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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEVILACQUA Carmine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/1/2021 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto prescritto in data antecedente alla sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di rapina, commesso in data 2 novembre 2005 da soggetto gravato dalla recidiva specifica - articolando a motivi della impugnazione:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla riconosciuta recidiva qualificata, nonostante la data non recente del precedente valorizzato, avendone la Corte territoriale tenuto conto ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione;

1.2. i medesimi vizi sono denunziati in riferimento alla non riconosciuta prescrizione (anni 15 dal fatto, in considerazione della data del commesso reato e del giudizio di valenza già operato) in data antecedente rispetto alla celebrazione del giudizio di appello, come peraltro avevano chiesto entrambe le parti in sede di conclusioni;

1.3. ancora ed in subordine, i medesimi vizi sono denunziati in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), in considerazione del modesto danno patrimoniale provocato.

2. E' fondato, con vigore assorbente, il secondo motivo di ricorso.

2.1. Il fatto-reato istantaneo, così come aggravato dalla recidiva, risulta infatti contestato come commesso il 2 novembre 2005, in data antecedente rispetto alla entrata in vigore della novella che ha riformato l'istituto della prescrizione (art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251); con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva.

Dovendosi pertanto applicare il previgente regime di calcolo dei termini di prescrizione (con la conseguente rilevanza del giudizio di valenza), la prescrizione (anni 10, in ragione del limite edittale del titolo di reato come ridotto per effetto della attenuante, più 5, per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in assenza di cause di sospensione) è maturata in data 1 novembre 2020, ben prima della decisione di secondo grado (20 gennaio 2021).

Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti, limitandosi ad osservare che, in ragione della contestata recidiva la prescrizione già interrotta non si sarebbe realizzata prima della decisione di appello.

Laddove il tema proposto era quello della estinzione intervenuta per effetto dell'applicazione del regime normativo in vigore al momento del fatto, che, oltre a prevedere un diverso regime di computo e diversi termini, riconosceva rilevanza al bilanciamento tra circostanze di segno diverso.2.

Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di rapina, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dal ricorrente, che censura esclusivamente ed in subordine la qualificazione circostanziale) che legittimano la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEVILACQUA Carmine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/1/2021 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto prescritto in data antecedente alla sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di rapina, commesso in data 2 novembre 2005 da soggetto gravato dalla recidiva specifica - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla riconosciuta recidiva qualificata, nonostante la data non recente del precedente valorizzato, avendone la Corte territoriale tenuto conto ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione; 1.2. i medesimi vizi sono denunziati in riferimento alla non riconosciuta prescrizione (anni 15 dal fatto, in considerazione della data del commesso reato e del giudizio di valenza già operato) in data antecedente rispetto alla celebrazione del giudizio di appello, come peraltro avevano chiesto entrambe le parti in sede di conclusioni; 1.3. ancora ed in subordine, i medesimi vizi sono denunziati in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), in considerazione del modesto danno patrimoniale provocato. 2. E' fondato, con vigore assorbente, il secondo motivo di ricorso. 2.1. Il fatto-reato istantaneo, così come aggravato dalla recidiva, risulta infatti contestato come commesso il 2 novembre 2005, in data antecedente rispetto alla entrata in vigore della novella che ha riformato l'istituto della prescrizione (art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251); con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva. Dovendosi pertanto applicare il previgente regime di calcolo dei termini di prescrizione (con la conseguente rilevanza del giudizio di valenza), la prescrizione (anni 10, in ragione del limite edittale del titolo di reato come ridotto per effetto della attenuante, più 5, per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in assenza di cause di sospensione) è maturata in data 1 novembre 2020, ben prima della decisione di secondo grado (20 gennaio 2021). Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti, limitandosi ad osservare che, in ragione della contestata recidiva la prescrizione già interrotta non si sarebbe realizzata prima della decisione di appello. Laddove il tema proposto era quello della estinzione intervenuta per effetto dell'applicazione del regime normativo in vigore al momento del fatto, che, oltre a prevedere un diverso regime di computo e diversi termini, riconosceva rilevanza al bilanciamento tra circostanze di segno diverso.2. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di rapina, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dal ricorrente, che censura esclusivamente ed in subordine la qualificazione circostanziale) che legittimano la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 202
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