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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39105/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa in Cancelleria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, in ordine alla ritenuta utilizzazione del fascicolo fotografico, anche con riferimento alla prova di resistenza rispetto ad altre acquisizioni probatorie); da mere doglianze in punto di fatto (quanto alla ritenuta responsabilità penale), volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda sul punto p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa in Cancelleria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, in ordine alla ritenuta utilizzazione del fascicolo fotografico, anche con riferimento alla prova di resistenza rispetto ad altre acquisizioni probatorie); da mere doglianze in punto di fatto (quanto alla ritenuta responsabilità penale), volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda sul punto p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore
Sentenza Cassazione n. 39105/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris