come nella specie il Maffei, secondo quanto atte- stato nella sentenza di questa Corte , già citata , e confermato dallo stesso ricorrente : v . pag. 13 del ricorso) (c f r. Sez. L, Sentenza n. 32680 del 07/11/2022 Rv. 666217 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 17652 del13/08/2007, Rv. 600122 - 01) ; nelcaso di specie, il giudice del rinvio, dopo aver espressamente riconosciuto l’inesistenza di alcun vincolo eventualmente derivabile dall’assoluzionedella Hamaui pronunciata in sede penale, ha comun- que correttamente proceduto all’autonoma valutazi one del materiale probatorioacquisito al processo penale , pervenendo al riconoscimento dellaliceità dell’articolo contestato in questa sede (siccome composto nel legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero da partedel relativo autore) , s ulla base della legittima valutazione delle Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri provein concreto esaminate, senza incorrere in nessun modo nella vio- lazionedei parametri normativi denunciati in questa sede dal ricorrente principalecome dallo stesso infondatamente asserito ; conil second o motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione falsa applicazione di cui agli artt. 2 e 21 Cost., della legge n. 47/48, della legge n. 69/63, nonché dei principi giuri- sprudenzialicirca la sussistenza dei presupposti legitt imanti l’esercizio del diritto di cronaca, nonché, infine, per incongruità, illogicità e ca- renza della motivazione in ordine a tale ultimo aspetto (in relazione all’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come le dich iarazioni incriminate a carico del Maffei fossero intrisedi insinuazioni e di allusioni eccedenti lo scopo informativo, con l’evidenteeffetto diffamatorio della propria persona; e tanto, sulla base diuna motivazione illogica e incongrua in ordine alla v alutazione degli elementidi prova considerati, non avendo gli autori dell’articolo denun- ciatocorrettamente provveduto ad approfondire le indagini dovute con la necessaria diligenza, con particolare riguardo all’effettiva veridicità (né oggettiva, né puta tiva) di quanto riportato, essendosi inoltre, gli stessi autori, totalmente sottratti al rispetto del criterio della conti- nenzaespressiva nell’esposizione dei contenuti pubblicati e alla ragio- nevole considerazione dell’interesse pubblico sotteso alla noti zia dif- fusa,da ritenersi, nella specie, sostanzialmente insussistente; ilmotivo è inammissibile; anchein relazione alla censura in esame dev’essere rilevata la to- tale scorrettezza della modalità di evocazione del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. , s ulla base delle medesime considerazioni indicate con riguardoalla decisione del primo motivo di ricorso; nelmerito, osserva il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risarcimentodei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la rico- struzionestorica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l ’ ap- prezzamentoin concreto delle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valutazione dell ’ esistenza o meno dell ’ esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudi ce di merito ed insindacabili in sededi legittimità se sorretti da argomentata motivazione , con la con- seguenzache il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verificadell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sus- sistenzadei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interessepubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato dellacongruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., applicabile r atione temporis , restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffama- toriadelle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 del 27 /0 1 /202 3; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022 , Rv. 665016– 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 , Rv. 652997 –01); nelcaso di specie, la corte territoriale – dopo aver sottolineato il carattereincontestato dell’interesse pubblico a sostegno della notizia contenuta nell’articolo contestato , avuto riguardo all a notorietà dei soggetticoinvolti e alla materia trattata – ha sottolineato come , nell’ar- ticolo in questione , l a vicend a in esame fu riportata, “non già come datoacquisito, ma piuttosto come ipotesi investigativa a sua volta mu- tuatadalle dichiarazioni di alcuni esercenti della zona, i quali […] avreb- beroriferito alla polizia la circostanza, peraltro incontroversa, della pre- senzadell’istante nella stessa via ove era ubicata la maison , al pari che quelladi altri esponenti dello spettacolo e dell’ambiente sportivo”;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come nessuna perplessitàpotesse essere nutrita “circa l’ul teriore requisito della con- tinenza, posto che le illazioni dell’articolista in merito al reale motivo dellapresenza del Maffei sul posto, al l’evidenza condivise dallo stesso personale inquirente in ragione della presenza di tanti volti noti in un contestocosì ristretto, risultano congruenti con il contenuto della noti- ziastessa, oltreché con gli usuali canoni dell’esposizione giornalist ica”; dall’esame dei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamen te analizzato i requisitidell’interesse pubblico della notizia, della verità, anche puta- tiva,dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate nel testopubblicato, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valuta- zione discrezionale dei fatti di causa, ad