CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 29217/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3458/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 214/01/13, depositata il 7 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 214/01/13 del 07/06/2013 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP) n. 06/01/11, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & Figli (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) avverso un atto di recupero relativo ad un credito IVA concernente l'anno d'imposta 2005; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'atto di recupero era stato emesso in ragione della maturazione di un credito d'imposta da parte della società contribuente, credito poi utilizzato dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], nella quale la società, che aveva cessato l'attività, si era trasformata; 1.2. la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) con il venire meno della pluralità dei soci e la dichiarazione del socio superstite di volere continuare l'attività imprenditoriale, la società avrebbe dovuto essere sciolta e liquidata con conseguente successione del socio, il quale subentrava nella posizione della società anche per quanto riguarda gli obblighi d'imposta; b) la ditta individuale subentrante, pertanto, avrebbe dovuto attendere agli obblighi dichiarativi gravanti sulla società e presentare una dichiarazione di inizio di attività; c) poiché nella specie nulla di tutto ciò era avvenuto, il recupero operato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società era legittimo; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 Cons. est. G.M. Nonno 1. con il prìmo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. cív. con conseguente nullità del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso che la CTR non avrebbe statuito in ordine alla regolarità della notificazione alla società dell'atto di recupero, esclusa dalla CTP; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. la CTR, nella parte relativa allo svolgimento del processo, dà atto della contestazione concernente la regolarità della notificazione alla società e, successivamente, il giudice di appello lascia intendere che l'unico soggetto legittimato è la società, sicché deve ritenersi che la questione sollevata con la censura è stata affrontata e implicitamente disattesa; 1.3. in ogni caso, non è inutile evidenziare - anche in ragione di quanto si dirà nel prosieguo - che agli atti risulta unicamente lo scioglimento e non l'estinzione della società, non essendo stata dimostrata l'intervenuta cancellazione della stessa; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso che l'affermazione per la quale la società contribuente si sarebbe trasformata nella ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasferimento in capo a quest'ultimo degli obblighi dichiarativi, implicherebbe che, indipendentemente da chi abbia effettivamente utilizzato il credito d'imposta, l'atto di recupero vada notificato al titolare della ditta individuale subentrante; 2.1. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2272, 2311, 2312, 2498 e 2504 cod. civ., della circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 e della circolare n. 47/E del 3 aprile 2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che, a seguito del venire meno della pluralità dei 3 Cons. est. G.M. Nonno soci, l'azienda facente capo alla società sarebbe stata assegnata al socio superstite che ha dichiarato di volere proseguire l'attività di impresa; 2.2. in buona sostanza, la società contribuente si duole che, a seguito della sua trasformazione in ditta individuale, così come risultante dall'atto notarile prodotto, quest'ultima sarebbe subentrata nella posizione della società e, dunque, anche nel diritto di utilizzare in compensazione il credito oggetto di recupero; 2.2.1. conseguentemente, l'atto di recupero non avrebbe dovuto essere notificato alla società, ormai cessata, ma alla ditta individuale alla stessa succeduta; 3. i due motivi possono essere considerati unitariamente, involgendo questioni connesse, e vanno disattesi; 3.1. la ratio decidendi della sentenza impugnata può così essere riassunta: a) lo scioglimento della società con conseguente cessazione dell'attività d'impresa e prosecuzione della medesima attività da parte di uno dei soci a titolo individuale comporta una successione del socio nella posizione della società anche sotto il profilo tributario; b) tale successione, peraltro, non si è verificata in ipotesi in ragione del mancato adempimento, da parte del socio subentrante, dei necessari obblighi dichiarativi e della mancata estinzione della società; 3.2. la esposta ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dal ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; 3.3. la motivazione della sentenza impugnata - peraltro, censurata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e non già ai sensi del successivo n. 5 (e, quindi, sotto il profilo dell'apparenza della motivazione e non della sua contraddittorietà) - è, infatti, logica, consequenziale e niente affatto contraddittoria né apparente, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso; 4 Cons. est. G.M. Nonno 3.4. la circostanza che l'atto notarile avrebbe previsto espressamente la trasformazione (eterogenea) della società in nome collettivo in ditta individuale, con conseguente successione dell'imprenditore individuale alla società (sul punto si rimanda a Cass.n. 496 del 14/01/2015), da un lato, nulla aggiunge a quanto già sostenuto in punto di diritto dalla CTR (supra, § 3.1., sub a) e, dall'altro, non è idonea ad infirmare la successiva affermazione della sentenza impugnata, per la quale la successione non si sarebbe verificata in ragione del mancato adempimento degli obblighi dichiarativi da parte del socio subentrante (riguardanti anche la stessa estinzione della società); 3.4.1. invero, indipendentemente dalla correttezza di tale soluzione sotto il profilo giuridico, la stessa non risulta essere stata adeguatamente impugnata con il terzo motivo di ricorso che, pertanto, si rivela inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza di appello nella sua interezza; 4. in conclusione, il ricorso va rigettato e [OSCURATO:SOCIETA]. va condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 25.000,01 ed euro 75.000,00; 4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 5 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 25 maggio 20