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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11861/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.07.199e avverso la sentenza del 04/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen., risulta aspecifico e volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al fatto, risolvendosi in profili di censura già adeguatamente vagliati nelle sentenze di merito, che hanno dato conto della legittimità della richiesta di seguirli in ufficio per l'identificazione, rivolta dai Carabinieri al ricorrente, in conseguenza del contesto aggressivo che aveva giustificato la loro chiamata da parte del padre, richiesta cui era seguito un vano tentativo di fuga e quindi la violenta condotta reattiva del ricorrente, consistita in calci e pugni, in assenza di elementi sulla cui base desumere o poter supporre un comportamento arbitrario dei militari; atteso che è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, solo qualificatosi procuratore speciale, rinuncia dunque di per sé inidonea e comunque non tale da sottendere una sopravvenuta mancanza di interesse, essendo sotto tale profilo irrilevante l'intendimento di chiedere il riconoscimento della continuazione con altri reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.07.199e avverso la sentenza del 04/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen., risulta aspecifico e volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al fatto, risolvendosi in profili di censura già adeguatamente vagliati nelle sentenze di merito, che hanno dato conto della legittimità della richiesta di seguirli in ufficio per l'identificazione, rivolta dai Carabinieri al ricorrente, in conseguenza del contesto aggressivo che aveva giustificato la loro chiamata da parte del padre, richiesta cui era seguito un vano tentativo di fuga e quindi la violenta condotta reattiva del ricorrente, consistita in calci e pugni, in assenza di elementi sulla cui base desumere o poter supporre un comportamento arbitrario dei militari; atteso che è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, solo qualificatosi procuratore speciale, rinuncia dunque di per sé inidonea e comunque non tale da sottendere una sopravvenuta mancanza di interesse, essendo sotto tale profilo irrilevante l'intendimento di chiedere il riconoscimento della continuazione con altri reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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