CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21228/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]CONTROComune di Ciampino (RM), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.4130/2022 depositata il 27/9/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4130/2022 la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza n. 2930/2021, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’avviso di accertamento n. 5919 del 13/10/2019 per omessopagamento del complessivo importo di 78.345,00 euro a titolo di TARINumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione ad un immobile sito nelComune di Ciampino (RM) (in cui venivano depositati documenticontenenti dati sensibili da restituire nel medesimo contenitore all’entepubblico depositante), ritenendo di adeguarsi all’indirizzo espresso daquesta Corte nella ordinanza n. 28696/2021 emessa nei confronti dellestesse parti per la medesima questione, relativa all’annualità 2015.[OSCURATO:PERSONA] rilevava che il presupposto per laesenzione dal tributo - dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 641, della leggen. 147/2013, in virtù del mero possesso o detenzione a qualsiasi titolo diimmobili o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani – andava provato dal contribuente, tenuto - con specificoriferimento alle ipotesi di esenzioni agevolative indicate nell’art. 1, comma660, della legge n. 147/2013, previste a discrezione dell’ente locale - alrispetto del percorso procedimentale all’uopo stabilito, tanto più nei casi,come quello di specie, in cui l’esenzione non dipendeva dalla naturaoggettiva dell’immobile ma da “obiettive condizioni di non utilizzabilità”,ipotesi prevista dall’art. 8 del regolamento comunale. Aggiungeva, inoltre,la Corte regionale che il provvedimento adottato dal Comune disciplinantel’an ed il quomodo dell’esenzione poteva essere disapplicato, ricorrendonegli estremi, dal giudice tributario, senza che quest’ultimo potesse, però,sostituirsi all’amministrazione comunale nel concedere una esenzione nonrichiesta dal contribuente, secondo le regole stabilite, né valutatapreviamente dall’amministrazione nei previsti termini procedimentali.2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la contribuente.3. Il Comune di Ciampino (RM) resisteva con controricorso.4. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, viene formulata “in viapreliminare/pregiudiziale l’exceptio rei iudicatae”, avendo questa CorteNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026stabilito, con ordinanza n. 37965/2022 (irrevocabile anche a seguito dideclaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, pronunciata conordinanza n. 13865/2024), il diritto della contribuente all’esenzione daltributo oggetto di causa, per l’anno di imposta 2016, rigettando il ricorsoper cassazione presentato dal Comune di Ciampino (RM) avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4078/2020,che, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, “avevaannullato il tributo TARI del 2016 (richiesta saldo) sul presupposto che laDelta Uno non produce rifiuti nello stabilimento di Ciampino per cui ècausa e che in ogni caso avesse diritto all’esenzione dal tributo per averlodimostrato attraverso la presentazione al Comune della relativadocumentazione giustificatrice”. In allegato alla memoria illustrativa laricorrente ha, inoltre, depositato l’ordinanza n. 8027/2023, con cui questaCorte, accogliendo il ricorso della contribuente avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nelmerito, ha annullato anche l’avviso di pagamento relativo all’accontoconcernente sempre la TARI relativa all’anno 2016 per il medesimoimmobile in Ciampino (RM).Il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia relativamente all’annodi imposta 2016, non potendo l’accertamento della sussistenza deipresupposti per fruire della esenzione, di cui alle suddette ordinanze,essere esteso anche agli anni di imposta antecedenti all’anno 2016,relativamente ai quali l’accertamento in merito alla sussistenza dellanecessaria dichiarazione in rettifica ex art.1, comma 685, della legge n.147/2013, giustificante l’esenzione, va, invece, escluso, avendone detteordinanze accertata l’avvenuta presentazione solo a gennaio dell’anno2016 (come sotto esposto). A tal proposito, va, peraltro, rilevato che, percostante orientamento di questa Corte, in tema di obblighi dichiarativi delcontribuente, il difetto della dichiarazione non può che essere sanato soloper il futuro, a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scadutiNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026(v., in tema di TARI, Cass., n. 9051/2023; Cass., n. 2993/2024; in temadi TARSU, Cass., n. 9913/2023; Cass., n. 16641/2022).Va, inoltre, rilevato che l’ordinanza n. 8014/2023 - irrevocabile aseguito di declaratoria di inammissibilità della revocazione, pronunciatacon successiva ordinanza n. 19661/2023 – e l’ordinanza n. 11130/2021,tutte emesse da questa Corte e depositate in allegato alla memoriaillustrativa del controricorrente, hanno invece escluso il diritto dellacontribuente all’esenzione da TARI rispettivamente con riferimento aglianni di imposta 2014 e 2015 (saldo) ed accertato la mancatapresentazione al Comune della dichiarazione in rettifica per tali annualità,condizione per l’esenzione. In particolare: l’ordinanza n. 8014/2023 harigettato il ricorso della contribuente avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale n. 708/17, avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di pagamento della TARI relativa all’anno 2014,pertanto confermato, in difetto di “tempestiva comunicazione delle ragionidell’insussistenza di un’intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti perloro natura o per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettivecondizioni di inutilizzabilità”; l’ordinanza n. 11130/2021, in accoglimentodel ricorso del comune avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale n. 834/2019, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso dipagamento del saldo della TARI relativa all’anno 2015, decidendo nelmerito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, ritenendoirrilevante, ai fini dell’esenzione dal tributo, la circostanza del mancatoutilizzo dell’immobile, peraltro neppure comunicata mediante una previadomanda corredata della documentazione necessaria. Il controricorrenteha, inoltre, depositato decreto di estinzione del giudizio per cassazione n.4634/2024, promosso dalla contribuente avverso la sentenza della Cortedi Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio n. 4323/2023, con cui,secondo quanto rappresentato dal Comune, era stata accertata la debenzadella TARI anche con riguardo all’acconto relativo all’anno 2015.Numero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v., tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n. 15215/2021), va rilevato che “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo delladecisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025). Nel casodi specie le ordinanze n. 37965/2022 (irrevocabile a seguito dideclaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, pronunciata conordinanza n. 13865/2024) e n. 8027/2023 riconoscono entrambe il dirittodella contribuente all’esenzione dalla TARI per l’anno di imposta 2016(acconto e saldo).Nello specifico, l’ordinanza n. 37965/2022, confermata con ordinanzan. 13865/2024 dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la stessa (come dedotto e documentato dalla ricorrente nellamemoria illustrativa), nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino (RM) avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento delricorso della contribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento relativoal saldo della TARI relativa all’anno 2016, concernente il medesimoimmobile in Ciampino (RM) per cui è causa, ha statuito che: “…ilpresupposto impositivo della TARI, così come già della TARSU, èl'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti allatassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro naturao per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora talicircostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione edebitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, d. lgs. cit.).L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per ladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per ilfatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in viaautomatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti…. Inoltre,operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibilidall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti chesi vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimentodel diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delleprecedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione diuna preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente delladocumentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione…. Orbene, nelcaso di specie, risulta che la contribuente ha comunicato al Comune inNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) lacircostanza che “nella sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 nonvengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo. In quest’ottica, la CTR ha affermato, sulla basedelle perizie giurate in atti e della relazione di un consulente d’ufficio delTribunale di Velletri, che “La inesistenza del presupposto impositivo ai finiTari emerge dalla situazione di fatto e dalle circostanze addotte dalla [OSCURATO:SOCIETA].”. Ciò si pone in linea con l’orientamento consolidatosecondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilireche non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino inobbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gliimmobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concretoinutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità(Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 27/11/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n.21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023, del pari depositata dallaricorrente in allegato alla memoria illustrativa, in accoglimento del ricorsodella contribuente avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, ha annullatoanche l’avviso di pagamento relativo all’acconto concernente sempre laTARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino (RM), sullascorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “…. 2.1. I commi 659e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono ai regolamenti comunali(adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) laprevisione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di: abitazioni conunico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale odaltro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed areescoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, maricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano laNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad usoabitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 2.2. Nella specie, l'art. 8,comma 1, del regolamento comunale (approvato con deliberazioneadottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60) dispone che: «Nonsono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti,urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità»; e precisa: «Le suddette circostanze debbono essere indicatenella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base adelementi obiettivi o ad idonea documentazione». 2.3. Peraltro, l'art. 1,comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pone a carico deipossessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibitiuna presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguentesoggezione a tassazione, che l'art. 8, comma 1, del regolamento comunaleprevede possa essere vinta soltanto dall'espressa indicazione da parte delcontribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, dellecondizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione….La sentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoaccertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo. La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026e documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono la “violazione e falsaapplicazione dell’art 1 comma 649 della legge 147 del 2013; dell’Art 62del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, dell’art 238 Dlgs; dell’Art 8del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ciampino, della direttiva 2006/12CEdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 5 aprile 2006 (e collegate);degli artt. 184, 195, 198, 218 del dlgs 152/2006; degli artt. 112, 115 e116 cpc; in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.”