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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18670/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7450-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 607/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.4.2012 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/2012, emesso dal Tribunale di Ancona, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 9.929,20 a titolo di compenso per l’opera professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente nell’ambito di una questione stragiudiziale.

Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con sentenza n. 1771/2015, rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione il Leoperdi e si costituiva in seconde cure D’[OSCURATO:PERSONA], erede del Petroni, invocando il rigetto del gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 607/2020, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’impugnazione.

Con successivo provvedimento pubblicato il 23.11.2020 la Corte di Appello, su istanza della D’Alessio, alla quale si associava anche il Leoperdi, correggeva la predetta decisione nella parte in cui in essa era erroneamente riportato che l’appello era stato proposto da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e non invece dall’odierno ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza di appello, così come corretta, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso la decisione di prime cure, che a sua volta aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 170/2012 con il quale il Tribunale di Ancona gli aveva intimato il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –dante causa dell’odierna controricorrente– il pagamento di € 9.929,20 a saldo di compensi dovuti per l’attività professionale prestata dal medesimo in favore del Leoperdi.

Il ricorso, affidato a quattro motivi, è stato notificato in data 10.3.2021, mentre la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 23.11.2020.

La circostanza che la decisione impugnata sia stata oggetto di procedimento di correzione dell’errore materiale non è rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso in Cassazione, posto che l’errore consisteva nell’indicazione, nel dispositivo, dei nomi di due soggetti evidentemente estranei al giudizio, in luogo di quello di [OSCURATO:PERSONA], effettivo soccombente in esito al doppio grado del giudizio di merito.

In proposito, soccorre il principio, cui si ritiene doversi dare continuità, secondo cui “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua Data pubblicazione 09/06/2022 espressione” (Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, Rv. 648225; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014, Rv. 632778 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006, Rv. 587828).

Poiché nella specie l’errore non era tale da ingenerare alcun dubbio sull’effettiva portata precettiva della sentenza oggetto della correzione, trattandosi di mero errore di battitura, l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. non vale a consentire la dilatazione del termine ordinario di impugnazione di cui all’art.327 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, limitandosi a correggere il refuso sulla data di pubblicazione della sentenza impugnata, che è quella del 23.6.2020.

Pertanto, applicandosi il termine di sei mesi (trattandosi di giudizio instaurato nel 2012), al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 10.3.2021, era maturata la decadenza di cui all’art. 327 cpc.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Data pubblicazione 09/06/2022 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7450-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 607/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.4.2012 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/2012, emesso dal Tribunale di Ancona, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 9.929,20 a titolo di compenso per l’opera professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente nell’ambito di una questione stragiudiziale. Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con sentenza n. 1771/2015, rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione il Leoperdi e si costituiva in seconde cure D’[OSCURATO:PERSONA], erede del Petroni, invocando il rigetto del gravame. Con la sentenza impugnata, n. 607/2020, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’impugnazione. Con successivo provvedimento pubblicato il 23.11.2020 la Corte di Appello, su istanza della D’Alessio, alla quale si associava anche il Leoperdi, correggeva la predetta decisione nella parte in cui in essa era erroneamente riportato che l’appello era stato proposto da “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e non invece dall’odierno ricorrente. Propone ricorso per la cassazione della sentenza di appello, così come corretta, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso la decisione di prime cure, che a sua volta aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 170/2012 con il quale il Tribunale di Ancona gli aveva intimato il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –dante causa dell’odierna controricorrente– il pagamento di € 9.929,20 a saldo di compensi dovuti per l’attività professionale prestata dal medesimo in favore del Leoperdi. Il ricorso, affidato a quattro motivi, è stato notificato in data 10.3.2021, mentre la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 23.11.2020. La circostanza che la decisione impugnata sia stata oggetto di procedimento di correzione dell’errore materiale non è rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso in Cassazione, posto che l’errore consisteva nell’indicazione, nel dispositivo, dei nomi di due soggetti evidentemente estranei al giudizio, in luogo di quello di [OSCURATO:PERSONA], effettivo soccombente in esito al doppio grado del giudizio di merito. In proposito, soccorre il principio, cui si ritiene doversi dare continuità, secondo cui “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua Data pubblicazione 09/06/2022 espressione” (Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, Rv. 648225; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014, Rv. 632778 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006, Rv. 587828). Poiché nella specie l’errore non era tale da ingenerare alcun dubbio sull’effettiva portata precettiva della sentenza oggetto della correzione, trattandosi di mero errore di battitura, l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. non vale a consentire la dilatazione del termine ordinario di impugnazione di cui all’art.327 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, limitandosi a correggere il refuso sulla data di pubblicazione della sentenza impugnata, che è quella del 23.6.2020. Pertanto, applicandosi il termine di sei mesi (trattandosi di giudizio instaurato nel 2012), al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 10.3.2021, era maturata la decadenza di cui all’art. 327 cpc. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Data pubblicazione 09/06/2022 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R
Decreto Cassazione n. 18670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris