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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01670/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Locri, con cui le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di furto pluriaggravato e condannate alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto in forma tentata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici.

Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che sussiste la circostanza aggravante in questione ove il soggetto attivo si impossessi della merce sottraendola dai banchi di un supermercato, in quanto nei supermercati la vigilanza praticata dagli addetti ha carattere generico, saltuario ed eventuale, mentre l'esclusione dell'aggravante richiede una custodia continua e diretta (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale, non è consentito in sede di legittimità, atteso che involge il giudizio sulla gravità del fatto riservato al giudice di merito; nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui egli è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; - Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Ne segue che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono incensurabili; - Considerato che il sesto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Locri, con cui le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di furto pluriaggravato e condannate alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto in forma tentata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici. Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che sussiste la circostanza aggravante in questione ove il soggetto attivo si impossessi della merce sottraendola dai banchi di un supermercato, in quanto nei supermercati la vigilanza praticata dagli addetti ha carattere generico, saltuario ed eventuale, mentre l'esclusione dell'aggravante richiede una custodia continua e diretta (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale, non è consentito in sede di legittimità, atteso che involge il giudizio sulla gravità del fatto riservato al giudice di merito; nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui egli è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; - Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ne segue che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono incensurabili; - Considerato che il sesto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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