. In particolare,si lamenta la pretermissione della valutazione da parte della CTR: dell’art.1, comma 649, della legge n. 147/2013, che esclude dalla superficieimponibile la parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalenterifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spesei relativi produttori, in conformità alla normativa vigente; dell’art. 62 deld.lgs. n. 507/1993, che esclude la tassazione dei locali e delle aree “chenon possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicatenella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione…”; dell’art. 238 del d.lgs. n. 238/2006, che obbliga ilpossessore o il detentore di locali o aree scoperte non pertinenziali,produttive di rifiuti urbani, al pagamento di una tariffa, la quale“costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; dell’art. 8 delregolamento del Comune di Ciampino (RM), che esclude dalla tassazione “ilocali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per laloro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchérisultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità”. Sulla scorta di taliNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026norme, la ricorrente assume che l’obbligo di pagamento dell’impostapresupponga che il contribuente produca effettivamente rifiuti e che ilcomune svolga effettivamente il servizio di raccolta, recupero esmaltimento presso i “magazzini archivio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inCiampino”, servizio invece mai svolto. La società evidenzia, inoltre,l’erroneità della sentenza nell’aver arbitrariamente operato la“assimilazione d’ufficio” dei rifiuti speciali agli urbani, mentre, ai sensidell’art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152/2006, non sonoassimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive,salve le previste eccezioni, nonché gli imballaggi non conferiti al servizio digestione e avviati a recupero tramite soggetti autorizzati, rilevando che,ove pure i materiali cartacei archiviati volessero considerarsi comepotenziali rifiuti futuri, la società non sarebbe comunque tenuta alpagamento della TARI in base al codice ambientale. Si rappresenta, delpari, l’erroneità della sentenza per aver ricondotto la fattispecie in esameai casi di non utilizzabilità, senza esaminare la natura dell’attività svolta,improduttiva di rifiuti, evidenziandosi comunque la sussistenzadell’inutilizzabilità a partire dall’anno 2004, allorquando l’archivio diCiampino (RM) è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica diPerugia. Inoltre, si contesta l’erroneità della sentenza nell’aver ritenutoche le condizioni per l’esenzione non emergessero dall’originariadichiarazione della contribuente, la quale avrebbe invece “dichiarato ecomprovato” il proprio diritto all’esenzione mediante le istanze di riesamein autotutela con riguardo alla TARI relativa agli anni 2015 e 2016, lalettera del 13/1/2016 e varie perizie giurate, evidenziandosi chel’ordinanza n. 37965/2022, irrevocabile, aveva ritenuto assolto l’onere delcontribuente di dimostrare il proprio diritto all’esenzione dal tributomediante la dichiarazione del 13/1/2016 e le due perizie versate in atti.Infine, si contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto il Comunetitolare del potere insindacabile di concedere l’esenzione dal tributo e perNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026aver ritenuto che il giudice tributario non possa sostituirsiall’amministrazione comunale nel concedere una esenzione.Il motivo è infondato.Premesso che la sentenza impugnata non argomenta il rigettodell’appello e la conferma degli avvisi di accertamento sulla scortadell’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani, sicché le censure svoltesul punto non appaiono conferenti in quanto non attingono la ratiodecidendi e ribadito quanto sopra evidenziato in merito al definitivoaccertamento della debenza del tributo per gli anni 2014 e 2015, varilevato che il TARES è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utenteutilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presuppostoimpositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, diun servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione aprestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe,riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuentededurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legaledi produttività (Cass., n. 2373/2022, che richiama Cass. n. 18022/2013;Cass., n. 14541/2015; Cass., n. 1963/2018; Cass., n. 11451/2018; Cass.,n. 26183/2019).L’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 pone a carico deipossessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibitiuna presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguentesoggezione a tassazione) e l’art. 8, comma 1, del regolamento comunaleprevede che essa possa essere vinta soltanto dall’espressa indicazione daparte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia divariazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione odella esenzione (la sentenza impugnata afferma che secondo l’art. 8,comma 1, del regolamento comunale «Non sono soggetti al tributo i locali…le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loroNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchérisultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità», precisando però che«le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione edebbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o adidonea documentazione»).Pertanto, secondo quanto correttamente ritenuto dal giudice diappello, “poiché tali condizioni non emergono dalla dichiarazione a suotempo resa dalla contribuente e mai rettificata, nessun rilievo può essereprocedimentale”.Questa Corte ha ripetutamente chiarito che sia le deroghe allatassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in viaautomatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nelladenuncia originaria o in quella di variazione, non aventi efficaciaretroattiva (ex multis, Cass., n. 8845/2025; Cass., n. 9032/2023; Cass.,n. 8753/2023, e Cass., n. 8754/2023; Cass., n. 21490/2022; Cass., n.8335/2021; Cass., n. 4602/2018; Cass., n. 15867/2004).A tal proposito, va rilevato che la legge n. 147/2013, nell’istituire laTARI - che, quale componente della IUC, è «destinata a finanziare i costidel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»(art. 1, comma 639) - ha riproposto una articolata disciplina degli obblighidi denuncia ed informazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo(art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nell’art. 70del d.lgs. n. 507/1993 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la c.d.