CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita "perché, quale legale rappresentante della società Adaltera s.r.I., abusando della sua relazione di prestazione d'opera con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I....si appropriava di gr. 234,95 di oro puro di proprietà della sopra menzionata società, di cui aveva il possesso perché residuali dal conto lavorazione consegnatogli..". 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva considerato che durante il processo di primo grado era stato dimostrato sia documentalmente che mediante prova testimoniale che Francesconi, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era ben consapevole che Marraghini utilizzava l'oro di Arezia anche per altre lavorazioni, ed era per questo che al momento della richiesta di restituzione Adaltera non aveva più la disponibilità del metallo; vi era un accordo verbale tra le parti diverso da quello sottoscritto tra le due società. 1.2 II difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen.: la stessa Corte di appello aveva affermato che Marraghini non era tenuto a restituire l'oro, ma avrebbe potuto restituire il suo equivalente in denaro, per cui ciò significava che Marraghini poteva legittimamente disporre dell'oro consegnato, e quindi mancava il requisito del compimento da parte del possessore di atti corrispondenti a poteri superiori rispetto a quelli riconosciuti, con l'intenzione di convertire il possesso in proprietà; sostenere che oro e denaro erano perfettamente fungibili significava riconoscere che il metallo in giacenza non era in conto lavorazione, ma in prestito d'uso, e che pertanto Marraghini poteva legittimamente disporne e decidere -al momento della cessazione del rapporto con Arero- di corrispondere semplicemente l'equivalente in denaro (la cui mancata corresponsione era riconducibile ad un mero inadempimento civilistico). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione non richiamino in maniera specifica gli atti dai quali viene tratta una tale conclusione; nel caso in esame, il ricorrente sostiene l'esistenza di un accordo verbale tra le parti, contrario a quello stipulato per iscritto, in forza di prove documentali e testimoniali, senza però indicare quali siano tal prove, rendendo quindi impossibile il controllo in sede di legittimità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha richiamato l'accordo sottoscritto tra le due società, in base al quale Arezia si impegnava a garantire ad Adaltera una giacenza fissa di 5 Kg di oro, in cambio di prezzi vantaggiosi sia per le lavorazioni che per la produzione di modelli; Adaltera si impegnava a restituire l'oro avanzato dalle lavorazioni, o comunque l'equivalente in denaro in caso di cessazione dei rapporti tra le due società; la consegna dell'oro era quindi avvenuta in conto lavorazione, e non in prestito d'uso, non essendo stata ritenuta dimostrata l'esistenza di un accordo verbale (contrario alle pattuizioni scritte) che prevedesse tale possibilità per Adaltera. Pertanto, se la società del ricorrente ha utilizzato l'oro per lavorazioni diverse da quella commissionate da Arezia, ha mutato il vincolo di destinazione impresso al metallo al momento del suo conferimento, destinandolo a scopi differenti da quelli predeterminati nel contratto; poiché il reato di appropriazione indebita è un delitto istantaneo si considera consumato nel momento in cui si verifica l'inversione del titolo del possesso, la consumazione è avvenuta nel momento in cui l'imputato, come da egli stesso sostenuto, ha utilizzato l'oro per altre lavorazioni; del tutto irrilevante, pertanto, è che in base all'accordo contrattuale fosse ammessa anche la restituzione di una somma equivalente, stante la già avvenuta consumazione del reato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.