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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 40920/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ERASMO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di Appello di I3ari; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe —che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Bari, all'esito del dibattimento- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti:

1.1. inosservanza della legge processuale posta a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, art. 63 e 64, 350, 357 cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di areni comuni da sparo ed altra refurtiva, atteso che la polizia giudiziaria intervenuta a sequestrare la refurtiva e le armi (pure provento di furto) rinveniva il corpo del reato dietro indicazione -non spontanea- dell'indagato appena fermato; indicazione resa in assenza del difensore, senza gli avvisi a tutela del pericolo di autoincriminazione; dichiarazioni peraltro neppure verbalizzate, ma solo annotate dalla polizia giudiziaria e così inserite nella informativa di reato, in ordine alla quale gli operanti hanno poi reso in udienza pubblica la testimonianza;

1.2. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, certamente riconoscibili in ragione del comportamento processuale e preprocessuale.

1.3. Con i motivi aggiunti trasmessi in data 22 giugno 2022 il nuovo difensore nominato rilevava la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione alla data del 29 maggio 2021 (tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di primo grado per complessivi 4 mesi e 27 giorni), sicché non essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati il termine di prescrizione corre anche dopo la decisione impugnata e può efficacemente essere calcolato ai Fini della estinzione del reato;

1.4. con ultimo motivo aggiunto il nuovo difensore insiste, in subordine, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, con esso si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se alla polizia giJcliziaria in maniera non spontanea, dichiarazioni non verbalizzate ed altresì essenziali al fine di riconoscere la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione a lui ascritto.

Questi, infatti, condotto in caserma subito dopo la perquisizione svolta con esito positivo presso le pertinenze della masseria ove viveva e lavorava, si mostrava disponibile ad indicare, dietro sollecitazione degli agenti, il luogo ove erano occultate le armi provento furto, che venivano effettivamente rinvenute nel posto indicato non spontaneamente dall'indagato a seguito del sopralluogo.

Di tali dichiarazioni, essenziali ai fini di collegare la res furtiva all'incolpato, non fu redatto verbale, ma la circostanza fu solo annotata dalla polizia giudiziaria, che testimoniò in dibattimento anche in ordine alle indicazioni ricevute dall'imputato.

1.1. Quanto al tema della attribuibilità al D'Erasmo delle armi rinvenute in aperta campagna su sua indicazione -non assistita da garanzie e neppure verbalizzata- si impongono alcune dirimenti considerazioni.

La Corte di appello desume la circostanza dalle dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fermo alla polizia giudiziaria, senza assistenza del difensore, e poi riferite dal teste in pubblica udienza.

Trascura, però, la Corte territoriale che, non essendosi celebrato abbreviato, ma dibattimento, le dichiarazioni "non spontanee, ma anzi sollecitate" degli indagati non sono utilizzabili ex 350, comma 6, cod. proc. pen. che recita: «Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione».

Appare al riguardo necessario richiamare, condividendoli, plurimi precedenti di legittimità: «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini)» (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125); «Non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, P.G. in proc.

Marchese, Rv. 276176); « ...; la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere- dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta.

Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale ai polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittime le indagini sviluppate dalla Polizia giudiziaria, sulla base della confessione dell'indagato, che avevano permesso di trovare il corpo di reato)» (Sez. 2, n. 11722 del 05/02/2008, Casadei, Rv. 239738; Sez. 2, n. 42451 del 13/12/2006, Esposito,, Rv. 235387); ancora, «In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, comma cinque, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni.

Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), nè possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta.

Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando' nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dal/'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell'indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell'altra parte relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato)» (Sez. 2, n. 11811 del 04/11/1997, Lugano, Rv. 209337; da ultimo v.

Sez. 4, n. 13223, del 30/3/2022, ric.

Galassi, n.m.).

L'indicazione non spontanea, non garantita dagli avvisi di rito posti a tutela dell'autoincriminazione, né dalla presenza del difensore e neppure verbalizzata, fornita agli inquirenti dall'indagato è stata dunque correttamente utilizzata nel merito per rinvenire il corpo del reato e su di essa si è pure solo logicamente argomentato per collegare il soggetto alla ricezione delle armi.

Il motivo di ricorso, non manifestamente infondato, che censura tale forma di collegamento indiziario dell'imputato alla ricezione illecita, consente al termine di prescrizione di correre anche dopo la data della pronunzia impnnata.

1.2. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (14.12.2020).

Il decorso del tempo successivo a tale evento può pertanto essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. li. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266;più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).

2. Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato anche la sospensione del corso della prescrizione (complessivi 4 mesi e 27 giorni in primo grado), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 29 maggio 2021 (anni 8 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, cui devono aggiungersi i periodi di sospensione sopra indicati, art. 157, 160, 161 cod. pen.; Sez.

U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03).