accertare l’effettiva conte- stualecompresenza di tali requisiti nel contesto della pubblicazione og- getto d’esame , conseguentemente affermando la legittimità del ri- chiamodel relativo autore all’esercizio del diritto di cronaca e di critica neiconfronti del Maffei; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate dal ricorrente principale; conil terzo motivo, il ricorrente principale c ensura la sentenza im- pugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 385 c.p.c., nonché per contraddittorietà e illogicità manifesto della motivazione circaun fatto decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere l a corte territoriale erroneamente condannato il Maf- Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri feial rimborso, in favore delle controparti, delle spese relative al giu- diziodi legittimità, nonostante dette controparti fossero rimaste total- mentesoccombenti in tale fase del giudizio; ilmotivo è in fondato; premessa(anche in relazione a tale censura ) la totale scorrettezza dellamodalità di evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (se- condoquanto già in precedenza rilevato) , varrà rilevare come, con ri- guardoalla doglianza in esame, debb a trovare applicazione , in contra- sto con quanto asserito dal ricorrente principale, il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , i n temadi spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessaanche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveattenere al principio della soccombenza applicato all ’ esito globale delprocesso, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risul- tato,sicché non deve liquidare le spese con r iferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all ’ esito finale della lite, può legittima- mente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totaleo parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudiziodi cass azione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - alrimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. U, Ordinanza n.32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 – 01; conf. Sez. 1, Sentenza n. 20289del 09/10/2015, Rv. 637441 – 01) ; deltutto correttamente , pertanto, il giudice del rinvio ha condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] spese del giudizio di legittimità in favore delle contropart i , in applicazione del richiamato principio di soccom- benzacomplessiva; coni due motivi del proprio ricorso, i ricorren ti incidentali censu- ranola sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (relazioneall’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territo- rialeaffermato ch e gli odierni ricorrenti incidentali non avessero fornito alcuna dimostrazione dell’avvenuta corresponsione, in favore della controparte,del risarcimento del danno liquidato dal giudice di primo grado,con il conseguente erroneo rigetto della domanda di r estituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza di primo grado; e tanto,in contrasto con la prova documentale, prodotta in giudizio non appenadisponibile dagli odierni ricorrenti incidentali, dell’avvenuto pa- gamento,in favore del Maffei, di quanto imposto dalla condanna pro- nunciatadalla sentenza di primo grado, in tal modo ponendosi in con- trastocon i parametri legislativi evocati in questa sede, ed omettendo altresìdi procedere all’esame di un fatto controverso e decisivo ai fini delgiudizio; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– so no fondati ; osservail Collegio come, sulla base di quanto emerso dalla docu- mentazioneprodotta dai ricorrenti incidentali (correttamente allegata al ricorso nel rispetto de ll’art. 366 n. 6 c.p.c.), risulta effettivamente attestato l’avvenuto pagamento, da parte di questi ultimi, di quanto daglistessi dovuto alla controparte in forza della condanna pronunciata dalgiudice di primo grado: pagamento avvenuto successivamente alla proposizione dell’atto d’appello , con la conseguente conferma della tempestivitàdella produzione della relativa documentazione nel corso delgiudizio di secondo grado; l’accoglimentodelle censure proposte con il ricorso incidentale i m- pone,pertanto, la pronuncia della corrispondente cassazione della sen- tenzaimpugnata; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure avanzate dal Maffei e l’integrale fondatezza del ricorso Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 4026/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incidentale,in accoglimento di quest’ultimo (rigettato il primo), dev’es- serepronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione alricorso incidentale accolto; non essendo necessaria l’esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto,ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 3 84 c.p.c., di poter provvedere alladecisione della causa nel merito in relazione al ricorso incidentale accolto,con la condanna del Maffei alla restituzione, in favore di con- troparte,di quanto da quest’ultima corrisposto in esecuzione della sen- tenzadi primo grado; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo uni ficato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al ricorso incidentale accol to e, deci- dendonel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore deiricorrenti incidentali , di quanto da questi ultimi corrisposto in ese- cuzionedella sentenza di primo grado. Condannail ricorrente principale al rimborso, in favore delle con- troparti,delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquid