CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 05283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11265/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 934/2020 depositata il 06/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]conveniva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Velletri, per ottenere la pronunz i a di inadempimento dei promittenti venditori rispetto ad un preliminare dell’11 agosto 2010, giacché questi ultimi non avevano provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del definitivo, e la susseguente pronunzia di sentenza che tenesse luogo del contratto, ex art. 2932 c.c.A seguito della costituzione dei convenuti, parte attrice modificava la domanda, nel senso della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa o dell’oggetto o, in subordine, che fosse dichiarato risolto, ai sensi dell’art.1453 c.c. Il giudice aditoaccoglieva la richiest a di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., senza nulla dire in merito al mutamento della domanda. FO.MAS. Costruzioniproponeva gravam e , che veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 934, depositata il 6 febbraio2020. I giudici di secondo grado rilevavano che l’invocata nullità della scrittura inter partes avrebbe costituito una domanda nuova, avente una diversa causa petendi, comunque infondata, giacché la conclusione del contratto non sarebbe stata subordinata al rilascio di licenze o permessi. Inoltre, la risoluzione del contratto sarebbe stata collegata dall’appellante non all’originario inadempimento, ma al fatto di non aver controparte provveduto a fornire al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, determinando l’esito negativo della pratica edilizia. Quanto alla questione della legittimazione passiva della Colarossi, che il Tribunale aveva escluso, la scrittura era stata firmata esclusivamente dall’Onori, che aveva adempiuto l’impegno di divenire proprietario esclusivo dei beni promessi in vendita, mentre l’impegno di far intervenire la moglie, per il trasferimento dei diritti sul lastrico solare, costituiva una promessa del fatto del terzo. Infine, la proprietà in capo alla Colarossi dei diritti sulle parti comuni del fabbricato non avrebbe impedito il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi. Ricorrein cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso. In prossimità della presente udienza, la ricorrente ha depositato memori a ex art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] La Corte preliminarmente rileva che le parti, con istanza congiunta, hanno sollecitato il rinvio della causa, in pendenza di trattative volte alla bonaria composizione della lite P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,il