2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di ricettazione complessivamente contestato, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ERASMO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di Appello di I3ari; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe —che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Bari, all'esito del dibattimento- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. inosservanza della legge processuale posta a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, art. 63 e 64, 350, 357 cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di areni comuni da sparo ed altra refurtiva, atteso che la polizia giudiziaria intervenuta a sequestrare la refurtiva e le armi (pure provento di furto) rinveniva il corpo del reato dietro indicazione -non spontanea- dell'indagato appena fermato; indicazione resa in assenza del difensore, senza gli avvisi a tutela del pericolo di autoincriminazione; dichiarazioni peraltro neppure verbalizzate, ma solo annotate dalla polizia giudiziaria e così inserite nella informativa di reato, in ordine alla quale gli operanti hanno poi reso in udienza pubblica la testimonianza; 1.2. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, certamente riconoscibili in ragione del comportamento processuale e preprocessuale. 1.3. Con i motivi aggiunti trasmessi in data 22 giugno 2022 il nuovo difensore nominato rilevava la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione alla data del 29 maggio 2021 (tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di primo grado per complessivi 4 mesi e 27 giorni), sicché non essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati il termine di prescrizione corre anche dopo la decisione impugnata e può efficacemente essere calcolato ai Fini della estinzione del reato; 1.4. con ultimo motivo aggiunto il nuovo difensore insiste, in subordine, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, con esso si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se alla polizia giJcliziaria in maniera non spontanea, dichiarazioni non verbalizzate ed altresì essenziali al fine di riconoscere la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione a lui ascritto. Questi, infatti, condotto in caserma subito dopo la perquisizione svolta con esito positivo presso le pertinenze della masseria ove viveva e lavorava, si mostrava disponibile ad indicare, dietro sollecitazione degli agenti, il luogo ove erano occultate le armi provento furto, che venivano effettivamente rinvenute nel posto indicato non spontaneamente dall'indagato a seguito del sopralluogo. Di tali dichiarazioni, essenziali ai fini di collegare la res furtiva all'incolpato, non fu redatto verbale, ma la circostanza fu solo annotata dalla polizia giudiziaria, che testimoniò in dibattimento anche in ordine alle indicazioni ricevute dall'imputato. 1.1. Quanto al tema della attribuibilità al D'Erasmo delle armi rinvenute in aperta campagna su sua indicazione -non assistita da garanzie e neppure verbalizzata- si impongono alcune dirimenti considerazioni. La Corte di appello desume la circostanza dalle dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fermo alla polizia giudiziaria, senza assistenza del difensore, e poi riferite dal teste in pubblica udienza. Trascura, però, la Corte territoriale che, non essendosi celebrato abbreviato, ma dibattimento, le dichiarazioni "non spontanee, ma anzi sollecitate" degli indagati non sono utilizzabili ex 350, comma 6, cod. proc. pen. che recita: «Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione». Appare al riguardo necessario richiamare, condividendoli, plurimi precedenti di legittimità: «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini)» (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125); «Non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, P.G. in proc. Marchese, Rv. 276176); « ...; la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere- dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale ai polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittime le indagini sviluppate dalla Polizia giudiziaria, sulla base della confessione dell'indagato, che avevano permesso di trovare il corpo di reato)» (Sez. 2, n. 11722 del 05/02/2008, Casadei, Rv. 239738; Sez. 2, n. 42451 del 13/12/2006, Esposito,, Rv. 235387); ancora, «In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, comma cinque, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), nè possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando' nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dal/'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell'indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell'altra parte relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato)» (Sez. 2, n. 11811 del 04/11/1997, Lugano, Rv. 209337; da ultimo v. Sez. 4, n. 13223, del 30/3/2022, ric. Galassi, n.m.). L'indicazione non spontanea, non garantita dagli avvisi di rito posti a tutela dell'autoincriminazione, né dalla presenza del difensore e neppure verbalizzata, fornita agli inquirenti dall'indagato è stata dunque correttamente utilizzata nel merito per rinvenire il corpo del reato e su di essa si è pure solo logicamente argomentato per collegare il soggetto alla ricezione delle armi. Il motivo di ricorso, non manifestamente infondato, che censura tale forma di collegamento indiziario dell'imputato alla ricezione illecita, consente al termine di prescrizione di correre anche dopo la data della pronunzia impnnata. 1.2. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (14.12.2020). Il decorso del tempo successivo a tale evento può pertanto essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. li. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266;più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). 2. Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato anche la sospensione del corso della prescrizione (complessivi 4 mesi e 27 giorni in primo grado), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 29 maggio 2021 (anni 8 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, cui devono aggiungersi i periodi di sospensione sopra indicati, art. 157, 160, 161 cod. pen.; Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03). 2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di ricettazione complessivamente contestato, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe
Sentenza Cassazione n. 40920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris