CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, non avendo egli messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e difettando l'elemento soggettivo, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, con coscienza e volontà, aveva posto in essere una fuga pericolosa sia per l'andatura sostenuta che per le manovre effettuate alla guida della vettura); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec