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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 36863/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10680-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1TORIO [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controficorrend - avverso la sentenza n. 4598/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4598 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il pagamento della retribuzione di novembre 2014; la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità non impediva l'insorgenza del credito né influiva sulla sua quantificazione, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica) ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria; gli eredi del lavoratore (deceduto il 29.5.2020) hanno resistito con controricorso; veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2020 n. 10680 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il Nobile ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (agosto 2013) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento del ramo di azienda (sentenza n. 23107/2009 di primo grado, successivamente confermata);

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. il ricorrente - anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all'ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) - sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2009);

2.2. si tratta, peraltro, di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018);

2.3. invero, la disamina della sentenza impugnata rende chiaro che la compatibilità tra pensione di anzianità e reintegrazione nel posto Ric. 2020 n. 10680 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -3- // di lavoro è stata valutata esclusivamente ai fini della quantificazione delle somme pretese dal lavoratore, discutendosi della detraibilità dell'aliunde perceptum rappresentato dalla percezione dei ratei pensionistici (ultimo capoverso della pagina 3);

2.4. la diversa prospettazione della idoneità della percezione del trattamento pensionistico ad interrompere il rapporto di lavoro ricostituito giudizialmente rappresenta questione nuova e, dunque, inammissibile;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il principio della soccombenza;

6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarre a favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] Presidente 2 6 NOV " 2021 oggi, ruCLt [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10680-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1TORIO [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controficorrend - avverso la sentenza n. 4598/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4598 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il pagamento della retribuzione di novembre 2014; la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità non impediva l'insorgenza del credito né influiva sulla sua quantificazione, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica) ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria; gli eredi del lavoratore (deceduto il 29.5.2020) hanno resistito con controricorso; veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2020 n. 10680 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 153 del 1969 e 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992 avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il Nobile ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (agosto 2013) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento del ramo di azienda (sentenza n. 23107/2009 di primo grado, successivamente confermata); 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. il ricorrente - anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all'ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) - sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2009); 2.2. si tratta, peraltro, di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018); 2.3. invero, la disamina della sentenza impugnata rende chiaro che la compatibilità tra pensione di anzianità e reintegrazione nel posto Ric. 2020 n. 10680 sez. ML - ud. 06-07-2021 -3- // di lavoro è stata valutata esclusivamente ai fini della quantificazione delle somme pretese dal lavoratore, discutendosi della detraibilità dell'aliunde perceptum rappresentato dalla percezione dei ratei pensionistici (ultimo capoverso della pagina 3); 2.4. la diversa prospettazione della idoneità della percezione del trattamento pensionistico ad interrompere il rapporto di lavoro ricostituito giudizialmente rappresenta questione nuova e, dunque, inammissibile; 3. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il principio della soccombenza; 6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarre a favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] Presidente 2 6 NOV " 2021 oggi, ruCLt [OSCURATO:PERSONA]
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