“ultrattività” della dichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «haeffetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare deltributo…» (art. 1, comma 685, cit.).Numero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026Non si tratta di un mero adempimento formale, ma di una condizioneessenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo la prescrizionechiaramente dettata allo scopo di "porre l'amministrazione nelle condizionidi effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili peraccertare l'esistenza dei presupposti di fatto per la concessione delbeneficio dell'esclusione dall'imposizione" (Cass., n. 8595/2025; Cass., n.11130/2021; Cass., n. 22020/2004). Proprio in tema di TARI questa Corteha già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da partedel contribuente l'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o lariduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, inbase ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva dellasussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiutoprodotto (cfr. Cass., n. 8595/2025, cit.). La prima dichiarazione in rettificarisale, nel caso in esame, al gennaio dell’anno 2016 e l’obbligo di cuiall’art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013 non può evidentementeritenersi in precedenza soddisfatto in virtù delle istanze di riesame inautotutela “postume”, spiegate dalla contribuente, il cui contenuto,peraltro, nemmeno è stato sinteticamente riportato nel ricorso, nonchédalle perizie depositate o espletate in sede giudiziaria ovvero in allegatoalle suddette istanze.Non è, pertanto, ravvisabile la lamentata violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., da escludersi in ogni caso, atteso che, in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta adNumero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. è, invece, necessario che il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v., tra le tante, Cass.,n. 2993/2024, che richiama Cass., n. 9695/2022; Cass. Sez. Un., n.20867/2020; Cass., n. 26769/2018; Cass., n. 16598/2016, inmotivazione).Inoltre, nemmeno la rappresentata sottoposizione a sequestro penaledel magazzino-deposito nell’anno 2004, circostanza di cui, peraltro,nemmeno viene dedotta la pregressa allegazione nella fase di merito, èidonea e sufficiente ad escluderne l’imponibilità, atteso che avendo ilsequestro preventivo l’unica finalità di limitare la libera disponibilità delbene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o lacommissione di altri reati, il bene sequestrato non è per ciò solo soggettoai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507/1993 per situazioniche comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in casodi uso stagionale), in quanto l'attuazione del provvedimento nondetermina automaticamente la perdita immediata della facoltà dicontinuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienzacondizionata dalle modalità di esecuzione della misura (v. sul punto,Cass., n. 6551/2020; Cass., n. 31674/2021; Cass., n. 35029/2022; Cass.,n. 35412/2022). Permanendo la presunzione di produttività di rifiuti,Numero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026incombeva sulla contribuente l'onere di provare le modalità di esecuzionedel sequestro, la sua persistenza, la coincidenza delle aree sottoposte asequestro penale con quelle oggetto di imposizione tributaria e soprattuttola perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza delprovvedimento dell'autorità giudiziaria, documentando inoltre lapresentazione della relativa specifica denuncia di variazione. Nel caso dispecie, ciò non risulta sia stato fatto ed invero nemmeno dedotto.3. Con il terzo motivo, si deduce l’“omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo n. 5 c.p.c.”, e segnatamente circa il fatto dellamancata produzione di rifiuti nello stabilimento di Ciampino (RM),risultante dalle due perizie giurate e dalla CTU nonché dalle fatture e daiMUD versati in atti [relativi ai rifiuti trattati prodotti nel solo stabilimentodi Pomezia (RM)].della debenza del tributo per gli anni 2014 e 2015, il motivo èinammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art.348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2,del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012,ai giudizi d'appello, quale quello in questione, introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dalgiorno 11 settembre 2012, norma mantenuta, anche dopo l'abrogazionedisposta dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, per igiudizi introdotti prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n.149/2022, quale modificato dall'art. 380, lett. a), della legge n.197/2022), che non consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.Ed invero, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, il ricorrente incassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3,Numero registro generale 7313/2023Numero sezionale 1930/2026Numero di raccolta generale 21228/2026Data pubblicazione 22/06/2026del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (ex multis, Cass. n. 22748/2025; Cass., n. 5881/2025;Cass., n. 5445/2025; Cass., n. 17782/2024; Cass., n. 10644/2022). Taleonere non risulta, però, assolto dalla ricorrente, la quale, a fronte dellasoccombenza nel doppio grado di merito, non ha indicato le (eventuali)diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due pronunce.4. Accolto il primo motivo di ricorso per quanto di ragione e rigettati gliulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto ed essendo pacifica la insussistenza delladichiarazione in rettifica ex art. 1, comma 365, della legge n. 147/2013,per gli anni di imposta 2014 e 2015, costituente presupposto indefettibileper beneficiare dell’esenzione, a prescindere dalla produzione o meno dirifiuti, va accolto l’originario ricorso della contribuente limitatamente allaTARI relativa all’anno 2016.5. Considerate le alterne pronunce di questa Corte in merito allediverse annualità del tributo in questione, va disposta la compensazionedelle spese dell’intero giudizio, anche per le fasi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, rigettagli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente limitatamente alla TARI relativa all’anno 2016; compensa trale parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]